Docenti e Ata possono fare rimostranza avverso un ordine di servizio: ecco come. Con fac simile

Il diritto di rimostranza rappresenta una tutela normativa essenziale per i dipendenti del settore scolastico, in particolar modo per il personale ATA, quando si trovano di fronte a disposizioni che ritengono illegittime.

Questa pratica, come ricorda l’avvocato Marco Barone, ancorata in diverse normative e sostenuta dalla recente giurisprudenza, rappresenta un equilibrio tra l’obbedienza dovuta ai superiori e la legittima espressione delle perplessità dei dipendenti.

L’articolo 17 del DPR del 1957 stabilisce che un impiegato può fare rimostranza al proprio superiore se ritiene che un ordine ricevuto sia palesemente illegittimo. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato è obbligato a eseguirlo, a meno che non sia in presenza di illeciti di carattere penale.

L’ex articolo 89 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio 2002/2005, norma recepita nel successivo contratto all’articolo 92 lettera I per gli ATA, prevede una rimostranza in caso di ordini palesemente illegittimi. Rispetto al personale docente, gli ATA hanno la possibilità di non eseguire ordini che costituiscano illecito amministrativo.

La giurisprudenza recente ha chiarito che la “palese” illegittimità corrisponde a una effettiva (oggettiva) illegittimità, dovuta a vizi di legittimità o violazioni dei principi di buona fede e correttezza, come sancito dalla Cassazione nella Sentenza 30-11-2018, n. 31086.

La rimostranza si manifesta con un atto scritto, dove il dipendente espone le proprie ragioni, facendo riferimento a elementi normativi e fatti. È consigliabile protocollare la rimostranza o inviarla via pec mail, rendendo tempestiva la comunicazione per permettere all’Amministrazione di valutare la situazione.

L’Amministrazione, per ragioni organizzative e di servizio, valuterà se reiterare la disposizione contestata o accogliere la rimostranza. Il silenzio assenso o una comunicazione scritta al dipendente segneranno l’accoglimento della rimostranza, mentre una reiterazione scritta dell’ordine impone al dipendente l’esecuzione, a meno che non configuri un’ipotesi di reato.

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