Per chi ha concluso il 30 giugno un contratto a tempo determinato, il termine per richiedere il pagamento della Naspi, l’indennità di disoccupazione, è il 7 luglio.
Il pagamento viene effettuato a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma solo se la domanda viene presentata entro i primi 8 giorni di disoccupazione.
Eccezioni alla regola
Ci sono alcuni casi che possono posticipare la decorrenza della Naspi, come la malattia, l’infortunio, il licenziamento per giusta causa o il mancato preavviso retribuito. Nonostante queste eccezioni, nell’ampia maggioranza dei casi, l’indennità di disoccupazione decorre dall’ottavo giorno dalla perdita del lavoro.
Naspi e la copertura contributiva nei primi 8 giorni di disoccupazione
I primi otto giorni di disoccupazione non forniscono né indennità di disoccupazione né copertura contributiva figurativa. Questo “periodo di carenza”, come viene chiamato, è previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 22 del 2015. Se durante questo periodo si trova un nuovo lavoro, anche a tempo determinato, non si ha diritto alla Naspi e si perde la possibilità di richiederla.
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