Docenti assunti in ruolo a.s. 2022/23, possono accettare nuova nomina. Nessun vincolo

Il docente assunto a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23 non è soggetto al vincolo triennale previsto per i neoassunti e può accettare, a prescindere dal citato vincolo, un’eventuale nuova nomina in ruolo per l’a.s. 2023/24.

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Una docente accetta l’immissione in ruolo con call veloce, nell’anno scolastico 22/23, per un posto alla secondaria di secondo grado, con superamento dell’anno di prova. A luglio 2023, considerato il fatto che il superamento dell’anno di prova non è ancora notificato, riceve convocazione per immissione in ruolo, dalla graduatoria della regione nella quale ha superato il concorso. Può accettare o la call veloce vincola alla permanenza nell’istituto che si è scelto, per tre anni?

La risposta alla domanda è affermativa: sì, può accettare l’eventuale nuova immissione in ruolo (a prescindere dalla conferma in ruolo), in quanto il vincolo di permanenza triennale non vieta l’accettazione di una nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura, quanto piuttosto di presentare domanda di trasferimento/passaggio sia provinciale che interprovinciale, nonché di assegnazione provvisoria/utilizzazione interprovinciale.

Chiarito ciò, ricordiamo al nostro lettore che lo stesso non è soggetto al vincolo in questione, essendo stato assunto in ruolo nell’a.s. 2022/23, mentre il blocco riguarda gli immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24.  Pertanto, avrebbe potuto presentare domanda di mobilità già per l’a.s. 2023/24 (dal quesito non si evince che l’abbia presentata) come leggiamo nell’ OM sulla mobilità relativa al predetto anno scolastico. Evidenziamo che nell’OM, in attesa della pubblicazione del DL 44/2023 (ove è contenuta la disposizione, relativa al blocco e negoziata con l’UE, e che è stato pubblicato dopo l’OM), si legge quanto segue:

Al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l’avvio dell’anno scolastico, nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell’adozione di un chiarimento legislativo dell’art. 13, comma 5, del D.lgs n. 59/2017, limitatamente all’a.s. 2023/24, i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità. La convalida delle predette istanze è subordinata all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento suindicato. 

Dunque, i docenti assunti in ruolo nel 2022/23 hanno presentato l’istanza, in attesa del chiarimento legislativo (ai fini della convalida dell’istanza), arrivato poi con il summenzionato DL 44/2023, che ha disposto l’applicazione del vincolo a decorrere dall’a.s. 2023/24. Pertanto, come detto sopra, il nostro lettore avrebbe potuto presentare domanda già per l’a.s. 2023/24 e potrebbe presentarla per l’a.s. 2024/25, qualora non accettasse la nuova immissione in ruolo, ad esempio, perché in una provincia/sede non gradita. La rinuncia alla proposta di nomina, ricordiamolo, comporta il depennamento dalla specifica graduatoria di merito, dalla quale non si potrà più essere assunti.

Per completezza di informazione, ricordiamo cosa prevede la normativa in merito al vincolo triennale che, ribadiamolo, non riguarda il lettore.

Vincolo neoassunti

I docenti immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione (oltre ad essere cancellati dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato, dopo il superamento dell’anno di prova), ai sensi della disposizione di cui al DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023), che ha modificato l’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94 che adesso, riguardo alla tematica affrontata, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017.

In base alla suddetta normativa, i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzionenel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Sottolineiamo che il vincolo in questione dovrebbe essere superato da alcuni docenti, in virtù della disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva affinché diventi vigente), in base al quale: è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. Lo stesso dicasi per il personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92.

Conclusioni

In definitiva:

  • tutti gli assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 (come il nostro lettore) non sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, per cui hanno potuto presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2023/24 e potranno farlo per l’a.s. 2024/25 (a meno che, per l’a.s. 2023/24, siano stati soddisfatti nel movimento in una delle scuole espresse nella domanda ovvero nel comune di titolarità oppure abbiano ottenuto un movimento interprovinciale; chi si trova in tale situazione è sottoposto ai vincoli previsti dal CCNL 2022/25);
  • i docenti già assunti a tempo indeterminato (il nostro lettore) possono accettare una nuova immissione in ruolo, indipendentemente dal suddetto vincolo triennale;
  • il vincolo triennale per i neoassunti decorre dalle immissioni in ruolo disposte per l’a.s. 2023/24.

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