Il docente, che ha superato l’anno di prova su sostegno, non deve ripeterlo su classe di concorso nel medesimo grado di istruzione.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Ho un docente confermato in ruolo a.s. 2022/23 con art. 59 c. 4 su sostegno scuola superiore, quest’anno ha ottenuto il ruolo per concorso ordinario su classe di concorso filosofia. Secondo Lei deve fare oppure no il periodo di prova.
La risposta al quesito è negativa: il docente in questione non è tenuto a svolgere l’anno di prova, in quanto lo ha già superato nel medesimo grado di istruzione del precedente, come si legge nell’annuale nota sull’anno di prova (2022/23):
Infine, si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- …
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
E’ proprio quello sopra riportato il caso in cui rientra il docente in esame: ha superato l’anno di prova nel 2022/23, dopo l’assunzione a tempo determinato su sostegno da GPS, nella secondaria di II grado, assunzione finalizzata al ruolo e il quale viene nuovamente assunto in ruolo su classe di concorso nel medesimo grado di istruzione (secondaria di II grado). Come si desume dalla nota, il principio è quello secondo cui l’anno di prova, nel medesimo grado di istruzione, si sostiene e si supera una sola volta. Ciò vale anche per i docenti, che si trovano in una situazione diversa da quello in quesitone. Come ad esempio, i docenti che ottengono il passaggio di cattedra, ossia che in sede di mobilità ottengono la titolarità su altra classe di concorso ma dello stesso grado di istruzione (primo o secondo).
Per completezza di informazione riportiamo di seguito i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova (art. 2 del DM 226/2022) e quelli non tenuti a svolgerlo (nota a.s. 2022/23).
Chi deve svolgere l’anno di prova e chi no
Sono tenuti a svolgere il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti.
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 59/2017, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Non devono invece svolgere il periodo di prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del
medesimo grado; - che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
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