Da Orizzontescuola.it: ATA organico aggiuntivo fino al 2026: decreto Anticipi, la legge è in Gazzetta Ufficiale

Il decreto Anticipi è legge. La legge 15 dicembre, n. 191, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023.

La legge pubblicata in GU contiene l’emendamento approvato le scorse settimane sulla proroga dei contratti dell’organico aggiuntivo ATA, PNRR e Agenda Sud.

Ecco il testo pubblicato in Gazzetta:

Art. 20-bis (Misure urgenti in materia di istruzione). – 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell’articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell’istruzione e
del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l’esercizio 2026.

Il Ministero dell’istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell’investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

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LA LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE

Il provvedimento entra in vigore oggi 17 dicembre.

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Autore dell’articolo redazione

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