Docenti assunti da straordinario bis, possono accettare nuovo ruolo da concorso ordinario 2020?

Il docente immesso in ruolo da concorso straordinario bis può accettare una nuovo incarico a tempo indeterminato nell’ambito delle prossime assunzioni a.s. 2023/24?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo brevemente come si svolgono le immissioni in ruolo ordinarie, nonché l’articolazione della procedura straordinaria di cui fa parte il summenzionato concorso.

Immissioni in ruolo a.s. 2023/24

Graduatorie assunzione

Le immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi dell’articolo 399/1 del D.lgs. 297/94, sono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM. Al termine delle assunzioni nella provincia/regione di pertinenza di GaE e/o GM, si svolge la Call veloce, rientrante anch’essa nella fase ordinaria e consistente nella possibilità di essere assunti in una provincia/regione diversa da quella di inclusione in GaE e/o GM, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le predette ordinarie operazioni.

Il 50% di posti destinato alle graduatorie di merito concorsuali è suddiviso tra le varie GM esistenti, secondo diverse percentuali. Ne abbiamo parlato in “Immissioni in ruolo docenti 2023, si attinge da GaE e GM. Percentuali posti e ordine scorrimento graduatorie concorsuali“.

La summenzionata fase ordinaria, qualora residuino posti di sostegno, sarà seguita da una fase straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi.

Modalità partecipazione

Gli aspiranti inclusi in GaE e GM, al fine di partecipare alle nomine in ruolo tramite la procedura informatizzata, sono chiamati a presentare, previa convocazione da parte dell’USR competente, due distinte domande (nell’ordine):

  1. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto, e anch’essi con tale prima istanza accettano o rinunciano alla proposta di assunzione, come indicato lo scorso anno anche dall’USR Basilicata);
  2. domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, compilata da chi risulta destinatario di nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto, al fine di indicare l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnato.

Quanto al concorso straordinario bis, fa parte della procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22. La predetta procedura si articola nelle seguenti fasi:

  • concorso
  • nomina, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimento, nell’a.s. 2022/23, dell’anno prova, il mancato superamento del quale comporta la reiterazione dello stesso (una sola volta);
  • svolgimento, nell’a.s. 2022/23, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva, il mancato superamento della quale determina la decadenza dalla procedura, con con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, immissione e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato), nonché conseguimento dell’abilitazione (per i docenti che ne sono privi).

Evidenziamo che:

  • gli aspiranti che, nell’a.s. 2022/23, non sono stati assunti, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova (in quanto non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso), intraprenderanno il percorso nell’a.s. 2023/24 e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, “idonei” compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i docenti di ruolo, a determinate condizioni, possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’art. 36 del CCNL 2007.

Ricordati brevemente lo svolgimento delle immissioni in ruolo 2023/24 e l’articolazione della procedura di cui fa parte il concorso straordinario bis, rispondiamo al quesito di partenza, posto in redazione da un nostro lettore.

Quesito

Così chiede il nostro lettore:

Ho vinto lo straordinario bis e superato l’anno di prova. Ho anche conseguito una votazione accettabile all’ordinario per la stessa cdc. Se partecipo alle immissioni in ruolo da ordinario ma mi assegnano una cattedra meno gradita della mia da straordinario, posso rinunciare alla prima e tenermi la seconda senza problemi?

L’accettazione di una nuova proposta di nomina a tempo determinato, trattandosi di un’altra procedura, è possibile, tuttavia nel caso specifico dobbiamo precisare alcuni aspetti. Il lettore sarà immesso in ruolo dall’a.s. 2023/24, lo stesso anno scolastico in cui si svolgeranno le suddette operazioni ordinarie di immissione in ruolo e, come tutti gli assunti dall’a.s. 2023/24, sarà sottoposto al vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nonché alla cancellazione dalle GM, GaE e GI di inclusione, ai sensi dell’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, come modificato dal DL PA (DL 44/2023, convertito in legge n. 74/2023), rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/17; la cancellazione dalle graduatorie, come leggiamo nel testo del predetto art. 13/5, avviene insieme alla conferma in ruolo: In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Dunque, si è cancellati dalle graduatorie (nel caso del lettore dalla GM) e si è confermati in ruolo; sorge un dubbio riguardo alla tempistica: si è cancellati prima che inizi l’a.s. di conferma in ruolo oppure nel corso dello stesso (in questo caso nel corso del 2023/24) dando la possibilità di accettare un nuovo a chi abbia superato un concorso ordinario (come nel caso del nostro lettore)? Premesso che solo il MIM potrà chiarire tale aspetto, noi propendiamo per la seconda ipotesi sia per quanto detto (far scegliere di accettare l’eventuale nuovo ruolo a chi ha superato un concorso) sia perché le istruzioni operative finalizzate al ruolo a.s. 2022/23 (come anche quelle degli anni scorsi e come dovrebbero indicare anche le prossime) prevedono la possibilità di accettare nel medesimo anno scolastico una nuova proposta di assunzione:

L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. 

Tale facoltà, considerata la procedura informatizza delle nomine in ruolo, in base alla quale l’aspirante sceglie la priorità tra le classi di concorso/posto in relazione alle quali essere assunto, non può essere esercitata nell’ambito della stessa (o meglio è esercitata a monte, scegliendo appunto la priorità tra le classi di concorso/posti). Diverso è il caso del lettore: in ruolo da straordinario bis nel 2023/24, potrebbe accettare il nuovo ruolo sempre nel medesimo a.s. scolastico, in quanto quest’ultimo non è attribuito nell’ambito della procedura ordinaria di immissione in ruolo.

A quanto detto aggiungiamo che, qualora il nostro lettore possa partecipare alle immissioni in ruolo ordinarie (come dovrebbe essere), conoscerà la sede dopo la seconda domanda (vedi sopra), presentata da chi è stato già individuato per il ruolo. E qui potrebbe porsi un altro problema, come si evince dagli avvisi pubblicati dai vari USR, laddove invitano i docenti già di ruolo, non interessati ad una nuova nomina, ad esprimere la propria rinuncia tramite la prima domanda. L’USR Veneto, inoltre, lo scorso hanno ha scritto che in caso non si rinunci esplicitamente e si è destinatari di una nuova nomina si decade dal vecchio ruolo:

Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 2022/23. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio, con successiva cancellazione dal ruolo già in possesso. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione dell’istanza on-line.

Certo il caso del lettore è un po’ differente, considerato che l’assunzione in ruolo dallo straordinario bis decorre dal medesimo anno da cui dovrebbe decorrere il nuovo ruolo, per cui in SIDI potrebbe risultare assunto a tempo indeterminato da settembre 2023.

In conclusione, il nostro lettore dovrebbe poter partecipare alle assunzioni a.s. 2023/24, tuttavia riteniamo che la possibilità di conoscere la sede e poi decidere se lasciare o meno il ruolo da straordinario bis dipenda dal fatto se in SIDI sia già considerato di ruolo. In quest’ultimo caso, nel momento in cui il lettore decida di partecipare alle immissioni in ruolo ordinarie, dovrà essere consapevole che, in caso venga individuato per il nuovo contratto a tempo indeterminato, non potrà più scegliere. Viceversa, ossia se in SIDI non venga ancora considerato di ruolo potrà effettuare la predetta scelta (se individuato anche dalla GM).

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