Docenti in ruolo da call veloce 2022: sì a nuova assunzione da altra GM, anche per la stessa classe di concorso

insegnante

Il docente, immesso in ruolo nell’a.s. 2022/23, può ottenere una nuova assunzione a tempo indeterminato a.s. 2023/24, anche per la medesima classe di concorso di titolarità.

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Avrei una domanda riguardo al vostro articolo del 25 agosto 2023 “Docenti assunti in ruolo a.s. 2022/23, possono accettare nuova nomina. Nessun vincolo“. La domanda è:  cosa succederebbe se la classe di concorso di provenienza accettata con la call veloce nel 2022/23 nella Regione *****, fosse la stessa per la quale si viene immessi in ruolo nel 2023/24 in una regione diversa? 

Nell’articolo citato dalla lettrice abbiamo affrontato il tema della facoltà, da parte di un docente immesso in ruolo nell’a.s. 2022/23 da call veloce, di poter accettare o meno una nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2023/24. La predetta facoltà è esercitabile, ossia il docente in questione può accettare la nuova immissione in ruolo, indipendentemente dal fatto di essere di essere soggetto o meno al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione (vincolo al quale gli assunti nell’a.s. 2022/23 non sono, comunque, sottoposti, così come non sono sottoposti alla cancellazione dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato).

Detto ciò, rispondiamo alla lettrice che, nel caso in cui fosse individuata quale destinataria di nomina in ruolo, per l’a.s. 2023/24, dalla GM dell’altra procedura concorsuale, potrebbe accettarla e quindi essere immessa in ruolo nella regione di interesse, anche nella stessa classe di concorso di precedente assunzione. L’assunzione da call veloce, nell‘a.s. 2022/23, non impedisce infatti di essere assunti nuovamente, per la medesima classe di concorso, da altra procedura concorsuale in un’altra regione. Diverso sarà il caso dei docenti assunti a decorrere dall’a.s. 2023/24, in quanto soggetti alla disposizione secondo cui, superato l’anno di prova, l’interessato è cancellato dalle graduatorie di merito, ad esaurimento e di istituto di eventuale inclusione. La predetta disposizione è contenuta nell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, cui rinvia l’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, in seguito alle modifiche introdotte dal DL n. 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023). 

Assunti a.s. 23/24 e cancellazione graduatorie

In base alla succitata normativa:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzionenel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato;
  • superato l’anno di prova, il docente immesso in ruolo è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, a esaurimento e di istituto in cui è inserito ed è confermato in ruolo nella medesima scuola in cui ha svolto il predetto anno.

Come influirà l’ultimo punto sulle immissioni in ruolo? Cioè, il docente incluso in più GM, assunto da una di esse, potrà poi essere nuovamente assunto dalle altre GM di eventuale inclusione?

La risposta al quesito dipende dalla tempistica di cancellazione dalle graduatorie. Dal tenore letterale della disposizione sopra ricordata, cancellazione dalle graduatorie e conferma in ruolo avvengono nel medesimo anno scolastico (quello successivo al superamento dell’anno di prova: così, ad esempio, un neoassunto in ruolo, che svolge l’anno di prova nel 2023/24, è cancellato dalle  suddette graduatorie e confermato in ruolo per il 2024/25), sorge però un dubbio: la cancellazione avviene nel corso dell’anno scolastico, nel caso dell’esempio nel corso del 2024/25 (anche in virtù della tempistica, a suo tempo indicata dal Ministero nella nota del 26/05/2022 riguardo all’applicazione della disciplina previgente, che dava la possibilità a chi aveva superato più procedure di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo) oppure prima che lo stesso inizi (nel nostro esempio il 2024/25)?

Qualora la cancellazione dalle graduatorie avvenisse nel corso dell’a.s. di conferma in ruolo, l’interessato avrebbe la possibilità di partecipare per un altro anno ancora ad eventuali nuove assunzioni, viceversa no. Esempio: docente immesso in ruolo nell’a.s. 2023/24, durante il quale svolge e supera l’anno di prova; è cancellato dalle GM di inclusione e confermato in ruolo nell’a.s. 2024/25; la conferma decorre dal primo settembre del 2024; se la cancellazione avviene prima dell’inizio del 2024/25 (o meglio per il 2024/25), l’interessato non partecipa alle immissioni in ruolo a.s. 2024/25; se invece la cancellazione avviene nel corso dell’a.s. 2024/25, l’interessato partecipa alle sole assunzioni a.s. 2024/25 e poi viene cancellato. Attendiamo gli opportuni chiarimenti ministeriali in proposito.

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