Da Orizzontescuola.it: Docente con 104 trasferito su COE: deve permanervi a meno che non si crei una COI. Va comunque escluso dalla graduatoria interna

Il docente trasferito su COE deve permanervi, sino a quando non possa essere assorbito nella scuola di titolarità, e va escluso comunque dalla graduatoria interna di istituto, se in possesso dei previsti requisiti. Diverso il caso di assegnazione di una COE costituitasi ex novo a causa di una contrazione di organico.

Trasferimento su COE

Premettiamo che per essere assegnati su una cattedra oraria esterna è necessario richiederla nella domanda di mobilità per cui, se non richiesta, non si può avere assegnata una COE nello stesso o diverso comune. Inoltre, il docente trasferito sulla COE vi dovrà permanere, a prescindere dal punteggio e da eventuali precedenze possedute nella graduatoria interna di istituto. Il docente in questione, quando potrà essere riassorbito su una cattedra oraria interna (COI)? La risposta è fornita dall’articolo 11, comma 2, del CCNI 2022/25:

2. Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.

Dunque, nel caso in cui nella scuola di titolarità (la prima indicata nel bollettino dei trasferimenti) si liberi una cattedra, il docente titolare su COE viene assegnato alla nuova COI.

L’operazione succitata, evidenziamolo, è possibile solo se la cattedra interna, presente nell’organico dell’autonomia, sia priva di titolare e non necessità di provvedimenti da parte dell’USP competente. Quindi il docente interessato viene riassorbito in automatico.

Precisiamo che:

  • qualora il docente titolare su COE voglia essere trasferito nella scuola di completamento, deve farne apposita domanda;
  • nel corso degli anni, la scuola di completamento può essere modificata, nel caso in cui nella stessa non sia più presente la disponibilità oraria necessaria al completamento.

COE ex novo

La COE, oltre che in seguito a trasferimento, può essere assegnata ad un docente già in organico su COI, in seguito ad una contrazione di organico.

Nel caso suddetto, ossia nel caso in cui si perdano delle ore relative ad una cattedra, per cui l’ATP costituisce una COE ex novo, l’assegnazione della stessa ad un docente già presente in organico avviene nella maniera di seguito descritta e secondo i criteri seguenti:

  • l’assegnazione della COE in esame avviene annualmente, nei confronti di uno dei docenti già titolari nella scuola e in servizio nel corrente a.s. su COI;
  • l’assegnazione avviene sulla base della graduatoria interna di istituto che va aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto (dell’anno precedente a quello in cui il docente sarà assegnato sulla COE) e in cui vanno inseriti a pettine anche i titolari entrati in organico il primo settembre precedente (ricordiamo infatti che nella graduatoria interna di istituto, stilata ai fini dell’individuazione del perdente posto (operazione che avviene dopo la determinazione dell’organico di diritto – in genere nel mese di febbraio/marzo), i docenti arrivati il primo settembre precedente sono inseriti in coda (per cui sono i primi a perdere eventualmente il posto);  l’assegnazione della COE riguarda l’ultimo docente in graduatoria;
  • l’assegnazione della COE riguarda anche i docenti esclusi dalla graduatoria interna, perché beneficiari di una delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell0art. 13 del CCNI, nel caso in cui la COE sia nelle stesso comune (scuole del medesimo comune, ossia un’altra scuola/e del comune della scuola di titolarità);
  • l’assegnazione della COE non riguarda i succitati docenti esclusi dalla graduatoria interna nel caso di COE costituita tra scuole di diversi comuni;
  • qualora vi siano più docenti che intendano ricoprire la COE, la modalità e i criteri di applicazione delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2022/25 dovranno essere definiti in tempo utile dalla contrattazione d’istituto (in tal caso, ossia di richiesta di più docenti a coprire la COE, si rispetta la graduatoria interna – questa volta a partire dal docente primo in graduatoria, ossia con più punteggio – e si applicano le summenzionate precedenze secondo modalità e criteri definiti in contrattazione di istituto).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente a tempo indeterminato che lo scorso anno ha ottenuto un trasferimento interprovinciale su una COE. Usufruendo di una invalidità personale al 67% mi chiedevo come venivo inserita il prossimo anno nella graduatoria interna di istituto, in quanto mi hanno detto che se la mia coe non viene riassorbita rimarrò titolare della COE anche se ho precedenza per 104. Siccome si prevedono delle contrazioni con conseguenti perdenti posti, vorrei sapere che diritti ho e se posso essere io la perdente posto.

Confermiamo alla alla nostra lettrice, come sopra illustrato, il fatto che il docente trasferito su COE deve permanervi, a meno che non si crei una COI nella scuola di titolarità, COI ove verrà riassorbito in automatico. Chiarito ciò, rispondiamo alla lettrice che la stessa (in quanto docente con disabilità e quindi beneficiaria della legge 104/92) va esclusa dalla graduatoria interna di istituto, ai sensi dell’art. 13/2 del CCNI 2022/25 che, ai fini dell’esclusione predetta, non fa alcuna differenza tra docenti titolari su COE e docenti titolari su COI. Pertanto, la nostra lettrice non potrà essere perdente posto, eccetto nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da richiedere il coinvolgimento anche dei docenti esclusi (ossia i beneficiari di una delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII del CCNI 2022/25).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Autore dell’articolo redazione

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