Docente di sostegno precario, ricorre per assunzione a tempo indeterminato. Ecco quando è possibile la stabilizzazione

Con ricorso un docente di sostegno agiva per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto ai vari contratti di supplenza stipulati sull’organico di fatto chiedendo la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il pagamento delle differenze retributive o, in subordine, il risarcimento dei danni subiti, nonché le differenze retributive maturate in forza della progressione professionale, non riconosciuta dalla P.A. ai docenti a tempo determinato. Nei vari gradi di giudizio otteneva un ristoro verso il quale si opponeva il Ministero. Si pronuncia con ordinanza la Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 176/2023.

La differenza tra organico di fatto e di diritto

L’organico di diritto, puntualizzano i giudici, è costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso nonché della previsione di transito all’anno successivo. In particolare, il numero degli iscritti, rapportato alla loro allocazione in classi, ai piani orario relativi ai loro indirizzi di studio, ai decreti costitutivi di cattedra per ciascuna materia d’insegnamento, ai moduli organizzativi della didattica, ed infine elaborato secondo specifici algoritmi stabiliti dalla norma, determina il c.d. organico di diritto.

L’organico di fatto, precisa sempre la Corte, corrispondente alla situazione reale, diverge molto spesso da quello di diritto a causa di diversi fattori in gran parte inevitabili, considerato che le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente quando non è noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e che non si può tenere conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente, quali i trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della legge n. 104 del 1992 o richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto.

Per quanto concerne i posti in deroga su sostegno  si rileva che questi invece rappresentano la quota più significativa dell’organico di fatto. Questo, inoltre, tiene conto di esigenze che possono essere accertate e verificate solo in relazione a uno specifico anno scolastico e non possono essere soggette ad automatismi di trascinamento da un anno all’altro.

La particolare incidenza sull’organico di fatto dei docenti di sostegno è dovuta all’alto numero di posti in deroga collegati a
questa categoria, Infatti, gli Uffici scolastici regionali, possono istituire posti in deroga in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato.

Anche per i docenti di sostegno di deve applicare la normativa in materia di contrasto agli abusi del contratto a termine
Dalla normativa sopra riportata, conclude la Cassazione, si evince che gli insegnanti di sostegno godono di un regime giuridico leggermente diverso dai docenti ordinari, ma che la differenza sostanziale, quanto all’assegnazione su organico di fatto, attiene alla possibilità per la P.A. di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito ai sensi di legge, al fine di stabilire ore aggiuntive di sostegno a tutela dei disabili che si trovino in condizione di particolare gravità. Quest’ultima circostanza, ancorché chiarisca il motivo per il quale i posti su organico di fatto sono molto frequenti nel settore degli insegnanti di sostegno, non giustifica, però, l’esclusione dell’applicazione dei principi elaborati da Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016.

In sostanza la stabilizzazione può ricorrere in questi casi:

  • nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo”;
  • nella ipotesi della certezza di fruite, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell’art. 1 della legge n. 107 del 205” (punto 89 della sentenza);
  • nella stabilizzazione “assicurata ai docenti attraverso precedenti strumenti concorsuali o selettivi diversi da quelli contenuti nella citata legge 107/2015” (punto 90 della sentenza).

Quando non si rientra in detta casistica, il risarcimento del danno è una misura idonea a soddisfare le giuste pretese dei lavoratori che lamentano l’abuso del contratto a termine, soprattutto nel comparto scuola dove la precarietà continua ad essere la norma.

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