Concorso straordinario bis: non dà punteggio nelle graduatorie GPS docenti

Concorso straordinario bis: non si valuta nelle graduatorie provinciali per le supplenze e se si lascia l’incarico non si può conseguire l’abilitazione. 

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Il 13 ottobre 2022 ho saputo di esser rientrato nei posti banditi dal concorso straordinario bis. Il 14 ho preso servizio nella nuova scuola ma dopo 10 giorni ho lasciato, rinunciando di fatto all’anno di prova. Spettano anche a me i 3 punti in GPS?

La risposta alla domanda è negativa: nelle GPS , sia di prima che di seconda fascia, i soli concorsi ordinari per titoli ed esami, mentre il concorso in questione è una procedura straordinaria, come leggiamo anche nel DM 108/2022, che lo disciplina: Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 …

Ecco cosa leggiamo nelle tabella A/3 (prima fascia GPS secondaria) e nella tabella A/4 (seconda fascia GPS secondaria), allegate all’OM 112/2022:

  • Tabella A/3 (sezione B, punto B.6): Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo punti 3
  • Tabella A/4 (sezione B, punto B.6): Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo punti 3

In definitiva, al nostro lettore (come a tutti gli altri partecipanti) i 3 punti per il concorso in esame non spettano.

A quanto detto, considerato che il lettore non specifica se ha partecipato al concorso con l’abilitazione o meno, aggiungiamo che, qualora abbia partecipato senza abilitazione, la stessa non potrà essere conseguita in quanto, ai sensi dell’articolo 19/4 del DM 108/2022, l’abilitazione si consegue all’atto della conferma in ruolo:

  • All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi. 

Per completezza di informazione ricordiamo come si articola la procedura straordinaria di cui fa parte il concorso straordinario bis.

Premettiamo che la procedura straordinaria in esame:

  • è stata prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22;
  • è disciplinata dal DM 108/2022.

Ai sensi del citato DM 108/2022, i docenti individuati da concorso straordinario bis:

  • sono assunti a tempo con contratto a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgono, nel corso del contratto a tempo determinato, l’anno di prova e formazione;
  • seguono, nel corso del contratto a tempo determinato, il previsto percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, sono immessi e confermati in ruolo con decorrenza 1° settembre dell’anno di assunzione in ruolo o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. All’atto della conferma in ruolo, gli aspiranti, che ne sono privi, conseguono l’abilitazione.

Evidenziamo che:

  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Conseguentemente, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, per l’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti non assunti nel 2022/23 intraprendono il percorso nel corrente anno scolastico (2023/24) e lo concludono con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe), sino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022.

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