Disoccupazione dopo dimissioni e nuovo contratto a termine: attenzione al settore in cui si lavora

Naspi e precedente lavoro, quando influisce su tempi e importi erogati?

La Naspi spetta se l’ultimo rapporto di lavoro si conclude non per volontà del dipendente. Nel caso, quindi, di una scadenza contratto a termine o di un non superamento del periodo di prova al lavoratore dipendente spetta la Naspi. Anche se da un lavoro precedente ha presentato dimissioni volontarie. Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:

Buongiorno.Avrei un quesito da porle, il dubbio è questo: 
Mi dimetto dal lavoro attuale per tentare di passare una prova lavorativa presso un’altra azienda. La prova lavorativa non va a buon fine e quindi non raggiungo l’obiettivo del contratto stabile. 
Perciò richiedo la naspi, sapendo di aver i giorni necessari per ottenerla, questa mi calcola anche il lavoro precedente? 
Se la prova lavorativa dovesse essere di due mesi, percepirei la disoccupazione per quella tempistica o anche per quella precedente ammesso che rientri nei 68 giorni? Grazie mille per l’attenzione e ringrazio in anticipo per l’eventuale risposta. 

Naspi e non superamento del periodo di prova

Come abbiamo anticipato alla scadenza di un contratto a termine non rinnovato o al licenziamento per non superamento del periodo di prova, al lavoratore dipendente spetta la Naspi. Anche se ha presentato dimissioni da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato che aveva in precedenza. In linea generale il tempo di durata della Naspi e il calcolo dell’importo spettante si basa sui contributi versati nei 48 mesi precedenti lo stato di disoccupazione. Ma bisogna fare attenzione.

Se il rapporto di lavoro precedente era alle dipendenze della pubblica amministrazione questo non sarà conteggiato ne sulla durata né sull’importo spettante. Perché i dipendenti in ruolo nella pubblica amministrazione non hanno diritto alla Naspi. Di fatto, quindi, se un docente presenta dimissioni dalla scuola per accettare un rapporto di lavoro nel settore privato, alla perdita di quest’ultimo non avrà diritto ad una Naspi calcolata sugli ultimi 48 mesi di contributi ma solo sul periodo lavorato nel settore privato. E bisogna farsi bene i conti perché il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a tempo indeterminato non è valido neanche per l’individuazione delle 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione.

E’ una precisazione molto importante da fare perché a conti fatti la Naspi potrebbe anche non spettare proprio.

Nel suo caso, quindi, il periodo precedente è valido per la tempistica e per l’importo solo se era assunta nel settore privato o nel settore pubblico ma in questo secondo caso solo a tempo determinato.

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, 2022-04-19 14:11:00, Naspi e precedente lavoro, quando influisce su tempi e importi erogati?
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