Congedo di paternità e congedo parentale: proviamo a risolvere qualche dubbio. Il D. Lgs. 30.06.2022, n.105, in vigore dal 13 agosto 2022, recepisce la Direttiva (UE) n. 2019/2022 ed è finalizzato ad incrementare, nell’ordinamento nazionale, la conciliazione famiglia/lavoro e la condivisione del carico familiare tra i genitori. Reca, pertanto, innovazioni di rilievo al congedo obbligatorio di paternità e al congedo parentale. Di seguito, le novità di maggior rilievo dei due congedi, con particolare attenzione alle ricadute per il personale della scuola, individuando, di volta in volta, gli articoli del D. Lgs. n. 151/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – modificati, integrati o introdotti ex novo dal testo legislativo.
Il congedo di paternità obbligatorio
Una prima novità è l’ampliamento della platea degli aventi diritto: l’estensione del congedo di paternità anche ai dipendenti pubblici che, in precedenza, ne erano esclusi. Lo prescrive l’art.1, comma 2, del D.lgs. 105/2022, che così recita: nell’ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza, i congedi (…) oggetto del presente decreto (…), sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Dal che, una semplice conseguenza: tutto il personale della scuola rileva pieno titolo a fruire del congedo di paternità.
E’, comunque, l’art. 27-bis, introdotto nel D. Lgs. n. 151/2001 che contiene e disciplina gli aspetti fondamentali del congedo. Di seguito, li richiamiamo.
– Il congedo, come evidenziato dalla rubrica dell’articolo oltre che dal comma 1 dello stesso, dispone per l’obbligatoria fruizione del congedo da parte del padre. Nient’altro, per questo aspetto, che la conferma di quanto già previsto dalla previgente normativa.
– Il congedo, pari a 10 giorni lavorativi, può essere richiesto in una o più soluzioni nel seguente lasso temporale: dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi alla nascita. Inoltre, spetta – sempre nello stesso periodo – anche nel caso di morte perinatale del figlio.
– Può essere fruito anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre lavoratrice.
– Non è frazionabile ad ore e viene raddoppiato – 20 giorni – nella ipotesi di parto plurimo.
– Durante il congedo compete l’intera retribuzione.
– La richiesta di fruizione va inoltrata al proprio datore di lavoro (per la scuola, al dirigente scolastico) con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto al periodo di utilizzo. Nella istanza deve essere indicata, in via alternativa, la data presunta del parto o quella di nascita, oppure il giorno del decesso perinatale del figlio.
– Il congedo compete, del pari, anche al padre adottivo o affidatario.
Inoltre, l’articolo in commento prevede la cumulabilità tra il “congedo obbligatorio di paternità” e il congedo già previsto dall’art. 28, comma 1, dello stesso Testo unico, che dispone: “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. Detto altrimenti, ove il padre “viva” una delle situazioni disciplinate dal citato art. 28, rileva la conseguente fruibilità dei due congedi, ancorché in tempi e periodi diversi. Di più, per evitare dubbi o confusioni di sorta tra i congedi, il Decreto legislativo cambia anche la “rubrica” del citato art. 28: da “congedo di paternità” lo rinomina in “congedo di paternità alternativo”.
Il congedo parentale
Il D. Lgs. n.105/2022 introduce importanti novità anche per il congedo parentale, modificando, pure in questo caso, gli articoli 32 e 34 del T.U. n.151/2001, ovvero:
– aumenta la durata complessiva del congedo e ne estende la indennizzabilità per un più ampio arco temporale;
– aumenta l’età del figlio o della figlia entro cui fruire del congedo indennizzato.
In particolare, dispone:
– 3 mesi di congedo per uno dei genitori (non trasferibili all’altro genitore), indennizzati al 30% dell’emolumento mensile in godimento, fruibili entro il dodicesimo anno di vita del bambino o della bambina (e non più sino al 6°anno) o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento;
– 3 mesi di congedo all’altro genitore (sempre non trasferibili), indennizzati al 30% ed utilizzabili fino al dodicesimo anno di età del bambino o della bambina o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione a affidamento;
– ulteriori 3 mesi, con la medesima indennità, entro i dodici anni di vita del figlio o figlia o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, in favore di entrambi i genitori, in avvicendamento fra loro.
In sintesi, la coppia genitoriale potrà godere di un congedo parentale pari a complessivi 9 mesi, coperti da una indennità del 30%: 3 mesi per la mamma, 3 mesi per il papà, ed altri 3 mesi in alternativa tra loro.
Per il personale della scuola – attesa la condizione di maggior favore introdotta dalla contrattazione collettiva – nel primo mese di congedo parentale verrà corrisposta l’intera retribuzione.
Non cambiano, invece, i limiti massimi individuali e di ambedue i genitori, ovvero:
– la madre può utilizzare massimo 6 mesi di congedo parentale per ciascun figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
– il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un lasso temporale intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
– entrambi i genitori possono fruire complessivamente di massimo 10 mesi (elevabili a 11 ove il padre si astenga per un periodo intero o frazionato di 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Per contro, al genitore solo – che include anche il genitore nei cui confronti sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio – viene riconosciuta la possibilità di utilizzare 11 mesi di congedo (nel sistema previgente i mesi erano 10) continuativi o frazionati, con un indennizzo pari al 30% solo per i primi 9 mesi.
Al personale della scuola, però, anche per questa fattispecie, nel primo dei 9 mesi spetterà la piena retribuzione mensile.
Inoltre, per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi fruiti dalla madre o dal padre o dal genitore solo, è corrisposta, sempre fino al 12° anno di età del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), una indennità pari al 30% della retribuzione, nella sola evenienza che il reddito individuale del richiedente o della richiedente sia inferiore di 2,5 volte l’importo del trattamento minimo della pensione generale obbligatoria.
Anche per quest’ultimo aspetto è dato registrare un miglioramento: la normativa precedente prevedeva invece – a fronte della medesima condizione di reddito – la corresponsione dell’indennità al 30% dal sesto all’ottavo anno di età del figlio o entro i 6/8 anni dall’ingresso in famiglia per l’adozione o l’affidamento.
Inoltre, per espressa previsione della disposizione novellata, “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie (…), tredicesima mensilità” (art.34, comma 5, D.Lgs. 151/2001). Il testo legislativo contiene una conferma e due novità:
– la conferma consiste nell’avere ribadito la validità del congedo parentale utilizzato nell’anzianità di servizio;
– la novità, invece, riguarda la non riduzione delle ferie e del rateo della 13^ mensilità.
Per il personale della scuola, infatti, solo il primo dei mesi di congedo, retribuito al 100%, era utile, in passato, alla maturazione delle ferie e del rateo della 13^ mensilità. Dal 13 agosto 2022, invece, anche i periodi di congedo indennizzati al 30% non comporteranno alcuna diminuzione delle ferie e della 13^ mensilità. Da ultimo, un opportuno richiamo ad una specifica disposizione contrattuale: i periodi di assenza per congedo parentale “… nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice” (Ccnl 29.11.2007, art. 12, comma 6).
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, , Pubblicato da Giovanni Battista Diciocia
Congedo di paternità e congedo parentale: proviamo a risolvere qualche dubbio. Il D. Lgs. 30.06.2022, n.105, in vigore dal 13 agosto 2022, recepisce la Direttiva (UE) n. 2019/2022 ed è finalizzato ad incrementare, nell’ordinamento nazionale, la conciliazione famiglia/lavoro e la condivisione del carico familiare tra i genitori. Reca, pertanto, innovazioni di rilievo al congedo obbligatorio […]
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