Docente esperto, presentati gli emendamenti: PD e Forza presentano proposte di modifica, LEU per la soppressione

Presentanti gli emendamenti al Decreto Aiuti bis. Confermato l’emendamento che prevede la soppressione dell’articolo 38, quello di Leu (ma ci sono altri partiti che lo propongono), ma ce ne sono anche altri, come quello del Partito Democratico che, però, non propone la soppressione della norma.

Non sarà facile, però, né lo stralcio del provvedimento né la sua soppressione. Allo stato attuale pare che la norma sarà approvata senza alcuna modifica.

Come di rito, il Parlamento ha 60 giorni dalla pubblicazione in legge del Decreto Legge per convertirlo in legge, sempre con modifiche rispetto al testo predisposto dal Governo. Nel caso del Decreto Aiuti-bis questo tempo scade l’8 ottobre 2022 ma, considerate le elezioni del 25 settembre, è probabile che la conversione arriverà prima.

Lo stesso testo, con gli eventuali emendamenti, passerà quindi all’esame dell’assemblea del Senato, con la relazione di Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio, che illustrerà ai senatori il parere alle commissioni riunite Bilancio e Finanze.

Articolo 38
(Premialità e progressione di carriera
per i docenti – qualifica di docente esperto)

L’articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi. Si tratta, in particolare:

i) di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. Si evidenzia che tale elemento, è stato introdotto dall’art. 44 del D.L. n. 36/2022 ed è qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale;

ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere alla qualifica di docente esperto, che importa il diritto a un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili.

In prospettiva generale, la creazione di strumenti di valorizzazione degli insegnanti e la configurazione di percorsi selettivi di sviluppo professionale e progressione di carriera incentrati sull’aggiornamento e la formazione continua rientrano nel PNRR – M4C1.2 («Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti»). Una corposa serie d’interventi attuativi – rispetto ai quali l’articolo in commento rappresenta un ulteriore sviluppo – è stata operata con gli artt. 44 e 45 del D.L. n. 36/2022, rubricati rispettivamente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie» e «Valorizzazione del personale docente» (su cui cfr. l’apposito dossier).

Nella medesima direzione, occorre ricordare anche la Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) 2021/C 66/01, che fra le Questioni e Azioni concrete dell’Area Prioritaria 3 – Docenti e formatori, menziona espressamente la necessità di «potenziare il reclutamento e la selezione dei candidati migliori e più idonei alla professione di docente e pedagogo a tutti i livelli […] migliorare l’attrattiva e il prestigio della professione di docente e pedagogo, tramite la sua rivalorizzazione in ambito sociale e anche in termini finanziari […] valutare la possibilità di elaborare strumenti strategici sotto forma di quadri di competenza dei docenti al fine di accrescere la pertinenza dei percorsi iniziali di formazione per insegnanti, oltre che lo sviluppo di opportunità di formazione professionale continua, nonché di fornire orientamenti ai docenti nello sviluppo della loro carriera».

Venendo al merito delle disposizioni, l’articolo 38 modifica l’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017 (rubricato «Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti»), che era stato a sua volta introdotto dall’art. 44 del D.L. n. 36/2022, operando – come anticipato – su due versanti, l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio e la qualifica di docente esperto, che di seguito si analizzano partitamente.

● Circa l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, spettante agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, esso è stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, in ammontare non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, ed è riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. La previsione in discorso era già contenuta, in termini pressoché sovrapponibili, nel testo previgente dell’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017: il comma 1, lett. a), dell’art. 38, novellandone il comma 4, ne muta la collocazione dal secondo periodo (soppresso) all’ultimo periodo (per approfondimenti, cfr. il relativo dossier).

● Per quanto attiene alla qualifica di docente esperto, l’articolo 38, comma 1, lett. b) inserisce nell’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017 i nuovi commi 4-bis e 4-ter.

In base al comma 4-bis, i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai fini pensionistici e previdenziali, tali previsioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico.

La qualifica di docente esperto non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento. Fatta eccezione per i docenti in servizio all’estero, il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica.

Alla qualifica di docente esperto può accedere un contingente di docenti definito con il decreto previsto dal comma 5 dell’art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017, comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32 mila unità. Resta fermo in ogni caso il limite massimo derivante dalla disponibilità delle risorse di cui al predetto comma 5, di cui si dirà nel seguito.

I criteri di conferimento della qualifica sono affidati alla contrattazione collettiva e le modalità di valutazione sono individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Per l’ipotesi in cui quest’ultimo regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024, le modalità di valutazione sono definite in via transitoria con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 4-bis reca anche dei criteri di valutazione e selezione, valevoli in sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. Tali criteri sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al decreto.

Il comma 4-ter sancisce che a decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3-bis, della L. n. 449/1997 – che culmina nella determinazione annuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del Fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam, di cui subito si dirà.

● Le coperture finanziarie sia per l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio che per l’assegno annuale ad personam per i docenti esperti sono quelle stabilite dal comma 5 dello stesso art. 16-ter del D.LGS. n. 59/2017, il quale – si ricorda – prevede nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un Fondo per l’incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell’anno 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. Infatti, il comma 1, lett. c) dell’articolo 38 in commento modifica il comma 5 dell’art. 16-ter prevedendo che pure il beneficio economico per il docente esperto sia finanziato a valere sul Fondo per l’incentivo alla formazione. Nella relazione tecnica si legge che «ai fini del calcolo degli oneri, si tiene conto che […] i percorsi formativi saranno attivati nel 2023/2024 e che, a regime, al termine dei tre trienni formativi, a ciascuno dei docenti individuato come “esperto” sia attribuito un beneficio economico pari a 5.650 euro lordo […] Si calcola a regime una spesa massima di 180.800.000 euro per l’onere relativo all’attribuzione dell’assegno ad personam», considerato che il contingente di docenti esperti potrà giungere – come detto – a un massimo di 32 mila unità.

Docente esperto, i sindacati chiedono lo stralcio della norma: “Disparità di trattamento a parità di condizioni di lavoro”

PARERE VII COMMISSIONE ISTRUZIONE AL SENATO

Senato della Repubblica Italiana

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2685

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che l’articolo 38 introduce la qualifica di docente esperto, attribuendola ai docenti che superino tre percorsi di formazione in servizio consecutivi e ai quali viene riservato un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si aggiunge al trattamento stipendiale in godimento;

considerato che tale articolo entra pesantemente nel merito della organizzazione dell’insegnamento in ogni ordine e grado con norme legislative adottate senza alcun confronto con le parti sociali e al di fuori dalla logica della contrattazione collettiva;

considerato altresì che se appare condivisibile l’obiettivo della richiamata disposizione di introdurre una forma di progressione di carriera legata alla formazione permanente in una categoria che ne è strutturalmente priva, non possono tuttavia essere trascurate alcune evidenti criticità che rischiano di inficiare l’obiettivo finendo per creare più confusione che chiarezza;

ritenuto, nello specifico, che:

–          la denominazione della nuova qualifica, quella di “docente esperto”, appare del tutto incongrua, se non contraddittoria, con le premesse, visto tra l’altro che essa non comporta nuove o diverse funzioni oltre quelle dell’insegnamento,

–          la scelta di limitare a un numero di docenti esiguo (pari a non più di 8.000 unità annue, fino ad un massimo di 32.000 a partire dal 2035/2036, corrispondenti a poco meno del 4 per cento della platea complessiva degli insegnanti, pari a 850.000) la possibilità di accedere alla menzionata qualifica, e ai relativi aumenti stipendiali, appare inadeguata rispetto all’obiettivo;

–          la nuova qualifica di “docente esperto” prelude alla creazione di un sistema di presunta carriera che esclude il confronto con le parti sociali e si pone fuori dal contratto collettivo, quindi sganciata da orari di lavoro, opportunità di sviluppo professionale e funzioni strategiche della scuola dell’autonomia;

considerato che risulta prioritario procedere senza ulteriore indugio al rinnovo del contratto del personale della scuola anche al fine di riconoscere centralità all’istruzione pubblica, di innalzare le retribuzioni portandole ad un livello europeo con maggiori risorse destinate all’obiettivo, di impostare il rinnovamento professionale, di definire incarichi e progressioni di carriera;

tenuto altresì conto delle restanti disposizioni di interesse della Commissione, ed in particolare degli articoli 16, 22, 34 e 39,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

che le Commissioni riunite 5a e 6a, in sede di esame del provvedimento in titolo, si facciano carico di accogliere emendamenti che consentano di superare le criticità richiamate in premessa con riferimento all’attuale formulazione dell’articolo 38.

, 2022-09-01 20:19:00, Presentanti gli emendamenti al Decreto Aiuti bis. Confermato l’emendamento che prevede la soppressione dell’articolo 38, quello di Leu (ma ci sono altri partiti che lo propongono), ma ce ne sono anche altri, come quello del Partito Democratico che, però, non propone la soppressione della norma.
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