La questione del danno indiretto nella P.A interessa diverse contenziosi, questo si manifesta quando la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare esborsi in danaro di natura risarcitoria verso altri soggetti ai quali il dipendente pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni ha cagionato illecitamente un danno. La sentenza in commento della Corte dei Conti si sofferma in particolar modo sulla questione della prescrizione che è di fondamentale importanza in tale contesto.
Il fatto
Un docente era stato convenuto in giudizio per essere condannato al pagamento di euro 30.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, in favore del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. L’azione aveva tratto origine da una informativa del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale , nella quale si dava notizia di alcune condotte, potenzialmente fonte di danno erariale, di cui si sarebbe reso autore il docente. In particolare, si dava conto del fatto che alcuni genitori di studenti dell’Istituto presso il quale il docente prestava servizio, avevano sporto denuncia per ripetuti episodi di maltrattamento e molestie a danno dei propri figli. All’esito di un’indagine ispettiva interna veniva avviato un procedimento disciplinare che portava alla sospensione dall’attività didattica; parallelamente, veniva esercitata azione penale dalla competente Autorità giudiziaria per la contestazione di plurime condotte di reato, il docente veniva ritenuto colpevole di alcuni reati. Il docente in questione veniva convenuto in giudizio per danno erariale “indiretto” derivante dalla quantificazione operata dal giudice ordinario in favore dei terzi danneggiati. La Corte dei Conti sezione giurisdizionale d’Appello accoglie parzialmente l’Appello con sentenza 56/22, rideterminando il danno.
Danno indiretto alla P. A e prescrizione del risarcimento danno
Per le fattispecie di danno indiretto, la sentenza n. 3/QM/2003 delle Sezioni riunite aveva non considerato decisivo il momento della spendita di denaro, quale oggettiva espressione del decremento patrimoniale foriero di un danno risarcibile in sede erariale e, conseguentemente, non ne aveva valorizzato il verificarsi. La soluzione è stata, però, sin da subito contrastata dalla giurisprudenza maggioritaria, che ha, infatti, seguitato nell’orientamento secondo cui, anche in presenza di un danno indiretto, la certezza e l’attualità dello stesso avrebbero dovuto implicare l’esborso, cosicché solo da quel momento sarebbe stato possibile prospettare la giuridica esistenza del diritto risarcitorio azionabile in sede di responsabilità amministrativa.
L’evoluzione giurisprudenziale sul danno indiretto e prescrizione
Il perdurare del contrasto giurisprudenziale ha, comunque, portato alla successiva sentenza n. 14/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite, ricomponendo la demarcazione creatasi a livello giurisprudenziale, si sono definitivamente espresse nel senso che l’esordio della prescrizione non avrebbe potuto prescindere dal decremento patrimoniale anche per le ipotesi di danno indiretto, essendo in quel momento che lo stesso avrebbe potuto ritenersi certo e attuale. Come sopra accennato, la sentenza impugnata, affermano i giudici, è perfettamente in linea con siffatta impostazione, dalla quale la Sezione non ha motivo di discostarsi.
, 2022-03-20 06:34:00, La questione del danno indiretto nella P.A interessa diverse contenziosi, questo si manifesta quando la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare esborsi in danaro di natura risarcitoria verso altri soggetti ai quali il dipendente pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni ha cagionato illecitamente un danno. La sentenza in commento della Corte dei Conti si sofferma in particolar modo sulla questione della prescrizione che è di fondamentale importanza in tale contesto.
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