Se un docente è impossibilitato a partecipare ad uno scrutinio perché contemporaneamente impegnato in un altro scrutinio presso altra scuola, cosa deve fare? Può essere sostituito? La sua assenza può essere considerata motivata? O bisogna che l’istituto proceda ad una ri-calendarizzazione dell’impegno collegiale? Tutte le info.
Scrutini: composizione consiglio di classe
Il Consiglio di classe, riunito ai fini dello scrutinio intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto. Pertanto è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti, affinché le delibere da assumere siano valide.
Tra i componenti va obbligatoriamente indicato il segretario verbalizzante.
E’ esclusa la componente genitori/alunni (questi ultimi per le scuole secondarie di II grado).
Tutti i componenti hanno il diritto di voto, compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.
Scrutini: sostituzione docenti
Considerato quanto detto sopra, ossia che al consiglio di classe, riunito per lo scrutinio, devono essere presenti tutti i componenti, anche i docenti eventualmente assenti vanno sostituiti.
La sostituzione deve avvenire secondo l’ordine seguente:
- L’insegnante assente allo scrutinio deve essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la medesima scuola;
- Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla [e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio] si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.
Nota bene: il docente assente non può essere sostituito da un insegnante dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato [in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno]. Non si rinviene infatti nessuna disposizione che consenta la nomina di un docente che non sia della stessa materia (o che abbia titolo ad insegnarla) del docente che dev’essere sostituito.
40 + 40 ore: gli scrutini non rientrano tra il computo di tali ore
I docenti sono tenuti a svolgere i compiti stabiliti dal CCNL, che distingue chiaramente tre tipi di attività:
- le attività obbligatorie di insegnamento (art. 28);
- le attività obbligatorie funzionali all’insegnamento (art. 29);
- le attività aggiuntive facoltative (art. 30).
I tre tipi di impegni non vanno né confusi né compensati tra di loro.
Le attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29, consistono in:
- consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
- scrutini ed esami*, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
- riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).
Le attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art. 64, c. 1).
*Le operazioni di scrutinio, intermedio, finale, esami, non rientrano nel computo delle 40 ore
Piano annuale delle attività dei docenti
Il Piano annuale delle attività, che contiene gli obblighi di lavoro dei docenti di carattere collegiale e funzionali alle attività di insegnamento, va predisposto e deliberato all’inizio dell’anno scolastico, prima dell’avvio delle lezioni.
E’ l’articolo 28, comma 4, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016-18, a disciplinare quanto suddetto:
“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.”
Modifica del piano annuale delle attività dei docenti
Il Piano annuale delle attività, nel corso dell’anno scolastico, può essere modificato [riguardo sia alle date degli incontri che alle attività medesime].
Le modifiche vanno apportate seguendo la succitata procedura: il dirigente predispone e il collegio delibera.
Docente impegnato negli scrutini contemporaneamente in due scuole
Il problema della contemporaneità degli scrutini in due scuole diverse da parte di unico docente andava evitato ad inizio anno nel momento in cui i Dirigenti scolastici predispongono i piani annuali delle attività dei docenti e pianificano le date anche tramite la collaborazione con gli altri capi di istituto delle istituzioni scolastiche dove operano gli insegnanti che prestano servizio, dunque, su più scuole. Detto questo, può capitare, un inconveniente di natura tecnico-organizzativa corrispondente ad una sovrapposizione di riunioni. A nostro avviso la soluzione è:
- Ri-calendarizzazione dello scrutinio. Il dirigente scolastico, uno dei due istituti, presidente del consiglio di classe, dirama una circolare che dispone il cambio giorno, ora o data dell’impegno collegiale. [modifica del piano annuale delle attività, anche a seguito del rilevamento della questione sovrapposizione da parte dell’insegnante interessato]
A nostro avviso non vi sono altre soluzioni. La valutazione è un momento fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento, quindi i Dirigenti scolastici devono predisporre e modificare il piano annuale contenente le attività funzionali all’insegnamento in modo da favorire un’efficiente organizzazione generale all’interno dell’istituto.
Anche i docenti interessati, naturalmente, hanno l’obbligo di comunicare al Dirigente l’eventuale sovrapposizione delle operazioni di scrutinio su più scuole in modo da consentire un tempestivo rimedio.
Si consideri che per lo svolgimento dello scrutinio intermedio non è vi è una data di conclusione imposta da normative ministeriale, per cui le operazioni possono essere eventualmente prolungate, se necessario, di un giorno oppure rimodulate in orari che ne permettano lo svolgimento nella maniera più serena possibile.
Capita ad es. che siano calendarizzati scrutini anche durante il sabato pomeriggio o in orari non esattamente canonici, alle 20 di sera.
Anche questo sforzo è frutto del lavoro che la scuola come comunità porta avanti per realizzare al meglio il processo di valutazione.