Ho subito la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto, a motivo di un ritardo (molto contenuto) nel prendere servizio in una delle classi, di scuola secondaria di 1°grado, in cui insegno. La contestazione di addebito non mi era stata consegnata personalmente, bensì rimessa dal personale di segreteria ad mia collega vicina di casa che, a sua volta, si è incaricata di recapitarmela nella stata giornata. Al momento della convocazione a difesa, fissata una settimana dopo la contestazione di addebito per il ritardo, non mi sono fatta assistere da nessuno. Mi sono presentata da sola. Dopo la consegna dell’atto con cui mi è stata data la sanzione, però, ho pensato di chiedere di verificare che il tutto sia avvenuto nel pieno rispetto dei miei diritti.
D. F.
L’esperto risponde
Gentile professoressa,
i suoi diritti non sono stati affatto rispettati. Vediamo perché. La modalità di consegna posta in atto è irrituale. L’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n.165/01, inteso a disciplinare “forme e termini del procedimento disciplinare”, a tal proposito, precisa che la consegna della contestazione deve avvenire:
– tramite ritiro diretto del dipendente interessato, ovvero rimessa a mani di quest’ultimo;
– in via alternativa, tramite posta elettronica certificata, o raccomandata postale con ricevuta di ritorno .
Non solo.
Un ulteriore e grave difetto procedurale è rinvenibile nel mancato rispetto dei termini a difesa: tra il giorno di consegna della contestazione (avvenuta, si ribadisce, in modo anomalo) e il giorno di audizione a difesa, il periodo temporale intercorso è di soli 7 giorni, cioè inferiore a quello tassativamente previsto dalla norma legislativa. Infatti, il comma 2 dell’articolo citato, fissa, perentoriamente, la convocazione a difesa del dipendente incolpato con un “preavviso di almeno dieci giorni “. Periodo temporale, quest’ultimo, che decorre e si computa proprio dal giorno di consegna dell’atto di contestazione, a motivo della natura giuridica recettizia ( ex art. 1334 c.c.) dello stesso. Cioè, essendo diretto ad una determinata persona, nel nostro caso al dipendente incolpato, produce i suoi effetti solo ed unicamente dal momento in cui perviene alla persona cui è destinato.
Il giorno in cui avviene la consegna, quindi, non è altro che il momento iniziale del periodo minimo concesso all’accusato – non meno di 10 giorni – per consentirgli la puntuale conoscenza degli addebiti mossi, nonché per approntare una difesa idonea ed adeguata. Sicché, “la violazione dei termini stabiliti (…) comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa” (art. 55-bis, comma 2, d.lgs. n. 165/01). Detto altrimenti, la pubblica amministrazione scolastica – ove non abbia rispettato i termini in questione – è impedita dal proseguire nell’azione disciplinare attivata e il dipendente ha, del pari, titolo ad interrompere la propria difesa per il venir meno del procedimento di accusa.
Per concludere, la sanzione disciplinare che le è stata irrogata può, per i motivi evidenziati (mancata consegna personale della contestazione e mancato rispetto dei termini a difesa) essere legittimamente impugnata innanzi al Giudice del Lavoro o ricorrendo al più semplice tentativo di Conciliazione. In entrambi i casi, è facile prefigurare un esito Lei favorevole.
Nino Diciocia
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