Docenti immessi in ruolo e cancellati da graduatorie: cosa si può fare per accettare supplenze o cambiare classe di concorso

La cancellazione da tutte le graduatorie di assunzione, dopo il superamento dell’anno di prova, non impedisce di essere nuovamente assunti da altre procedure o cambiare tipologia di posto/classe di concorso di titolarità. Ecco come.

Prima di vedere quali possibilità ha il docente di ruolo, cancellato da tutte le graduatorie di assunzione, ricordiamo la normativa relativa alla predetta cancellazione.

Vincolo triennale

La cancellazione da tutte le graduatorie di assunzione (a tempo determinato e indeterminato), dopo il superamento dell’anno di prova, è prevista dalla normativa vigente, ossia dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal decreto PA (ossia dal decreto 44/2023), così dispone:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Dunque, l’articolo 399/3 succitato dispone che ai docenti di tutti i gradi di istruzione, immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24, si applica quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, che così dispone (riportiamo solo la prima parte del comma 5 predetto, in quanto la seconda riguarda il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione):

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Il docente che supera l’anno di prova, quindi, è cancellato da ogni altra graduatoria di merito di istituto o a esaurimento in cui è inserito. Non vengono citate esplicitamente le GPS: forse perché, come sappiamo, le GI sono correlate alle GPS? Forse per permettere ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità)? Sarà compito del Ministero dissipare tale dubbi.

Quanto alla tempistica, dal tenore letterale della disposizione sembra che conferma in ruolo (o meglio superamento dell’anno di prova) e cancellazione dalle graduatorie debbano avvenire contestualmente. Tale aspetto, relativo alla tempistica, andrà comunque chiarito dal Ministero, al fine di evitare “comportamenti” diversi da parte dei vari Uffici scolastici territoriali e quindi uniformare la tempistica di cancellazione dalla citate graduatorie, cosa che sino ad oggi non si è verificata, nonostante le indicazioni fornite dal ministero con un’apposita nota ( nota del 26/05/2022).

Cosa può fare il docente cancellato dalle graduatorie

Una volta cancellati da tutte le graduatorie di merito, di istituto o ad esaurimento in cui sono inclusi, i docenti di ruolo possono:

  • acquisire una nuova abilitazione ovvero la specializzazione su sostegno e chiedere trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra;
  • iscriversi nuovamente (per altra classe di concorso o grado di istruzione) nelle GPS, all’atto dell’aggiornamento delle medesime (se verranno cancellati anche da tali graduatorie), e poi fruire dell’art. 36 del CCNL 2007;
  • partecipare ad una nuova procedura concorsuale.

Acquisizione abilitazione/specializzazione su sostegno

Specializzazione sostegno

I corsi di specializzazione su sostegno (TFA sostegno), in questi anni, si svolti con regolarità e agli stessi hanno potuto accedere anche i docenti di ruolo. Questi, come detto sopra, possono poi chiedere trasferimento su sostegno (se trattasi dello stesso grado in cui sono titolari) ovvero passaggio di ruolo (se trattasi di un grado diverso da quello di titolarità).

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Abilitazione secondaria e mobilità

I corsi abilitanti non si svolgono ormai da numerosi anni, tuttavia il DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), che ha riformato il sistemato di formazione e reclutamento della scuola secondaria, ha previsto corsi abilitanti per i docenti già di ruolo o comunque già abilitati e specializzati, tramite un apposito percorso. In base alla nuova disposizione (relativa ai soli docenti della scuola secondaria):

  • possono conseguire un’ulteriore abilitazione in altra classe di concorso/grado di istruzione i docenti già abilitati e quelli in possesso del titolo di specializzazione su sostegno;
  • al fine suddetto, gli interessati devono essere in possesso del titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, in relazione alla quale conseguire l’abilitazione;
  • l’abilitazione si consegue attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del succitato percorso universitario e accademico di formazione iniziale;
  • dei suddetti 30 CFU/CFA: 20 vanno acquisiti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento10 devono essere di tirocinio diretto;
  • per ogni CFU/CFA l’impegno in presenza nelle classi deve essere di almeno 12 ore.

Approfondisci abilitazione secondaria 

Abilitazione infanzia/primaria

Quanto alla scuola dell’infanzia e primaria, l’abilitazione si consegue, ormai, soltanto tramite la laurea in Scienze della formazione primaria (sono abilitati anche coloro i quali hanno conseguito, entro l’a.s. 2001/02, il diploma magistrale).

I docenti interessati, una volta conseguita l’abilitazione, possono (come detto all’inizio) chiedere passaggio di ruolo ovvero di cattedra.

Iscrizione GPS e supplenze

I docenti di ruolo, qualora fossero cancellati dalle GPS (non lo diamo per certo visto il dubbio sopra evidenziato), potranno iscriversi nuovamente nelle medesime. Ciò, al fine di fruire dell’art. 36 del CCNL 2007, in base al quale il docente di ruolo può accettare supplenze (al 30/06 o al 31/08) in altro grado di istruzione ovvero altra classe di concorso, altri rispetto al grado o classe di concorso di titolarità.

Pertanto, i docenti di ruolo, per poter fruire della suddetta possibilità, devono iscriversi nuovamente (ovvero essere già iscritti, qualora il MIM chiarisca che la cancellazione non riguardi le GPS) per una classe di concorso diversa rispetto a quello in cui sono titolari oppure in un grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Infatti, come ha ben chiarito, l’ATP di Reggio Calabria:

  • il docente titolare di scuola dell’infanzia non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, può invece accettare la
    supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado
  • il docente titolare di scuola primaria non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria, può invece accettare la supplenza
    ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
  •  il docente titolare di scuola secondaria di I grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella
    scuola secondaria di primo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado
    o nella scuola secondaria di secondo grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.
  •  il docente titolare di scuola secondaria di II grado non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno
    nella scuola secondaria di secondo grado, può invece accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’altra classe di concorso nella scuola secondaria di
    II grado o nella scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola infanzia su posto comune e di sostegno.

Sottolineiamo che  il docente interessato, nel caso in esame, può iscriversi nelle GPS di:

  1. prima fascia, se abilitato o specializzato (può conseguire l’abilitazione e/o la specializzazione come illustrato nel paragrafo precedente);
  2. seconda fascia, se in possesso del titolo di studio più 24 CFU per la secondaria (tale requisito tuttavia potrebbe cambiare) oppure se studente di SFP per la scuola dell’infanzia e primaria.

Nuova procedura concorsuale

Negli anni passati, i docenti di ruolo e non di ruolo hanno partecipato a diverse procedure concorsuali sia ordinarie che straordinarie. Ad oggi, i bandi di concorso non hanno mai vietato ad un docente di ruolo di svolgere un nuovo concorso.

Pertanto, una volta di ruolo e una volta cancellati dalle GM, è possibile partecipare ad un nuovo concorso. Certo, per chi viene cancellato da una GM (perché assunto da altra procedura), partecipare ad un nuovo concorso non è il massimo e nemmeno tanto lineare…

La consulenza 

E’ possibile inviare un quesito a [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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