Concorso straordinario bis, il vincolo triennale al trasferimento rimane anche nel decreto PA

Il decreto PA non prevede misure specifiche per il concorso straordinario bis, tuttavia ha modificato una disposizione che lo riguarda, ossia quella relativa al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Da una prima lettura del dl 22 aprile sulla PA, non è chiaro cosa si intenda fare con i vincitori dello straordinario bis. Il vincolo triennale resterebbe in essere? Si attendono chiarimenti dal legislatore?

Rispondiamo alla nostra lettrice, ricordando dapprima l’articolazione della procedura relativa al concorso straordinario-bis, le nuove disposizioni in merito al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, nonché cosa prevede il DM 108/22 (che disciplina il predetto concorso) in merito al citato vincolo.

Articolazione procedura straordinaria

Il concorso straordinario-bis, come scritto più volte, rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22.  Vinto il concorsogli aspiranti:

  • sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. 

Evidenziamo che:

  • in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i docenti di ruolo, a determinate condizioni, possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’art. 36 del CCNL 2007.

L’articolo 19, comma 3, del DM 108/2022, disciplinante la procedura straordinario in esame, così dispone:

[…] Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico. 

Sul succitato comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94 è intervenuto il decreto PA (DL 44/2023), il cui articolo 5, comma 20-lettera a), ha novellato il predetto comma 3 nella maniera di seguito indicata:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

L’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017 prevede (oltre alla cancellazione da tutte le graduatorie di reclutamento- vedi di seguito) che i docenti neoassunti (dal 2023/24) in ruolo di tutti i gradi di istruzione devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Dunque, anche i docenti assunti, tramite concorso straordinario-bis, considerato che saranno assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Quanto all’anno da cui parte il suddetto triennio, per i docenti in esame, stando alla disposizione letterale del testo, sembrerebbe dover partire dall’anno in cui svolgono l’anno di prova, sebbene siano ancora assunti a tempo determinato:

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe
di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova …

Tuttavia, considerato che la disposizione (art. 13/5 del D.lgs. 59/17) riguarda gli assunti già in ruolo, sebbene sia scritto a chiare lettere che nei tre anni rientra anche quello durante il quale si svolge il periodo di prova, il vincolo dovrebbe scattare dall’anno immissione in ruolo (anche perché il succitato art. 399/3 del D.lgs. 297/94, prevede l’applicazione del predetto art. 13 ai docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato. 

Risposta al quesito

Ritornando al quesito di partenza “Da una prima lettura del dl 22 aprile sulla PA, non è chiaro cosa si intenda fare con i vincitori dello straordinario bis. Il vincolo triennale resterebbe in essere? Si attendono chiarimenti dal legislatore?“, rispondiamo alla nostra lettrice che il vincolo triennale per gli assunti dal concorso straordinario bis resta, in quanto non abrogato ma novellato dal decreto PA. 

Assunzioni da GPS sostegno e via i vincoli per neoassunti 2022, ok Tfa sostegno senza selezione, specializzati estero con riserva in coda alle graduatorie. Ecco il decreto PA in Gazzetta Ufficiale

N.B. Il Decreto dovrà adesso essere sottoposto all’iter parlamentare per la trasformazione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Orizzonte Scuola seguirà l’iter con speciali, approfondimenti, interviste, news.

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