La sentenza in commento riguarda un contenzioso intrapreso da alcuni genitori contro il provvedimento di assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi funzionali alla realizzazione del PTOF, nella parte in cui una specifica docente veniva assegnata in una data scuola e altresì si contestava l’atto con il quale venivano assegnate materie diverse rispetto a quelle di cui già erano titolari alcune docenti. Si pronuncia il TAR della Calabria con sentenza 28/10/22 n° 704/22.
La questione
Con ricorso con domanda cautelare i ricorrenti, nelle rispettive qualità di genitori di minori frequentanti una scuola primaria, hanno impugnato il decreto avente ad oggetto l’assegnazione dei docenti alle classi nella parte in cui veniva disposta l’assegnazione della docente titolare per i due anni scolastici precedenti delle materie Italiano, Storia, Geografia, Arte e Motoria nella classe di un plesso frequentata dai minori. Il decreto è stato, altresì, impugnato nella parte in cui ai docenti già assegnati al plesso e confermati per l’anno scolastico di riferimento venivano assegnate materie diverse rispetto a quelle di cui erano titolari in precedenza. A fondamento dell’impugnativa, hanno evidenziato di avere avuto conoscenza del disposto avvicendamento delle due docenti e dell’ulteriore stravolgimento dell’organizzazione degli insegnamenti soltanto all’avvio dell’anno scolastico.
Il trasferimento da una scuola conflittuale è un vantaggio per la docente e il trasferimento è legittimo
Pur affrontandosi la questione dal punto di vista tecnico, i giudici sottolineano che in relazione alla posizione della docente dal momento che l’iniziativa, censurata dai ricorrenti, del relativo spostamento presso il plesso risulta aver trovato origine proprio nei “disagi” dalla stessa manifestati “nell’interazione e nella gestione delle classi assegnatele”, dovendo per ciò solo ritenersi ‒ indipendentemente dal fatto se vi sia stata o meno da parte sua una sollecitazione in tal senso nei confronti della dirigente scolastica ‒ che la nuova assegnazione si sia risolta per la stessa in un vantaggio, valendo a sottrarla al clima di accentuata insofferenza emerso nei suoi confronti nella scuola di precedente assegnazione per effetto degli attriti insorti con gli alunni e con i loro genitori (di cui vi è precisa descrizione nella memoria di parte resistente). Pertanto, rileva il TAR di Reggio Calabria, che, quanto meno sul piano astratto, un’analoga situazione figura sussistente anche nei confronti della docente dandosi atto nei decreti posti a fondamento del provvedimento impugnato della relativa residenza nel territorio della scuola di assegnazione, risolvendosi, dunque, tale circostanza in un beneficio che, come tale, la docente potrebbe avere interesse a mantenere. Rilevandosi pertanto- che, in linea generale, il soggetto nominato ad un pubblico ufficio o assegnato ad un determinato posto di lavoro o ad una certa sede di servizio è controinteressato nel ricorso proposto da terzi avverso l’atto di nomina o di assegnazione.
Concludendo che per tali motivi, che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad entrambe le docenti dovendo esse qualificarsi ‘controinteressati’, conseguendone, perciò, la relativa inammissibilità.
, 2022-12-03 07:00:00, La sentenza in commento riguarda un contenzioso intrapreso da alcuni genitori contro il provvedimento di assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi funzionali alla realizzazione del PTOF, nella parte in cui una specifica docente veniva assegnata in una data scuola e altresì si contestava l’atto con il quale venivano assegnate materie diverse rispetto a quelle di cui già erano titolari alcune docenti. Si pronuncia il TAR della Calabria con sentenza 28/10/22 n° 704/22.
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