Torniamo sul DL Caivano. Sempre in tema di vigilanza sull’obbligo scolastico, il decreto-legge 123/23 nel secondo comma dell’art. 12 affronta in modo morbido e parziale anche l’aspetto dell’elusione dell’obbligo scolastico, facendo riferimento nuovamente alla disposizione obsoleta sulle assenze ingiustificate degli alunni (art. 112 del Testo Unico). La generica indicazione sulle assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (quanti giorni? con quanta frequenza? con quale durata?) ma, soprattutto, la macchinosa intera procedura (“Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”) rischia concretamente di rendere inefficaci gli interventi, “chiudendo la stalla quando i buoi sono già scappati”.
La nuova norma del DL Caivano non tratta la questione degli abbandoni degli alunni respinti che spesso abbandonano il percorso scolastico.
C’è da chiedersi: per quale ragione sul problema dell’elusione dell’obbligo il DL Caivano non fa mai riferimento all’anagrafe nazionale degli alunni?
Eppure, per le potenzialità conoscitive di uno strumento del genere l’anagrafe non dovrebbe essere utilizzato, come di fatto avviene, soltanto a posteriori per rilevare molto opportunamente esiti, criticità e tendenze, ma dovrebbe anche servire, altrettanto opportunamente, a rilevare in tempo reale e in sinergia con le segreterie delle scuole le situazioni di possibili elusioni concrete di alunni.
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