Congedo straordinario, ecco quando non serve cambiare residenza

In caso di Comuni di residenza diversa basta la dimora temporanea per soddisfare la coabitazione con il disabile nel congedo straordinario.

Il congedo straordinario retribuito previsto dalla legge 151 del 2001, prevede che si possa assistere per un 24 mesi massimo un familiare con handicap grave ai sensi della Legge 104, ricevendo in cambio un’indennità pari all’ultimo stipendio base e avendo copertura figurativa per l’intero periodo. Per poterlo richiedere si deve seguire un prioritario e vincolante ordine familiare e si deve essere residenti con il disabile da assistere.

Rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che ci scrive:

Buongiorno, volevo chiedere informazioni in base alla residenza.Io vivo a un paese che dista 10 minuti dove vive mio padre che ha bisogno di aiuto infatti ha la 104 e adesso sto’ usufruendo solo dei tre giorni mensili.Ma in realtà io vivo nella stessa casa perché ha bisogno di cure ,ma non risulta nella residenza,io posso avere anche il congedo parentale ,o non mi aspetta.Io non volevo cambiare residenza solo per il problema che dopo la mia abitazione risulta seconda casa.Grazie aspetto vostre notizie.Saluti

Congedo straordinario e cambio di residenza

Come anticipato per poter richiedere il congedo straordinario è richiesta la residenza con il disabile. L’ordine di priorità familiare, infatti, prevede che abbiano diritto a fruire del congedo, come scritto sul sito dell’INPS:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

L’INPS sin dalla Circolare n. 32 del 6/3/2012, però, specifica che si ritiene soddisfatto non solo con il cambio di residenza ma anche con la dimora temporanea, che richiede l’iscrizione alla popolazione temporanea dell’anagrafe  del Comune. Cosa possibile solo qualora assistito e assistente abbiano residenza in due comuni differenti.

Siccome mi sembra di capire che lei e sue padre viviate in due Paesi vicini, è possibile richiedere la dimora temporanea senza cambiare residenza e senza fare in modo che la sua abitazione diventi “seconda casa”.

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, 2022-10-25 17:02:00, In caso di Comuni di residenza diversa basta la dimora temporanea per soddisfare la coabitazione con il disabile nel congedo straordinario.
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