Docenti di sostegno ed alunni con disabilità: che fine ha fatto la continuità didattica?

Il processo di inclusione degli alunni con disabilità dovrebbe garantire la continuità dei docenti di sostegno e purtroppo quando si fa riferimento ai docenti con contratto determinato e in alcuni casi anche a quelli con contratto indeterminato, la continuità didattica rimane solo un buon proposito, scritto sulla “carta” ma che trova difficoltà nella sua realizzazione.

Iter normativo continuità didattica

La legge n. 107 /2015 all’art 1 comma 181 lettera C n. 2, stabilisce quanto segue:

“la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione”.

Dopo due anni e precisamente il d.lgs. n. 66/17 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità) all’ art.14 comma 3 prevede che:

“Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché’ quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131”.

In seguito al pressing messo in atto dalle famiglie degli alunni con disabilità, nel 2019 si giunse ad un accordo tra Ministero ed Osservatorio ministeriale sull’inclusione scolastica su un testo che prevedeva la continuità didattica almeno per un secondo anno con i docenti supplenti, nel rispetto delle graduatorie, ai fini delle nomine su posto di sostegno, ma derogando alla priorità di scelta della sede che rimaneva coperta per il secondo anno dal supplente in continuità. Purtroppo, tale bozza di regolamento ebbe parere negativo da parte del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e da allora il tutto, sembra essersi perso nei meandri del ministero, complice in qualche modo anche la Pandemia che ha in qualche modo oscurato la questione. Sta di fatto che il diritto degli alunni alla continuità didattica continua ad essere leso.

La richiesta del Garante per l’infanzia della Basilicata

Lo scorso settembre anche il Garante, Giugliano, si è espresso a favore della continuità didattica indirizzando una lettera al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’Ufficio Scolastico regionale per la Basilicata e al Presidente della Regione Basilicata, chiedendo che i docenti a tempo determinato e nominati sul sostegno fossero confermati per gli anni successivi.

Per Giuliano, la continuità didattica è un valore per le studentesse e gli studenti con disabilità e una priorità per il mondo della scuola. Nel corso degli anni, in relazione agli incarichi annuali, spesso non è stato possibile confermare i docenti nella stessa istituzione scolastica.

“L’insegnante di sostegno, – scrive il Garante – per l’importante ruolo che svolge nella classe per e con l’alunno disabile, è sicuramente la figura che dovrebbe essere maggiormente garantita allo studente in termini di continuità didattica. In realtà la continuità didattica sulla carta è già un diritto. Nella pratica però l’obbligo di rispettare le graduatorie per gli incarichi annuali la rende non attuabile. Sarebbe, pertanto, utile prevedere che i docenti a tempo determinato e nominati sul sostegno siano confermati per gli anni successivi (fino a 36 mesi) con la stipula di nuovi contratti a tempo determinato. Ciò costituirebbe un valido strumento di tutela per gli alunni disabili che avrebbero così la garanzia di poter lavorare con lo stesso insegnante dell’anno precedente, seppur nella precarietà dell’insegnante di sostegno”.

Proposta della FISH (Federazione italiana per il superamento dell’handicap)

Lo scorso dicembre la Fish ha presentato al Ministero dell’istruzione una Proposta di Legge riguardante innanzitutto la continuità didattica dei docenti specializzati per il sostegno, ma contenente anche altre norme utili a rendere la scuola finalmente e concretamente inclusiva per tutti gli alunni e le alunne con disabilità.

Sono 17 gli articoli contenuti nella proposta di legge e quello sulla continuità didattica ha una valenza fondamentale, infatti l’art. 2 prevede quanto segue:

“I docenti specializzati per il sostegno a tempo indeterminato non possano chiedere trasferimento o godere di altri provvedimenti di mobilità, prima che l’alunno con disabilità loro assegnato abbia completato il triennio o il biennio di quel determinato grado di istruzione. Si prevede però che ciò debba avvenire “di norma”, dovendosi tener conto di casi eccezionali di assegnazioni provvisorie per gravi motivi di salute o di famiglia.

Quanto ai docenti nominati a tempo determinato, il comma 2 prevede un incarico biennale, così da assicurare almeno per un biennio la continuità didattica ed ovviare al problema delle graduatorie, posto che il diritto al lavoro correlato alla posizione in graduatoria sembra prevalere su quello degli alunni con disabilità, che invece dovrebbe essere prevalente.

Inoltre, qualora il triennio non sia stato completato con lo stesso docente a tempo determinato e non siano intervenute assegnazioni di personale a tempo indeterminato avente diritto, è previsto, allo stesso comma 2, che, a richiesta delle famiglie e dopo valutazione del Dirigente scolastico, i docenti a tempo determinato già nominati per un biennio possano proseguire nell’anno successivo con lo stesso alunno e sulla stessa sede, in coerenza con la loro posizione in graduatoria ovvero a parità di punteggio.

Pertanto, non si impedisce a quanti, situati positivamente in graduatoria per gli incarichi e le supplenze, di ricevere la nomina; solo che per quell’anno debbono accettare una sede diversa, essendo, quella da loro prescelta, assegnata in base a questa norma speciale al docente che deve assicurare il rispetto del principio della continuità didattica previsto dalla legge di delega n. 107/2015.

Il comma 3 dell’art. 2 dispone che i Dirigenti scolastici, titolari del potere di assegnazione alle classi dei docenti in servizio presso l’istituto da loro diretto, tengano conto del principio di continuità didattica e non operino spostamenti di classe nei peridi previsti al comma1 “.

A conclusione, si auspica che il Ministero dell’Istruzione possa intervenire con un provvedimento e rendere attuativa la continuità didattica, soddisfacendo in questo modo le aspettative degli alunni, delle famiglie e dei docenti di sostegno.

, 2022-04-20 17:03:00, Il processo di inclusione degli alunni con disabilità dovrebbe garantire la continuità dei docenti di sostegno e purtroppo quando si fa riferimento ai docenti con contratto determinato e in alcuni casi anche a quelli con contratto indeterminato, la continuità didattica rimane solo un buon proposito, scritto sulla “carta” ma che trova difficoltà nella sua realizzazione.
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