Docenti assunti da GPS 2021/22 potranno essere nominati da concorso ordinario nellestate 2023

Il docente già di ruolo può essere destinatario di una nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato, tempistica cancellazione graduatorie permettendo. Gli assunti da GPS 2021/22 vanno cancellati da tutte le graduatorie di assunzione?

Quesito

Un nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente di sostegno di ruolo alla Scuola Secondaria di primo grado. Sono entrata in ruolo nel 2021/22 per mezzo della procedura di assunzione da GPS art. 59 comma 4. La procedura prevede un vincolo quinquennale per chiedere trasferimento da posto di sostegno a comune. Il mio contratto riporta che sono assunta su A-22 per sostegno. Quest’anno ho superato il concorso ordinario per le CdC A-12 e A-22.  Per a022 sono in ottima posizione, per a012 sono a metà classifica. Il mio desiderio è quello di insegnare lettere alla secondaria di primo grado.  Vorrei sapere se mi sarà possibile rinunciare (presumo quest’estate, nel momento in cui saranno assegnate le cattedre ai vincitori del concorso) al ruolo su sostegno per accettare una nuova cattedra curricolare e, se sì, quali “passaggi burocratici” dovrò intraprendere.  Chiedo inoltre se dovrò ripetere l’anno di prova per la Scuola Secondaria di primo grado.  Ringrazio per l’attenzione e, fiduciosa di una risposta, porgo cordiali saluti.

Assunzioni GPS 2021/22

La nostra lettrice nel quesito non specifica se abbia già superato la prevista prova disciplinare e l’anno di prova, dopo i quali si è immessi in ruolo. Da quanto affermato, comunque, sembra che la stessa sia già stata assunta in ruolo.

Ricordiamo che la procedura straordinaria di assunzione, cui ha partecipato la nostra lettrice, si articola (o meglio si è articolata) nelle seguenti fasi:

  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2021/22;
  • svolgimento, nel corso dell’a.s. 2021/22, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
  • prova disciplinare, a seguito della positiva valutazione del predetto percorso, innanzi a una commissione esterna alla scuola in cui si svolge il medesimo percorso;
  • assunzione in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio (nell’a.s. 2021/22) e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica in cui è prestato il servizio a tempo determinato e si svolge il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Dando per scontato che la nostra lettrice sia già stata assunta a tempo indeterminato, vediamo di seguito se la stessa debba essere o meno cancellata da ogni graduatoria di assunzione (in ruolo o a tempo determinato) e dunque se possa o meno partecipare alle prossime immissioni in ruolo.

Cancellazione graduatorie

Prima della pubblicazione del decreto PA (DL n. 44/2023), riguardo alla cancellazione da tutte le graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato, vigevano due diverse normative. Con il predetto decreto la disposizione di riferimento è rimasta soltanto una ed è quella di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, che rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 (che contiene anche la disposizione relativa al vincolo triennale per i docenti neoassunti a decorrere dall’a.s. 2023/24). Ecco le predette disposizioni:

  • art. 399/3 D.lgs. 297/94: Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  • art. 13/5 D.lgs. 59/17: In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova […]

Dunque, a decorrere dall’a.s. 2023/24, i docenti che superano l’anno di prova (e quindi sono confermati in ruolo) sono cancellati da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui sono inseriti.  Superamento dell’anno di prova (e conseguentemente conferma in ruolo) e cancellazione dalle graduatorie sembrano dover avvenire contestualmente [Tale aspetto, riguardante la tempistica, andrà comunque chiarito dal Ministero, al fine di evitare “comportamenti” diversi da parte dei vari Uffici scolastici territoriali e quindi uniformare la tempistica di cancellazione dalla citate graduatorie, cosa che sino ad oggi non si è verificata, nonostante le indicazioni fornite dal ministero con un’apposita nota (nota del 26/05/2022)]. Approfondisci

Considerato che la nostra lettrice è stata immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio a tempo determinato nell’a.s. 2021/22) e che la disposizione normativa sopra riportata si applica alle immissioni in ruolo decorrenti dall’a.s. 2023/24, la stessa non deve essere cancellata da nessuna graduatoria.

Conclusioni

In conclusione, affermiamo che la nostra lettrice potrà accettare l’eventuale nuovo ruolo su classe di concorso la prossima estate, qualora ne fosse destinataria. A tal fine, ricevuta l’immissione in ruolo, la stessa dovrà comunicarla alla scuola di titolarità e all’ATP di riferimento. 

Quanto all’eventuale ripetizione dell’anno di prova in caso di nuova immissione in ruolo, la lettrice:

  • dovrà svolgerlo, se assunta nella A-12, quindi nella secondaria di secondo grado;
  • non dovrà svolgerlo, se assunta nella A-22, quindi nella secondaria di primo grado.

Nell’annuale nota sull’anno di prova, infatti, leggiamo che non devono ripetere il predetto anno i docenti assunti nello stesso grado di nuova immissione in ruolo.

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