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Cosa accade nel caso in cui il dichiarante fosse impossibile a firmare per analfabetismo o impedimento fisico? In tale circostanza il pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante, raccoglie la dichiarazione di chi non sa o non può firmare (analfabetismo o impedimento fisico), attestando contestualmente anche la motivazione dell’impedimento. In caso di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, la dichiarazione può essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, che ne accerta l’identità ed attesta anche la motivazione dell’impedimento. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di disposizioni fiscali. Per le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere utilizzati gli schemi di modulistica allegati che rappresentano un eccellente esempio di come un istituto si mette al servizio dell’utenza e del personale dipendente.
Rappresentanza legale
Qualora l’interessato sia soggetto alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, le dichiarazioni sostitutive previste dal presente regolamento devono essere sottoscritte rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore. La dichiarazione – come si legge nel Regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) diretto, con piglio manageriale e competenza giuridica, dal dirigente scolastico prof.ssa Carla Cozzi – deve contenere gli estremi del provvedimento di nomina del tutore o del curatore. Per le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere utilizzati gli schemi di modulistica allegati al presente regolamento sotto la lettera D).
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare all’amministrazione scolastica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, possono essere inviate anche per fax e via telematica. La trasmissione via telematica è consentita solo quando le istanze e le dichiarazioni inviate sono sottoscritte mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione scolastica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate e/o trasmesse a mezzo del servizio postale unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo.
Acquisizione diretta di dichiarazioni
L’amministrazione scolastica e i gestori di pubblici servizi – come si legge nel Regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) -non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque essi stessi siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Il divieto di accesso a dati diversi e la consultazione diretta, da parte dell’amministrazione scolastica o di un gestore di pubblico servizio
Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte dell’amministrazione scolastica o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità personali e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Quando l’amministrazione scolastica opera l’acquisizione d’ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.
La consultazione senza oneri
Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, fatti e qualità personali, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire all’amministrazione scolastica procedente, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. In tutti i casi in cui l’amministrazione scolastica procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Il requisito della forma scritta
I documenti trasmessi da chiunque all’amministrazione scolastica tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, come si legge nel Regolamento dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud) del quale si allegano alcune certificazioni -soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’università, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell’ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui al presente regolamento. L’amministrazione scolastica che riceve tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse.
, https://www.orizzontescuola.it/dichiarazione-sostitutiva-atto-notorieta-impedimento-alla-sottoscrizione-della-dichiarazione-rappresentanza-legale-e-modalita-di-invio-e-sottoscrizione-delle-istanze-scarica-4-allegati/, Segreteria, ,