Le ultime notizie sugli emenandi bandi di concorso – ordinario e riservato – la contrattazione collettiva dell’area e l’annunciata direttiva sulla rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici hanno alimentato la cronaca specialistica di queste ultime settimane. Quest’ultimo tema è stata al centro anche di accese discussioni social dopo quanto accaduto presso l’istituto scolastico dello Zen di Palermo.
Le discussioni sono state peraltro caratterizzate da una non scontata uniformità di posizioni delle organizzazioni sindacali rappresentative sul fine ultimo da perseguire: questa rotazione non s’ha da fare.
La uniformità sul fine ultimo da perseguire non era da considerarsi per nulla scontata, poiché al tavolo negoziale e a quello del confronto siedono organizzazioni sindacali che hanno storie e obiettivi che appaiono, ad un lettore particolarmente attento, diametralmente opposte: sindacati confederali, che aggregando professionalità e mestieri diversi, dovrebbero volgere la propria azione al perseguimento degli interessi generali dei lavoratori attuali e di quelli futuri; sindacati autonomi che hanno come principale scopo quello di curare interessi e carriere del tutto particolari e che dovrebbero essere poco inclini a lasciarsi assorbire in cartelli rivendicativi di tipo generalista o concertativi; sindacati corporativi che perseguono l’intento di rappresentare gli interessi dei lavoratori di uno specifico campo professionale.
Poiché non di “bravi” qui si parla ma di sindacati retti su principi organizzativi a base democratica, la richiesta di mettere al bando la rotazione degli incarichi dirigenziale è stata supportata da basi giuridiche e culturali ampie ed articolate, seppure non sempre suffragate da una consultazione ampia e articolata degli iscritti e/o dei diretti interessati.
Con nota del 9 gennaio 2023 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito la posizione in merito “alla rotazione dei presidi nelle scuole come prevenzione della corruzione”. Pur considerando le istituzioni scolastiche a ridotto rischio corruttivo l’ANAC ritiene che una graduale rotazione dei dirigenti scolastici debba avvenire a seguito di una adeguata programmazione da parte degli Uffici scolastici, attraverso la definizione di una procedura di rotazione ordinaria periodica poiché “gli istituti scolastici, operando come autonome stazioni appaltanti, sono chiamati a gestire risorse economiche anche ingenti per l’affidamento dei contratti pubblici” ancor di più ora che vanno gestiti i finanziamenti del PNRR. L’ANAC raccomanda che la graduale rotazione avvenga attraverso procedure che vedano il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali.
Ma per le organizzazioni sindacali la rotazione non s’ha da fare in primo luogo proprio perché, come afferma la stessa ANAC, le istituzioni scolastiche sono collocate tra le amministrazioni pubbliche a basso rischio di corruzione. La stessa Anna Armone scrive: “La maladministration in un’istituzione come la scuola non si combatte … con lo spostamento delle pedine decisionali.” Una strada per limitare il residuo potenziale corruttivo potrebbe essere, sempre secondo la Armone, la centralizzazione delle procedure di acquisto, come già avviene per la stesura delle graduatorie per gli incarichi del personale a tempo determinato.
Altri argomentazioni addotte a supporto della posizione sindacale concernono la retroattività prevista nella prima ipotesi preannunciata per la rotazione ordinaria, la mancata attivazione delle procedure previste dalla contrattazione collettiva e la carenza di personale nelle segreterie scolastiche che comporterebbe un “grave danno della continuità amministrativa e dell’interesse pubblico” se fosse compromessa anche la continuità gestionale dei dirigenti scolastici.
Le argomentazioni, sopra sommariamente elencate, apportano indubbiamente un supporto determinante alla richiesta delle organizzazioni sindacali al Ministero dell’Istruzione e del Merito a soprassedere rispetto all’attuazione di una rotazione ordinaria per tutti i Dirigenti Scolastici dopo 2 o 3 incarichi triennali sulla stessa sede.
A chi scrive questa approfondita analisi concentrata sulla norma e sul rapporto contrattuale sembra monca poiché non tiene adeguatamente conto della componente organizzativa, che pure viene evidenziata nella lucida analisi di Anna Armone.
I sindacati corporativi continuano a proporre per le istituzioni scolastiche soluzioni organizzative basate sul mito della leadership dirigenziale e a quello della one best way, pietre miliari delle teorie classiche dell’organizzazione del lavoro sempre più messe in discussione dalle teorie organizzative oggi prevalenti. Questa concezione è prodromica di uno dei problemi classici che si ritrovano ad affrontare i neo-DS: collegi dei docenti e segreterie che ripetono, quasi con toni robotici, “abbiamo sempre fatto così”. Ma pur ammettendo che una scuola non possa prescindere da un leadership forte, non si comprende perché un leader efficiente ed efficace debba limitare la propria azione in favore di un’unica organizzazione scolastica e non possa, grazie ad una rotazione ordinaria e periodica, “contaminare” più contesti organizzativi.
Quest’ultimo aspetto dovrebbe rappresentare uno dei principali obiettivi di un’organizzazione generalista: la rotazione ordinaria non solo come soluzione preventiva rispetto alla rotazione straordinaria – rimedio per le situazioni patologiche – ma come presupposto per la partecipazione democratica nello svolgimento della vita scolastica. Una leadership educativa, diffusa o condivisa non può prescindere dal coinvolgimento di tutte le risorse disponibili nell’ambiente di riferimento di un’istituzione scolastica. All’opposto l’inamovibilità delle posizioni dirigenziali può comportare una “stenosi” organizzativa, la “sclerotizzazione” delle procedure ed una “invisibilità” del nuovo.
Del resto le stesse organizzazioni sindacali prevedono nei rispettivi statuti norme ad hoc per evitare, nei ruoli apicali, incarichi a vita. L’ANP al comma 7 dell’articolo 8 dello Statuto approvato dal XII congresso nazionale prevede che: “Alle cariche elettive … non possono … concorrere coloro che abbiano ricoperto le medesime cariche per due mandati consecutivi…”. La Dirigentiscuola prevede al comma 3 dell’articolo 12 del proprio Statuto che “Il Presidente può ricoprire l’incarico al massimo per due mandati consecutivi …”. L’articolo 36 comma 1 dello Statuto della FLC-CGIL recita: “Allo scopo di favorire una permanente azione di rinnovamento dei quadri e la migliore valorizzazione delle loro esperienze, gli incarichi di Segreteria (Segretario generale, componente la Segreteria) nonché gli incarichi di Responsabile di Struttura di settore, del Forum della docenza universitaria, del Forum del lavoro precario e di Comitato di Ente, non possono essere ricoperti nella stessa struttura per più di due interi mandati congressuali e comunque per non oltre otto anni”. Anche il Regolamento di attuazione dello Statuto confederale CISL prevede all’articolo 14 un limite variabile di 2 o 3 mandati per le diverse figure apicali dell’organizzazione sindacale. Infine la UIL Scuola RUA la quale, al comma 1 dell’articolo 42 del proprio Statuto, sancisce: “La carica di Segretario Generale o Responsabile di Struttura a qualsiasi livello non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore a tre mandati congressuali”.
In conclusione per un presidente degli Stati Uniti 2 mandati posson bastare, anche per il sindaco di un comune con più di 5000 abitanti posson bastare 2 mandati mentre per quelli più piccoli non più di 3. La Conferenza episcopale italiana, nei primi anni ʼ80, ha stabilito che ”le nomine dei parroci ad certum tempus hanno la durata di nove anni”. Per apportare un contributo fattivo ad un’organizzazione complessa come un sindacato si ritiene, quasi sempre, che possano bastare 2 mandati. Al rapporto dirigente scolastico-scuola non resta che un’assimilazione con il matrimonio – finché il fine vita lavorativo non ci separi – o, come per molte associazioni spontanee di docenti, l’assimilazione dei D.S. a novelli regnanti destinati a lasciare la scuola-trono solo abdicando o al termine della vita lavorativa.
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