Docenti assunti GPS sostegno 2022/23 non hanno vincolo triennale e possono partecipare alle supplenze art. 36. Condizioni

Il docente assunto da GPS I fascia sostegno a.s. 2022/23 non è soggetto al vincolo triennale e può accettare, per l’a.s. 2023/24, un incarico a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del CCNL 2007.

Assunzioni GPS sostegno 2022/23

Come accaduto per l’a.s. 2023/24, anche lo scorso anno scolastico si è svolta una procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno prima fascia finalizzata al ruolo, ai sensi dell’articolo 5-ter del DL n. 228/2021 (convertito in legge n. 15/2022), che ha prorogato per l’a.s. 2022/23 la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia, prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) per l’a.s. 2021/22, limitandola ai soli posti di sostegno.

Gli aspiranti interessati hanno seguito il percorso di seguito indicato (disciplinato dal DM 188/2022):

  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
  • svolgimento, durante l’a.s. 2022/23, dell’anno di prova e della prova disciplinare;
  • superati anno di prova e prova disciplinare, assunzione  a tempo indeterminato e conferma in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola in cui è stato svolto l’anno di prova.

Come detto all’inizio, i docenti i questione non sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, in quanto la loro assunzione a tempo indeterminato decorre dal 1° settembre 2022, mentre il predetto vincolo si applica ai docenti, a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24.

La normativa di riferimento è l’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL 44/2023, ove leggiamo:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In base all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di vincolo, è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo, ma soltanto dopo aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dal DM 138/2023.

Sottolineiamo che il vincolo triennale succitato dovrebbe essere “mitigato” dalla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (le cui disposizioni saranno vigenti alla firma definitiva), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
  • volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
  • al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.

Attendiamo, comunque, sia la firma definitiva dell’Ipotesi di CCNL che il CCNI sulla mobilità, per conoscere come le sopra riportate disposizioni si armonizzeranno con il suddetto vincolo.

Quesiti

Rispondiamo a due quesiti posti in redazione e relativi ai docenti di cui sopra, ossia assunti nell’a.s. 2022/23 da GPS sostegno prima fascia.

D1. Sono una docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado; lo scorso anno sono stata reclutata mediante art 59 dalla I fascia sostegno e ho già concluso l’anno di prova con esito positivo. Dunque adesso sono titolare su posto di sostegno II grado e quest’anno vorrei potermi avvalere dell’art 36 per poter insegnare su posto comune nel medesimo grado mediante le gps che ho compilato entro il 31 luglio. Sarebbe possibile? O trovandomi titolare su posto di sostegno II grado, non posso accettare nomine da GPS per posto comune sul medesimo grado?

R1. Come dice la nostra lettrice, avendo superato l’anno di prova, potrebbe accettare la supplenza, tuttavia non potrà farlo in quanto, per l’a.s. 2023/24, si applica ancora l’articolo 36 del CCNL 2007, in base al quale è possibile accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per altro grado o altra classe di concorso. Tale disposizione, tuttavia, sembra essere in contrasto con quanto disposto dal summenzionato art. 13/5 del D.lgs. 59/17, ove si legge che è possibile accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.  Nonostante ciò, il MIM ha chiarito che va applicato l’art. 36, come evidenziato dall’USR Umbria in un’apposita nota, le cui indicazioni si rifanno ad un parere fornito dallo stesso Ministero e ove leggiamo:  Pertanto, i docenti di ruolo su posto comune potranno accettare supplenze su posto di sostegno esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità e i docenti di ruolo su posto di sostegno potranno accettare supplenze su posto comune esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità. La lettrice, pertanto, per l’a.s. 2023/24, non potrà accettare la supplenza su posto comune nella secondaria di secondo grado. Dal prossimo anno, invece, potrà farlo, considerata la nuova disposizione di cui all’articolo 47 dell’Ipotesi di CCNL 19/21 (di cui si attende la firma definitiva), che supera la previsione del citato art. 36, prevedendo che i docenti di ruolo possono accettare incarichi di supplenza non solo per una diversa classe di concorso e per un diverso grado di istruzione, ma anche per una diversa tipologia di posto, com’è appunto il sostegno (quindi il docente titolare su sostegno potrà accettare supplenza su posto comune nel medesimo gradi di titolarità e viecversa).

D2. Sono un docente di sostegno, ho appena concluso con esito positivo l’anno di prova nella scuola secondaria di I grado e sono entrato in ruolo e dovrei avere il vincolo triennale. Ad agosto ho ricevuto la nomina, in quanto specializzato sul sostegno per altro grado, per lo svolgimento dell’anno di prova nella secondaria di II grado. Volendo accettare questo incarico posso chiedere l’aspettativa nella secondaria di I grado come indicato dall’art 36 del CCNL o devo rinunciare al ruolo alle medie?

R2. Il nostro lettore, come si evince dal quesito, è stato assunto da GPS sostegno I fascia a.s. 2022/23 e, come per tutti gli altri aspiranti assunti da tale procedura straordinaria, avrà la decorrenza giuridica della nomina in ruolo dal 1° settembre 2022. Pertanto, il lettore non è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, che decorre con le assunzioni in ruolo a.s. 2023/24. Detto ciò, lo stesso, avendo superato l’anno di prova, potrà fruire dell’art. 36 per svolgere la supplenza su sostegno finalizzata al ruolo nella secondaria di II grado, essendo lo stesso titolare in un altro grado di istruzione (secondaria di I grado).

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