Docenti e liberi professionisti o avvocati, si possono svolgere entrambe le professioni? Le FaQ

Sono un docente, possono svolgere libera professione? Le FaQ. Posso svolgere la libera professione? Devo comunicarlo alla scuola? Se sì, il dirigente scolastico deve autorizzarmi? Vi sono condizioni da rispettare?

Proviamo a chiarire con una serie di faq i suddetti interrogativi, riportando dapprima quella che è la normativa di riferimento.

La tematica è disciplinata da: decreto legislativo n. 297/94, articolo 508 – comma 15; nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005; legge n. 247/ 2012, articolo 19 e nota USR Lombardia n. 17263 del 06/12/2013 (per gli avvocati).

FAQ

N. 1

D. Oltre ad essere un docente, sono anche un libero professionista (ingegnere, architetto, commercialista…), posso svolgere contemporaneamente le due attività?

R. Sì, la normativa scolastica lo prevede.

N. 2

D. Sono un avvocato, posso esercitare la professione e contemporaneamente insegnare? Vi sono disposizioni specifiche?

R. Sì, può esercitare ed insegnare contemporaneamente. Per gli avvocati la materia è disciplinata dalla legge n. 247/ 2012 e dalla nota n. 17263 del 06/12/2013.

N. 3

D. Per svolgere la libera professione è necessario richiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico?

R. Sì, è necessario.

N. 4

D. Se il dirigente nega l’autorizzazione, cosa posso fare?

R. E’ possibile fare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

N. 5

D. Vi sono particolari condizioni per ottenere l’autorizzazione?

R. Sì, l’attività di libero professionista:

  • l’attività non deve essere da pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
  • l’attività deve essere compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio;
  • l’attività deve essere coerente con l’insegnamento impartito;
  • l’attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico;
  • l’attività può essere svolta se coerente con l’insegnamento impartito.

N. 6

D. Gli avvocati hanno ulteriori vincoli dettati dalla normativa specifica (legge n.247/ 2012 e nota n. 17263 del 06/12/2013)?

R. Sì, il docente/avvocato:

  • può svolgere solo attività di insegnamento in materie giuridiche;
  • non può assumere il patrocinio legale in controversie, in cui sia parte l’amministrazione (scuola);
  • non può assumere incarichi professionali conferiti dall’amministrazione (vi sono, tuttavia, alcune sentenze di segno opposto, così come il parere del Consiglio Nazionale Forense).

N. 7

D. Possono svolgere contemporaneamente l’attività di insegnamento e quella di avvocato soltanto i docenti della scuola secondaria di II grado, considerato che l’insegnamento delle materie giuridiche è previsto esclusivamente in questo grado di istruzione?

R. No, l’articolo 19 della legge n. 247/2012 summenzionata non riguarda gli avvocati iscritti all’albo già alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933; pertanto, il docente/avvocato, iscritto all’albo prima del 2 febbraio 2013, può continuare ad esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche.

N. 8

D. Riguardo allo svolgimento della libera professione, le condizioni sono uguali per i docenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e per quelli con rapporto di lavoro part-time?

R. Sì, nella normativa di riferimento, non è presente alcuna distinzione tra docenti a tempo pieno e docenti part-time.

N. 9

D. C’è differenza tra attività di libero professionista e attività professionale?

R. Sì: nella libera professione non si instaura un rapporto di subordinazione tra libero professionista e committente, diversamente da quanto accade nell’attività professionale.

N. 10

D. In cosa consiste il rapporto di subordinazione?

R. Il rapporto di lavoro si configura come subordinato (a prescindere dalla natura del contratto), allorquando ad esempio il prestatore d’opera svolge l’attività lavorativa per altro soggetto in maniera continuativa, in orari e giorni prestabiliti e ricevendo un compenso fisso.

N. 11

D. L’attività professionale può essere svolta dal docente?

R. No, rientra tra le attività incompatibili indicate dal comma 10 – articolo 508 del D.lgs 297/94. Tale incompatibilità, come le altre elencate nel citato comma, non è prevista per i docenti a tempo parziale con orario lavorativo non superiore al 50% di quello previsto dal CCNL.

N. 12

D. Può un docente svolgere attività di insegnamento su posti di sostegno e contemporaneamente esercitare la libera professione?

R. La normativa al riguardo è carente e sarebbe necessario un esplicito chiarimento ministeriale. Infatti, se è vero che la libera professione deve essere coerente con l’insegnamento impartito (e nel caso degli avvocati l’insegnamento impartito deve riguardare le materie giuridiche), è altrettanto vero che, ad oggi, le assunzioni su sostegno (da GaE, per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e da GI per quelle a tempo determinato) avvengono sulla base della classe di concorso e dagli elenchi in cui detta classe rientra. Pertanto, giuridicamente non sembrerebbero esserci dubbi: vale la classe di concorso di assunzione (ad esempio: sono stato assunto su posto sostegno e la mia classe di concorso è la A-46 ( Scienze giuridico –economiche, ex A019), posso esercitare la professione di avvocato; sono stato assunto su posto di sostegno e la mia classe di concorso è la A-01 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado, ex A028), posso svolgere la libera professione di architetto).

E’ doveroso evidenziare che, per la prima volta, nell’ambito del concorso a cattedra 2016, le assunzioni sono avvenute da una specifica graduatoria su sostegno e non dai tradizionali elenchi (come previsto dalla legge 107/15, secondo cui non è possibile predisporre elenchi finalizzati all’assunzione su posti di sostegno – comma 109 lettera b), tuttavia la sostanza non cambia non essendoci ancora delle specifiche classi di concorso per il sostegno.

, 2022-10-08 09:51:00, Sono un docente, possono svolgere libera professione? Le FaQ. Posso svolgere la libera professione? Devo comunicarlo alla scuola? Se sì, il dirigente scolastico deve autorizzarmi? Vi sono condizioni da rispettare?
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