Non c’è bisogno di una certificazione che attesti il conseguimento dell’abilitazione ottenuto ai docenti che hanno superato le prove del concorso ordinario 2020: lo chiarisce l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana con un avviso.
L’art. 14, comma 1, del D.D. 21 aprile 2020, n. 499, stabilisce che “Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione”.
I candidati che superano tutte le prove del concorso conseguono automaticamente l’abilitazione all’insegnamento
per la classe di concorso per la quale hanno presentato domanda di partecipazione e per quelle indicate nell’allegato C al Decreto Ministeriale n.326 del 9 novembre 2021 (Tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione).
Per far fronte alle numerose richieste di attestazione dell’abilitazione . scrive l’USR Toscana- la presente nota vale quale
attestazione da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale, del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in favore dei docenti collocati nelle graduatorie del concorso ordinario per il personale docente disciplinato con il D.D. 21 aprile 2020, n. 499 (compreso STEM 2021 e STEM 2022), e successive modificazioni e integrazioni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana delle graduatorie medesime (tenuto conto delle
rettifiche eventualmente apportate alle stesse), con riferimento alle classi per cui le prove concorsuali sono state e saranno superate con i punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e quelle incluse nella tabella di corrispondenza di cui al sopracitato allegato C al Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, con riferimento alla regione Toscana e alle regioni ad essa aggregate secondo le disposizioni del bando.
Pertanto, non saranno rilasciati atti individuali di certificazione della conseguita abilitazione all’insegnamento, potendo gli interessati esibire agli organi richiedenti la presente comunicazione unitamente alla specifica graduatoria concorsuale.
Nella nota si precisa infine che l’eventuale rinuncia del docente all’immissione in ruolo non incide sulla già maturata abilitazione, ma solo sulla possibilità di partecipare alle successive operazioni di scorrimento della graduatoria.
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