Docente insegna su cattedra con più di 18 ore in organico di diritto, contratto dal primo settembre al 31 agosto

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Da quando decorre il contratto per gli interessati, in caso di cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore? Quando termina?

Rispondiamo ad un quesito posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima sinteticamente com’è costituito l’organico delle scuole, nonché la possibilità di costituire in organico di diritto cattedre con più di 18 ore.

La legge n. 107/2015 (art.1 – comma 5), com’è noto, ha introdotto l’organico dell’autonomia per l’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica. L’organico dell’autonomia (organico di diritto) è costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa (art. 1- comma 63).

All’organico dell’autonomia si affianca, come si legge sempre nella legge 107/2015 (art. 1-comma 69), il cosiddetto organico di fatto, frutto dell’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto (ad esempio, dovuto a un calo del numero di iscritti rispetto alle previsioni, ossia alle iscrizioni effettuate nel mese di gennaio). I posti assegnati in organico di fatto non fanno naturalmente parte dell’organico dell’autonomia e non sono disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo.

Dunque, l’organico delle scuole è così composto:

  • organico dell’autonomia i cui posti, disponibili per l’intero anno scolastico, sono utilizzabili per le immissioni in ruolo, i trasferimenti, i passaggi di ruolo/cattedra; gli stessi, se non utilizzati per le operazioni prima indicate, vengono coperti con assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, supplenze al 31/08);
  • organico di fatto, i cui posti non sono utilizzabili per le immissioni in ruolo, i trasferimenti, i passaggi di ruolo/cattedra; alla copertura di tali posti, leggiamo sempre nella legge 107/2015 (art. 1 – comma 69), si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

Quanto all’assegnazione dei posti dell’organico di fatto tramite contratti di supplenza, gli stessi hanno come termine ultimo il 30 giugno, come si legge nell’articolo 2/4 dell’OM 112/2022:

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30/06) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

Cattedre scuola secondaria

Nella scuola secondaria, leggiamo nel paragrafo “Disposizioni comuni per la scuola secondaria” della  nota sugli organici a.s. 2023/24, relativamente all’organico dell’autonomia, le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento (18 ore), sono ricondotte a 18 ore settimanali.

E’ possibile, inoltre, costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore  settimanali (come detto sopra) ovvero inferiore (almeno 15 ore). Nello specifico:

  1. quando non si possono costituire cattedre di 18 ore, nemmeno ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, è possibile costituirle con orario inferiore alle 18; in tal caso, la cattedra può essere costituita con un minimo di 15 ore (le tre ore, necessarie a raggiugere le 18 settimanale, sono impiegate per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF);
  2. al fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari, è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che non superino le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto detto nel punto precedente.

Nel caso di cui al punto 2,trattadondosi di cattedre istituzionali, ossia costituite in organico di diritto (organico dell’autonomia), le stesse hanno come durata l’intero anno scolastico (come si legge, tra l’altro, nella circolare del MEF n. 33247 del 07/04/2016), per cui nel caso in cui una cattedra di tale tipologia venga coperta:

  • tramite supplenza, la stessa deve avere come inizio il primo settembre e come termine il 31 agosto, per tutte le ore;
  • con un docente di ruolo, il pagamento delle ore in più va effettuato sino al 31 agosto, come chiarito anche dal MEF con la circolare n. 33247 del 07/04/2016; il predetto Ministero, ricordiamolo, era intervenuto per chiarire il termine dei contratti relativi agli spezzoni orario pari o inferiore a sei ore, che non concorrono a costituire a cattedre o posti orario, che vanno invece retribuiti sino al 30/06.

Quesito

Ecco il quesito citato all’inizio:

Sia quest’anno che l’anno precedente ho ricevuto, su cattedra di diritto 3 ore in più rispetto alle mie 18 ore settimanali. La segreteria mi ha conferito l’incarico, in entrambe gli anni, dall’inizio delle attività didattiche (14 settembre) al 31 agosto. Negli anni precedenti prestavo servizio in un’altra scuola e gli incarichi (di organico di diritto) partivano dal 1^ settembre. Mi delucidi anche con relativa normativa. 

Alla luce di quanto detto sopra, la cattedra della lettrice è stata costituita in organico di diritto (o meglio dell’autonomia), per cui non vi è alcun dubbio che le ore eccedenti le 18 vadano pagano sino al 31/08, come indicato dalla medesima lettrice. Quanto all’inizio del contratto, trattandosi di cattedra istituita nell’organico dell’autonomia, non può che essere il primo settembre, come per tutti gli altri posti facenti parte del predetto organico, come si legge anche nella succitata nota sugli organici 2023/24 (e anche nelle note degli anni precedenti):

Per garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico.

Dunque il contributo orario eccedente le 18 ore va contrattualizzato per l’intero anno scolastico. Quest’ultimo, come si legge nell’art. 74 del D.lgs. 297/94, inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto:

  • Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l’anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.

In definitiva, trattandosi di cattedra in organico di diritto, il contratto non può che iniziare il primo settembre.

Diverso il caso degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, il cui contratto deve decorrere dal compimento dell’effettiva prestazione (circolare MEF n. 33247 del 07/04/2016), pertanto andrebbe chiarito meglio se le 3 ore fanno parte effettiva della cattedra o sono ore aggiuntive.

Risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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