Congedi previsti per le donne vittime di violenza

L’art. 18 del CCNL istruzione e ricerca del 2016/2018 nel recepire quanto previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n° 80, ha previsto per le donne lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, il diritto di assentarsi dal lavoro.

Congedo

Il personale dipendente dalla pubblica istruzione, così come tutte le donne lavoratrici, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per i motivi suddetti, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data d’inizio del percorso di protezione certificato.

Aspettativa

Ai suddetti 90 giorni ne possono essere sommati altri 30 di aspettativa per motivi personali e familiari concessi dall’amministrazione di appartenenza fermo restante che non vi siano specifiche esigenze di servizi; detta aspettativa va concessa anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo.

Modalità richiesta

La dipendente è tenuta a produrre regolare domanda scritta alla segreteria della scuola, con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario, indicando nella domanda l’inizio e la fine del relativo periodo strettamente legato al percorso di protezione.

Fruibilità del congedo

I 90 giorni di congedo previsti sono fruibili nelle giornate lavorative per cui non vanno considerati i giorni i festivi, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e i periodi di aspettativa. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo sia su base oraria sia giornaliera.

Retribuzione economica

Alla lavoratrice assente dal lavoro per i motivi suddetti spetta lo stesso trattamento previsto in caso di maternità.

Validità del servizio

Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

Servizio part-time

La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale avendo la possibilità di riprendere il servizio a tempo pieno sempre su volontaria richiesta.

Mobilità in altra amministrazione

La lavoratrice, qualora si trovasse in specifici percorsi di protezione, può richiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza che entro 15 giorni dispone il trasferimento presso quella indicata dalla dipendente.

, 2022-08-01 14:16:00, L’art. 18 del CCNL istruzione e ricerca del 2016/2018 nel recepire quanto previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n° 80, ha previsto per le donne lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, il diritto di assentarsi dal lavoro. Congedo Il personale dipendente dalla pubblica istruzione, così come tutte le […]
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