I docenti immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Cosa si può fare e cosa no durante gli anni di “blocco” .
Il vincolo triennale per i docenti neoassunti è previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 che, in seguito alle modifiche introdotte dal DL 44/2023, convertito in legge n. 74/2023, così dispone:
Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
A partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, dunque, ai neoassunti di tutti i gradi di istruzione si applica quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, in base al quale:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
Cosa si può fare e cosa no
Durante i tre anni di vincolo, dunque, gli interessati:
– possono:
- presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità;
- accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo;
– non possono:
- presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione in una provincia diversa da quella di titolarità;
- presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) sia nella provincia di titolarità che in una provincia diversa.
Quesiti
Rispondiamo, di seguito, a due quesiti attinenti alla tematica trattata e posti in redazione da due nostri lettori.
D1. Ho appena superato il concorso ordinario per la CdC Arte e Immagine (A-01), nel Lazio. Qualora accettassi una cattedra di ruolo, per l’a.s. 2023/2024, in una provincia troppo lontana per me e quindi iniziassi l’anno di prova, potrei chiedere il trasferimento l’a.s. successivo (24/25) sempre all’interno della regione Lazio? Ho sentito parlare di un vincolo triennale da rispettare per i docenti neoassunti.
R1. No, come detto sopra, il docente neoassunto, a decorrere dall’a.s. 2023/24, non può presentare domanda di trasferimento per tre anni scolastici e, quindi, deve restare nella scuola di assunzione per tre anni, compreso l’anno di prova.
D2. Sono un docente risultato vincitore del concorso ordinario 2020 in attesa di essere immesso in ruolo nell’a.s. 2023/2024. Come molti altri nella medesima situazione, mi pongo la seguente questione: qualora, dopo aver superato l’anno di prova, volessi accettare una supplenza al 30/06 o al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quelle di titolarità (per le quali io abbia titolo), l’anno di servizio in questione sarebbe valido per lo scorrimento del vincolo triennale? Oppure questo costituirebbe solo una sorta di “congelamento” del vincolo e, dopo quell’anno scolastico, dovrei comunque stare almeno altri due anni sulla cattedra di titolarità? Lo stesso discorso vale anche per eventuali assegnazioni provvisorie precedenti l’esaurimento del vincolo?
R2. Come dice il nostro lettore e come sopra riportato, i neoassunti in ruolo, pur soggetti al vincolo di permanenza triennale, possono accettare (durante gli anni di “blocco”) supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità (fermo restando il possesso dei previsti titoli). Nel sopra citato articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 si contempla tale possibilità, senza disporre che l’anno/gli anni trascorso/i in supplenza o anche in assegnazione/utilizzazione provinciale non si computino ai fini del calcolo del triennio, aspetto che, vista l’importanza della norma per gli interessati, non poteva non essere esplicitamente indicato; inoltre, dal tenore lettore della disposizione, sembra che la ratio della medesima sia quella di “alleggerire” gli anni di vincolo:
… Il docente puo’ presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e puo’ accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Pertanto, riteniamo che l’anno effettuato in supplenza ovvero in assegnazione/utilizzazione provinciale rientrino nel computo dei previsti tre anni di permanenza nella scuola di assunzione.
Per completezza di informazione ricordiamo che, superato l’anno di prova, come recita sempre il citato art. 13/5, il docente è cancellato da ogni da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui è inserito, ed è confermato in ruolo. Considerato che la conferma in ruolo si ha per l’a.s. successivo a quello in cui si è superato il suddetto anno, chi supera l’anno di prova nel 2023/24 ottiene la conferma e quindi va cancellato dalle graduatorie nell’a.s. 2024/25. Evidenziamo che la disposizione richiamata non indica esplicitamente la cancellazione dalle GPS: forse perché, come sappiamo, le GI sono correlate alle GPS? Forse per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)? Sarà compito del Ministero dissipare tale dubbi.
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