Docenti assunti da concorso straordinario bis, nel 2023/24 potranno accettare supplenza da GPS?

Il docente, assunto in ruolo da concorso straordinario bis nell’a.s. 2023/24, potrà ottenere un incarico di supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007? Potrebbe, ma tutto dipende dalla tempistica relativa alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione e se questa riguardi anche le GPS.

Rispondiamo ad un quesito posto in redazione, ricordando dapprima l’articolazione della procedura straordinaria, di cui fa parte il concorso straordinario bis, le disposizioni relative alla cancellazione da tutte le graduatorie di merito, ad esaurimento e di istituto di inclusione, nonché cosa prevede l’art. 36 del CCNL 2007.

La procedura straordinaria in esame [prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22] si articola nelle seguenti fasi:

  • concorso
  • nomina, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimento, nell’a.s. 2022/23, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva e svolgimento anno prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, immissione e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • abilitazione 

Evidenziamo che:

  • in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i docenti di ruolo, a determinate condizioni, possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’art. 36 del CCNL 2007.

Come detto sopra, dunque, i docenti assunti a tempo determinato nel corrente anno scolastico da concorso straordinario bis, saranno immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2023, previo superamento del periodo di prova e della prova conclusiva del percorso universitario.

Cancellazione graduatorie e vincolo triennale

Cancellazione graduatorie

Il decreto PA (DL n. 44/2023) ha riformulato il comma 3 dell’art. 399 del D.lgs. 297/94, in base al quale, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, ai neoassunti di tutti i gradi di istruzione si applica quanto disposto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017. Il predetto articolo 13/5 prevede il vincolo di permanenza triennale (nella scuola di assunzione) per i neo immessi in ruolo e la cancellazione degli stessi da tutte le graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova … 

Il docente che supera l’anno di prova, quindi, è cancellato da ogni altra graduatoria di merito di istituto o a esaurimento, in cui è inserito, ed è confermato in ruolo. Evidenziamo che:

  • dal tenore letterale della disposizione sembra che cancellazione dalle graduatorie e conferma in ruolo debbano avvenire contestualmente [tale aspetto andrà comunque chiarito dal Ministero, al fine di evitare “comportamenti” diversi da parte dei vari Uffici scolastici territoriali e quindi uniformare la tempistica di cancellazione dalla citate graduatorie, cosa che sino ad oggi non si è verificata, nonostante le indicazioni fornite dal ministero con un’apposita nota ( nota del 26/05/2022)];
  • la disposizione in esame prevede la cancellazione dalle GaE e dalle graduatorie di istituto, ma non indica esplicitamente le GPS: forse perché, come sappiamo, le GI sono correlate alle GPS? Forse per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)? Speriamo che il Ministero possa dissipare al più presto tali dubbi.

Vincolo triennale

L’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, come suddetto, dispone anche che ai neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, si applichi il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova (per i docenti assunti dallo straordinario bis, che hanno svolto l’anno di prova con contratto a tempo determinato, va chiarito se il predetto anno si computa), salvo i casi di sovrannumero o esubero e di docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la predetta situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Evidenziamo che, durante i tre anni di “blocco”, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Art. 36 CCNL 2007

In base all’articolo 36 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non previsto nel CCNL 2016/18), il docente con contratto a tempo indeterminato può accettare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso o per altri gradi di istruzione (nel caso di supplenza senza titolo su posto di sostegno, conferito da graduatorie incrociate, solo nel caso in cui la classe di concorso della supplenza sia diversa da quella di immissione in ruolo), mantenendo per tre anni, anche non consecutivi, la sede di titolarità (per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione).

L’accettazione dell’incarico di supplenza, infine, comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Approfondisci cosa significa in altro grado di istruzione/altra classe di concorso

Quesito

Una nostro lettore chiede quanto segue:

Le espongo il mio caso: superato l’anno di formazione e prova, sarò immesso in ruolo a partire dal 1 settembre 2023, avendo vinto il concorso straordinario bis nella provincia di Firenze, su A011. Nella mia situazione sarebbe possibile ottenere un incarico annuale di supplenza, su altra classe di concorso e all’interno della stessa provincia, già a partire dal prossimo AS oppure sarò depennato da tutte le cdc, compresa quella in cui sono in prima fascia (A012) a seguito del superamento del TFA nel 2015? Nel caso fosse possibile ottenerlo, potrei mantenere lo stesso trattamento contrattuale che avrei in ruolo? 

Rispondiamo al nostro lettore che lo stesso potrebbe accettare la supplenza su altra classe di concorso, tuttavia utilizziamo il condizionale, in quanto la possibilità o meno di ottenere la supplenza dipenderà dalla tempistica di cancellazione dalle graduatorie e dal fatto se si verrà o meno cancellati dalle GPS.

Se la disposizione normativa  sopra riportata non cita le GPS, perché l’intenzione del legislatore è quella di dare la possibilità ai docenti di ruolo di ottenere un supplenza restando nelle predette graduatorie, allora il nostro lettore potrà accettare un’eventuale supplenza anche nella medesima provincia di titolarità. Viceversa, ossia che gli interessati vadano cancellati anche dalle GPS, il lettore sarà cancellato da tutte le GPS di inclusione (la norma non fa distinzione alcuna tra classe di concorso di ruolo e altre classi di concorso) e la possibilità di ottenere o meno una supplenza dipenderà dalla tempistica di cancellazione: la disposizione sembra prevedere che cancellazione dalle graduatorie e conferma in ruolo avvengano contestualmente; perciò, se così fosse, il nostro lettore sarà confermato in ruolo dal 1° settembre 2023 e sarà cancellato dalle GPS 2023/24, per cui non potrà ottenere la supplenza. Attendiamo al riguardo appositi chiarimenti ministeriali, che potranno confermare o meno quanto detto in merito alla tempistica.

Quanto all’ultima domanda, rispondiamo al lettore che, accettando l’incarico di supplenza, gli sarà applicata la disciplina contrattuale relativa ai supplenti, fatti salvi i diritti sindacali (così, ad esempio, l’anno di supplenza sarà valutato come pre-ruolo nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto).

La consulenza

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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