Decreto PA bis, graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e STEM ad esaurimento, nuovi concorsi con quiz, più formazione online per i percorsi abilitanti. RELAZIONE TECNICA e ILLUSTRATIVA [PDF]

Il Decreto Legge 75 del 22 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce rilevanti cambiamenti nel reclutamento scolastico.

Il provvedimento è incardinato alla Camera dei Deputati che sarà, dunque, il primo organo parlamentare ad analizzare il provvedimento ed eventualmente a modificarlo. C’è tempo entro il 23 agosto per la sua conversione in legge. Entro, dunque, i primi di agosto dovrebbe essere approvato definitivamente, cioè prima della pausa estiva per i lavori parlamentari previsti (stop intorno al 10 agosto).

Il settore scuola risulta particolarmente influenzato dall’articolo 20 che riguarda il “reclutamento del personale scolastico e le misure per accelerare i concorsi PNRR”.

Sono state confermate le anticipazioni inerenti ai concorsi che vedono coinvolti le 70.000 assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024. Le prove scritte saranno caratterizzate da domande a risposta multipla con tematiche pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche, oltre a questioni su informatica e lingua inglese.

L’articolo stabilisce inoltre che la prova orale verificherà competenze disciplinari, didattiche e relative all’abilità nell’insegnamento. Le graduatorie dei prossimi concorsi potranno essere integrate con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo, in caso di rinunce.

Significativa è l’abolizione della norma che dava precedenza agli insegnanti abilitati. Inoltre, i quesiti dei concorsi ordinari potranno essere predisposti da Università, consorzi universitari, enti pubblici di ricerca o Formez PA.

Le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM, comprensive degli idonei, sono prorogate fino al loro esaurimento. Da considerare che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, queste graduatorie saranno utilizzate in coda rispetto a quelle del PNRR.

Per quanto riguarda i corsi abilitanti, è stata eliminata la misura che limitava i posti disponibili. È prevista la soppressione dell’obbligo di tirocinio diretto per i docenti già in possesso di abilitazione, consentendo l’uso della modalità telematica.

Per i vincitori di concorso non abilitati, i crediti acquisiti dovranno essere integrati durante l’anno di prova e formazione. Importante notare che la prova finale del corso abilitante può essere sostenuta una seconda volta.

Infine, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale potranno essere svolti, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025

TESTO DL [PDF]

Il recente intervento normativo mira a velocizzare le procedure di reclutamento per il personale docente, facilitando un’assegnazione più uniforme dei posti in tutte le regioni, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo va a modificare l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

L’obiettivo del PNRR prevede l’assunzione di 70.000 insegnanti entro dicembre 2024. Questo richiede un’accelerazione delle procedure concorsuali per il personale docente, rendendo necessarie modifiche alle norme vigenti per favorire una selezione tempestiva dei candidati.

Le principali modifiche includono l’introduzione di quesiti a risposta chiusa per i concorsi durante il PNRR e una modifica del contenuto delle prove scritte e orali. Inoltre, la normativa consente di integrare le graduatorie con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo, purché ciò non superi il numero di posti banditi.

Un altro cambiamento importante è l’eliminazione della graduatoria dei “vincitori non abilitati” prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021. Ciò significa che i soggetti nella graduatoria dei vincitori non abilitati saranno ora inclusi in ruolo dopo i vincitori nella graduatoria ordinaria.

È stata anche modificata la modalità di redazione dei quesiti, consentendo a università, consorzi universitari, enti di ricerca pubblici e FORMEZ PA di partecipare alla stesura. Questo elimina la necessità delle precedenti linee guida, riducendo potenziali contenziosi.

Infine, l’intervento normativo ha risolto un’incongruenza nella normativa introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2022, che prevedeva concorsi annuali ma consentiva anche la formazione di graduatorie di idonei. Questa modifica assicura che le graduatorie siano utilizzate solo per i posti rinunciati e nel limite dei posti banditi.

Queste modifiche, in combinazione con ulteriori aggiustamenti al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, mirano a rendere la riforma del reclutamento docenti più efficiente e in linea con gli obiettivi del PNRR.

La relazione tecnica

Il comma 1, lettera a), numero 1 reintroduce i quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi durante il PNRR. In seguito, sarà data l’opportunità di scegliere tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Questa modifica influisce anche sul contenuto delle prove scritte, che ora saranno di natura pedagogica, psicopedagogica e didattico-metodologica.

Successivamente, la lettera a), numero 2 modifica il contenuto della prova orale, che valuterà le conoscenze e le competenze disciplinari del candidato. La lettera a), numero 3 prevede l’integrazione delle graduatorie per i posti rinunciati con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Infine, il numero 4 elimina la graduatoria dei “vincitori non abilitati”, portando a un cambio significativo nella struttura del concorso.

Il comma 2 porta avanti la rimozione dell’integrazione delle graduatorie concorsuali con i candidati idonei per i concorsi PNRR. Da notare che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie verranno utilizzate in base alle facoltà assunzionali residue rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target PNRR.

Il comma 3 introduce modifiche significative al decreto legislativo n. 59 del 2017, con l’obiettivo di rendere più attuabile la riforma del reclutamento dei docenti prevista dal PNRR. Queste modifiche sono progettate per garantire una formazione iniziale omogenea su tutto il territorio nazionale e per rendere più efficace il nuovo modello formativo.

Nell’ambito di queste norme, si rimuove il limite massimo del numero di soggetti che possono essere abilitati ogni anno. Inoltre, si abolisce il tirocinio per coloro che già possiedono un’abilitazione e si prevede l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale in modalità telematiche, senza limiti.

Conseguentemente, il comma 4 detta una nuova disciplina sui compensi da corrispondere ai membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi, demandando a un decreto interministeriale.

Conforme al comma 5, l’onere complessivo per ogni procedura concorsuale risultante dalla revisione dei compensi non deve superare quello determinato dalle disposizioni in vigore. Questo obiettivo di gestione fiscale responsabile rappresenta un passo avanti significativo verso la sostenibilità a lungo termine del sistema di istruzione.

Le novità legislative non si fermano qui. Infatti, il comma 6 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge del 20 dicembre 2019, n. 159, è finanziariamente neutro. Tuttavia, introduce un cambiamento significativo in termini di ridistribuzione dei posti per i concorsi.

Questo cambia la procedura concorsuale prevista dall’articolo 1-bis, specificamente per il triennio scolastico dal 2022/2023 al 2024/2025. La percentuale di posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria, come inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022, viene riconsiderata. Quest’ultima è stata convertita, con modificazioni, dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79.

Il cambiamento riguarda in particolare coloro che hanno svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Questi cambiamenti, autorizzati dall’articolo 1-bis, sono un passo significativo verso un sistema di istruzione più equilibrato e inclusivo.

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