Docenti immessi in ruolo, quando e da quali graduatorie si è cancellati. Dipende dall’anno di assunzione

I docenti assunti in ruolo decadono dalle graduatorie in cui sono inseriti e finalizzate alla stipula di contratti a tempo sia determinato che indeterminato. Vediamo quando avviene la predetta decadenza e le differenze tra docenti assunti sino all’a.s. 2019/20 e assunti dall’a.s. 2020/21.

Decadenza e anno si assunzione

Le istruzioni operative relative alle assunzioni in ruolo a.s. 2021/22, riguardo dalla decadenza dalle altre graduatorie di inclusione degli immessi in ruolo, così indicano:

Si rammenta in ultimo che, ai sensi dell’articolo 399, comma 3 bis del T.U., “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure
concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”

Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all’a.s. 2020/21.

Dunque, si applicano disposizioni diverse ai docenti immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21 e ai docenti immessi precedentemente (le prossime istruzioni operative sulle assunzioni in ruolo non potranno non riportare quanto sopra, trattandosi di una disposizione di legge).

Docenti assunti sino al 2019/20

I docenti di tutti i gradi di istruzione, assunti in ruolo sino all’a.s. 2019/20 dalle GM del concorso ordinario 2016:

  • sono stati cancellati dalla relativa graduatoria di merito, dalle GaE e dalla prima fascia delle graduatorie di istituto;
  • sono rimasti inclusi in eventuali altre GM e nelle GPS (se si sono inseriti).

I docenti di scuola dell’infanzia e primaria, assunti in ruolo sino all’a.s. 2019/20 dalle GM del concorso straordinario 2018, ai sensi dell’art. 4, comma 1-decies, del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018:

  • sono stati  cancellati da eventuali altre GM del medesimo concorso straordinario 2018, da GaE e graduatorie di istituto;
  • sono rimasti inclusi in eventuali altre GM e nelle GPS (se si sono inseriti).

I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, immessi in ruolo sino all’a.s. 2019/20 dalle GM del concorso straordinario 2018, ai sensi dell’articolo 13/3 del D.lgs. 59/2017, all’esito positivo del percorso annuale di formazione e prova (quindi all’atto della conferma in ruolo) sono stati cancellati da:

  • graduatorie di merito (tutte quelle in cui erano inclusi);
  • graduatorie di istituto;
  • graduatorie ad esaurimento.

I docenti di tutti i gradi di istruzione, immessi in ruolo sino all’anno scolastico 2019/20 dalle graduatorie ad esaurimento, sono stati cancellati da tutte le altre GaE di inclusione e dalla prima fascia delle graduatorie di istituto.

Docenti immessi in ruolo a decorrere dal 2020/21

A decorrere dall’a.s. 2020/21, come detto all’inizio, ai docenti di tutti i gradi di istruzione immessi in ruolo si applica la disposizione di cui all’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. 297/94.

In base alla suddetta disposizione, i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, soltanto all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo. Nello specifico, gli interessati sono cancellati da:

  • GM di concorsi straordinari
  • GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo
  • GaE
  • GPS
  • Graduatorie di istituto

Non sono, invece, cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE sulla A-22; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-22 e A-12; viene cancellato dalla GM A-22, resta invece nella GM A-12).

La disposizione riguarda i docenti di tutti i gradi di istruzione, assunti da qualunque procedura.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto:

  1. i docenti immessi in ruolo (da qualunque procedura), a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono cancellati dalle altre graduatorie (vedi sopra quali) all’esito positivo del periodo di prova, dunque in seguito alla conferma in ruolo. Pertanto, in caso di rinvio dell’anno di prova, gli stessi permangono nelle graduatorie di cui sopra, sino allo svolgimento e superamento del predetto anno;
  2. per gli immessi in ruolo con decorrenza antecedente all’a.s. 2020/21, sono fatti salvi i regimi previgenti (sopra riportati);
  3. ai docenti assunti anche dalle procedure sopra riportate (concorsi 2016, 2018 e GaE) ma dall’a.s. 2020/21 e successivi si applica quanto previsto dall’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. 297/94  (vedi precedente punto 1).

, 2022-06-18 07:31:00, I docenti assunti in ruolo decadono dalle graduatorie in cui sono inseriti e finalizzate alla stipula di contratti a tempo sia determinato che indeterminato. Vediamo quando avviene la predetta decadenza e le differenze tra docenti assunti sino all’a.s. 2019/20 e assunti dall’a.s. 2020/21.
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