Docenti di ruolo che devono svolgere anno di prova, no supplenze anche se assunti prima del 2023/24

Il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi a tempo determinato. Anche chi è entrato di ruolo lo scorso anno ed lo ha rinviato?

Assunzioni 2023/24

Le operazioni di immissioni in ruolo sono ormai terminate (salvo eventuali surroghe) e, come previsto dal DL 44/2023, si è passati allo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia e relativo elenco aggiuntivo per l’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo.

Qualora all’esito del suddetto scorrimento restino ancora posti di sostegno vacanti e disponibili (rientranti nel contingente autorizzato), si svolgerà un mini call veloce per coprire i predetti posti, assumendo gli aspiranti in province diverse da quelle di inclusione in graduatoria (assegnati gli incarichi di cui sopra, si passerà all’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 su posto comune e di sostegno da GaE e GPS). La mini call veloce, naturalmente, si svolgerà nelle sole province con posti di sostegno disponibili e, per parteciparvi, gli interessati possono presentare domanda dalle ore 09.00 del 9 agosto alle ore 09.00 dell’11 agosto 2023, tramite Istanze Online.

Novità personale di ruolo

A decorrere dall’a.s. 2023/24, sono entrate in vigore alcune disposizioni relative ai neoassunti, quali:

  1. il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, di cui al D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia in merito al predetto vincolo al D.lgs. 59/2017;
  2. il divieto di accettazione di incarichi a tempo determinato al 31/08 e al 30/06 per coloro i quali sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.

Riguardo al secondo punto, precisiamo che la relativa disposizione è contenuta nel DM 138/2023, nel cui articolo 3/3 leggiamo:

L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento
del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il
docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo
determinato.

Dunque, la disposizione in esame dispone che il docente:

  • immesso in ruolo assume servizio nella scuola assegnata ai fini dello svolgimento dell’anno di prova;
  • il docente, che deve svolgere l’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007, che sarà applicato per nell’a.s. 2023/24 per l’ultimo anno scolastico, in quanto poi sarà sostituito dall’art. 47 dell’attuale Ipotesi di CCNL 2019/21.

Evidenziamo che nel testo del succitato art. 3/3 il divieto di accettazione di supplenze, per il docente tenuto a svolgere l’anno di prova, è contenuto in un periodo a parte, come a voler indicare la distinzione con il primo periodo dell’articolo stesso dedicato ai neoassunti (che assumono servizio a scuola per svolgere l’anno di prova), mentre il secondo periodo riguarda la totalità dei docenti (come si evince anche dal mancato utilizzo del termine neoassunto), per cui anche coloro i quali abbiano rinviato l’anno di prova negli anni scorsi, non possono comunque accettare supplenze sino allo svolgimento del predetto anno (anche perché il testo non fa distinzione alcune tra neoassunti e doceti immessi in ruolo negli anni precedenti).

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono una docente assunta con contratto a tempo indeterminato da concorso 2020 scuola primaria posto comune (anno scolastico 22/23). Lo scorso anno non ho svolto l’anno di prova ma ho usufruito dell’aspettativa art. 36 del contratto collettivo nazionale. Alla luce del nuovo D.M. 138/2023 per i neo assunti 23/24, sono anch’io obbligata a svolgere l’anno di prova o posso nuovamente usufruire dell’articolo 36 ed avere una supplenza a tempo determinato? 

Come detto sopra, il divieto di accettare supplenze per i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova sembra riguardare la totalità dei docenti e non solo i neoassunti, come del resto recita alla lettera il testo stesso dell’art. 3/3 del DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Pertanto, la lettrice non potrà fruire dell’articolo 36, in quanto tenuta a svolgere l’anno di prova.

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

Chiedilo a Lalla

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