Docente di ruolo su sostegno: se accetta supplenza art. 36 posto comune prolunga i 5 anni di vincolo

Il docente titolare su posto di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto: l’eventuale anno di supplenza si computa?

Vincolo quinquennale sostegno

I docenti assunti in ruolo su posto di sostegno ovvero che ottengono il trasferimento/passaggio di ruolo su sostegno sono soggetti al vincolo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto, come leggiamo nell’art. 23 del CCNI 2022/25 concernente la mobilità:

  • Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta  la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti  (comma 7)
  • L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione (comma 10)
  • I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono
    partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di  permanervi per un quinquennio (comma 11)
  • Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione (comma 12)
  • I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente
    preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di
    disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione (comma 13)

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Non riesco a trovare un riferimento normativo … sono di ruolo alla primaria e sono nel vincolo quinquennale perché 4 anni fa ho chiesto il passaggio al ruolo di insegnante di sostegno, sempre scuola primaria. L’anno scorso ho accettato un incarico al liceo come insegnante di Storia e Filosofia. Mi chiedo se il vincolo viene congelato o se posso conteggiare l’anno in cui mi sono avvalsa dell’art.36.

Il riferimento è costituito dal suddetto CCNI sulla mobilità ove, come si può verificare nei commi sopra riportati, si parla di quinquennio di permanenza su tale tipologia di posto. Pertanto, ai fini del superamento del vincolo quinquennale si computano gli anni di ruolo svolti sul sostegno e l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, come indicato anche dalla Uil scuola: Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l’anno scolastico in corso e l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

D’altra parte, fruendo dell’art. 36, il docente è sottoposto alla disciplina contrattuale prevista per i docenti a tempo determinato e l’anno di supplenza, ai sensi del summenzionato contratto, è valutato nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto appunto come servizio non di ruolo (per approfondire valutazione servizio pre-ruolo leggi qui).

Naturalmente si fa sempre un bilancio di benefici/ svantaggi per capire quale potrebbe essere la soluzione giusta per ciascuno.

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