Durante la conversione del Decreto Legge 198/2022, noto come “decreto Milleproroghe”, un emendamento relativo al concorso “straordinario bis” è stato approvato dal Senato.
Le assunzioni a tempo determinato del concorso ex comma 9-bis dell’art.59 del decreto legge 73/2021 sono state prorogate fino all’anno scolastico 2023/24 per le classi di concorso per le quali i posti non sono stati resi disponibili in tempo utile per la formazione iniziale e il periodo di prova.
Pertanto, questi posti non saranno disponibili per le future operazioni di mobilità. Dopo aver completato la formazione e il periodo di formazione iniziale e prova, i docenti saranno assunti con effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 2024.
La sede di immissione è la medesima presso cui è stato prestato il servizio a tempo determinato.
Le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento sui posti degli eventuali rinunciatari da effettuarsi non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022.
TESTO EMENDAMENTO
All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: “Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”.
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