Al docente già di ruolo nel primo grado, che intende ottenere l’abilitazione per una classe di concorso relativa al secondo grado, serve partecipare al prossimo concorso?
Prima di rispondere al quesito, ricordiamo sinteticamente quali saranno i prossimi concorsi e quale percorso seguiranno i vincitori di concorso non abilitati.
Prossimi concorsi
In attesa della pubblicazione dei relativi bandi già illustrati ai sindacati, il MIM ha già pubblicato il regolamento relativo alla scuola dell’infanzia/primaria (DM n. 206/2023) e i relativi allegati (programmi e tabella titoli), nonché il regolamento relativo alla scuola secondaria di primo e secondo grado (DM n. 205/2023) e i relativi allegati (programmi e tabella titoli). Il concorso in esame (sia quello per la secondaria sia quello per infanzia/primaria) rientra nella fase transitoria, che traghetterà dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento, delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) e dal DL 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023), e prevede lo svolgimento di un’altra procedura concorsuale.
Posti autorizzati e possibile integrazione
Concorso secondaria
Requisiti
Posti di sostegno:
- diploma di specializzazione per il grado richiesto, conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato la domanda di riconoscimento).
Posti comuni (è sufficiente un requisito):
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure
- tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure
- laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 Per i 24 CFU bisognerà indicare data di conseguimento
Prove
Il concorso si articola in:
- prova scritta (punteggio massimo 100 p.; si supera con un punteggio minimo pari a p. 70/100)
- prova orale (punteggio massimo 100 p.; si supera con un punteggio minimo pari a p. 70/100)
- valutazione dei titoli (punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti).
Graduatorie merito
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto, ove confluiscono i vincitori (ossia coloro i quali superano le prove e rientrano nel numero dei posti banditi, tenuto conto della prevista riserva – ricordiamo che, in caso di rinunce, è previsto lo scorrimento delle GM) abilitati e non abilitati: i primi, nel momento in cui saranno individuati ai fini dell’assunzione, verranno subito assunti in ruolo; i secondi lo saranno in un secondo momento.
Cosa fanno i non abilitati
Come leggiamo nell’articolo 3, comma 7, del DM 205/2023:
All’esito della procedura, ai candidati privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo.
Dunque, ai docenti vincitori di concorso non abilitati (ossia quelli che partecipano con laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022 oppure con laurea + 3 anni di servizio), una volta individuati dalle GM, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 59/2017, disciplinante la formazione e il reclutamento dei docenti della secondaria. In base alle disposizioni di cui all’articolo 13/2 e all’articolo 18-bis/4 del predetto decreto legislativo, i docenti vincitori di concorso non abilitati, nel momento in cui vengono individuati dalle GM:
- sono assunti con contratto a tempo determinato (al 31/08);
- nel corso dell’anno svolto con contratto a tempo determinato, conseguono l’abilitazione all’insegnamento acquisendo ovvero integrando i necessari CFU (36 per chi partecipa con 24 CFU, 30 per chi partecipa con 3 anni di servizio) e superando la prevista prova finale;
- sono poi assunti a tempo indeterminato, a seguito del conseguimento dell’abilitazione;
- una volta assunti a tempo indeterminato, svolgono l’anno di prova.
Chiarito quanto sopra, rispondiamo al quesito posto all’inizio.
Quesito:
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di ruolo della scuola secondaria di I grado vincitrice e inserita in ruolo dopo l’ultimo concorso ordinario. Vorrei partecipare al concorso straordinario ter per la scuola secondaria di II grado per avere la possibilità, un domani, di chiedere il trasferimento in una scuola superiore. Come devo comportarmi? Mi iscrivo in quanto titolare di laurea+24 cfu e inserisco il concorso e gli anni di servizio nei titoli valutabili? In caso di superamento del concorso devo poi fare la rinuncia alla nomina o sono costretta a svolgere l’anno di prova in una scuola secondaria di II grado per non perdere l’abilitazione a quella classe di concorso? Grazie mille
Come sopra illustrato, la nostra lettrice potrà partecipare al concorso con la laurea + 24 CFU, tuttavia l’abilitazione si consegue dopo l’assunzione a tempo determinato e il superamento del previsto percorso, per cui la lettrice, qualora vinca la procedura concorsuale e sia assunta tramite la medesima, dovrà lasciare l’attuale ruolo oppure, se consentito (ma dobbiamo attendere le necessarie indicazioni ministeriali), svolgere l’anno a tempo determinato fruendo dell’articolo 36 del CCNL 2007 – fermo restando che abbia superato l’anno di prova (o meglio dell’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, di cui si attende ancora la firma definitiva) – e quindi decidere dopo il conseguimento dell’abilitazione se proseguire il percorso o meno e quindi essere assunta nel II grado oppure restare nel primo.
Ribadiamo che tale ultima soluzione è solo ipotetica, in quanto nelle disposizioni citate non è indicato nulla al riguardo, conseguentemente solo il MIM potrà dire se si potrà fruire dell’art. 47 del prossimo CCNL, quindi conseguire l’abilitazione e poi scegliere se mantenere il vecchio ruolo o accettare quello nuovo.
In definitiva, stando alla normativa vigente e alle indicazioni oggi a nostra disposizione, la nostra lettrice può certamente rifiutare la nomina a tempo determinato, ma rifiutandola non potrà conseguire l’abilitazione, considerato che i relativi percorsi sono specificamente dedicati ai docenti da assumere in ruolo e agli stessi si accede in seguito all’assunzione a tempo determinato.
Detto ciò, considerato che l’intento della lettrice è conseguire l’abilitazione per eventualmente chiedere un passaggio di ruolo (nel secondo grado), la stessa potrà accedere ai corsi dedicati, ossia i previsti percorsi per i docenti già abilitati o specializzati, i quali potranno seguire un percorso da 30 CFU/CFA (anche interamente online) e poi sfruttare l’abilitazione conseguita nella mobilità. Tali percorsi non sono ancora stati avviati, perché si è data priorità a quelli necessari alle procedura concorsuali succitate, ma il MIM ha assicurato che partiranno.
Diverse tempistiche
Alla pubblicazione del DPM 4 agosto 2023, che ha dato avvio alla procedura per i percorsi abilitanti della secondaria, i docenti “ingabbiati” hanno sperato di poter acquisire l’abilitazione in tempo utile per la mobilità 2024/25. Siamo a dicembre e i percorsi non sono stati ancora avviati, anzi alcune Università hanno esplicitamente comunicato l’impossibilità per l’anno accademico 2023/24.
Il Ministero ha fornito delle rassicurazioni generiche, ma ad oggi non c’è ancora uno sblocco della situazione.
Per questo motivo, i docenti in possesso di uno dei requisiti previsti, potrebbero essere interessati a partecipare al concorso. In questo caso si pone il problema della fruizione dell’art. 36 del CCNL, nonché dei tempi di realizzazione di tutto il percorso.
Le risposte ai quesiti
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