I docenti assunti da GPS nell’a.s. 2021/22, che hanno superato l’anno di prova e sono stati destinatari di nuova immissione in ruolo in altra classe di concorso del medesimo grado di istruzione, ripetono il predetto anno?
Assunzioni GPS 2021/22
Ricordiamo che lo scorso anno scolastico, al termine delle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM, si è svolta una procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia posto comune (oltre all’iscrizione in I fascia, erano richieste tre annualità di servizio, entro l’a.s. 2020/21, negli ultimi dieci anni oltre quello in corso, nella scuola statale su posto comune) e di sostegno (era richiesta la sola iscrizione in I fascia), finalizzata al ruolo [La medesima procedura straordinaria di assunzione, ricordiamolo, si è svolta per le assunzioni a.s. 2022/23 per i soli posti di sostegno].
Gli aspiranti, ai fini dell’immissione in ruolo, hanno seguito il seguente percorso:
- incarico a tempo determinato nell’a.s. 2021/22;
- svolgimento, da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova;
- svolgimento di una prova disciplinare, da parte dei docenti che hanno superato il percorso annuale di formazione iniziale e prova;
- assunzione a tempo indeterminato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato.
I docenti interessati, dunque, hanno concluso il sopra descritto percorso al termine dell’a.s. 2021/22 e sono stati immessi in ruolo nel 2022/23, con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio, e confermati in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato.
Cosa succede in caso di nuova immissione in ruolo, nell’a.s. 2022/23 ( e successivi), su altra classe di concorso del medesimo grado di istruzione da altra procedura selettiva? Gli interessati devono svolgere nuovamente l’anno di prova?
La risposta è fornita dalla nota del 15 novembre 2022, ove sono indicati i docenti non tenuti a svolgere il periodo di formazione e prova.
Chi no deve svolgere il periodo di formazione e prova
Il nuovo percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, ricordiamolo, è disciplinato dal DM n. 226/2022 (attuativo di quanto disposto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022), cui è seguita la nota n. 39972 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero ha illustrato quanto previsto dallo stesso e fornito alcuni chiarimenti in merito.
E’ proprio nella nota del 15 novembre 2022 che il MIM ha indicato i docenti che sono tenuti a svolgere l’anno di prova, ossia i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del
medesimo grado; - che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Qui i docenti che devono svolgere il periodo di formazione e prova
Assunti da GPS I fascia e nuova immissione in ruolo
Ritornando al quesito di partenza “I docenti assunti da GPS nell’a.s. 2021/22, che hanno superato l’anno di prova e sono stati destinatari di nuova immissione in ruolo in altra classe di concorso nel medesimo grado di istruzione, ripetono il predetto anno? “, alla luce di quanto detto prima, affermiamo che i docenti, che si trovano nella predetta situazione, non devono svolgere il percorso di formazione e prova, rientrando nel punto 5 sopra riportato, in base al quale non devono seguirlo i docenti:
5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Gli assunti da GPS sono stati assunti proprio a a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo.
Esempio: docente assunto, nell’a.s. 2021/22, da GPS I fascia nella A-01, segue e supera l’anno di prova; viene assunto in ruolo, nel 2022/23, nella A-60 da concorso ordinario. Non deve ripetere l’anno di prova in quanto già superato nella scuola secondaria di primo grado.
L’anno di prova va, invece, seguito nel caso di assunzione su un diverso grado di istruzione, diverso rispetto a quello in cui lo stesso (anno di prova) è stato superato.
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, 2022-12-04 08:49:00, I docenti assunti da GPS nell’a.s. 2021/22, che hanno superato l’anno di prova e sono stati destinatari di nuova immissione in ruolo in altra classe di concorso del medesimo grado di istruzione, ripetono il predetto anno?
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