Docenti neoassunti 2022 o con nomina supplenza, PRESA DI SERVIZIO: non si può differire per svolgere altro lavoro. Incompatibilità

Gli aspiranti immessi in ruolo, così come coloro i quali ottengono una supplenza al 30/06 e al 31/08, al momento dell’assunzione devono essere liberi da ulteriori rapporti di lavoro, per non “cadere” nelle incompatibilità di cui al DPR n. 3/1957 e al D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94.

Incompatibilità

Il personale docente (come tutti i pubblici dipendenti) ha il dovere di esclusività di svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.

Vi sono tuttavia delle attività che il docente, una volta assunto, può esercitare. Alcune previa autorizzazione del dirigente scolastico.

In linea generale, come leggiamo anche nella nota dell’USR Sicilia del 31/08/2020, la normativa relativa alle incompatibilità distingue tra:

  1. incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
  2. incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
  3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

1. Incompatibilità assoluta

Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

  • esercitare attività commerciale, industriale e professionale
  • assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
  • accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
  • tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)
  • svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica

L’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria, ossia con l’insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite).  La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.

2. Incompatibilità relativa

Non sono soggette ad incompatibilità:

  • le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico;
  • per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).

Sono, inoltre, esclusi dal regime delle incompatibilità i docenti in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, fermo restando che gli interessati devono comunicare lo svolgimento dell’ulteriore attività, affinché il dirigente scolastico verifichi che la medesima non determini un conflitto di interessi.

3. Attività liberalizzate

Alcune attività, infine, possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico, in quanto liberalizzate. Si tratta di:

  • collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
  • utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
  • partecipazione a convegni e seminari
  •  incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
  • incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
  • incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
  • attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

Assunzione in ruolo/supplenza

Come detto all’inizio, al momento della sottoscrizione del contratto i docenti assunti in ruolo e quelli destinatari di incarichi di supplenza devono essere svincolati da ulteriori rapporti di lavoro e, infatti, sono tenuti a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

Qualora l’interessato stia svolgendo ancora un’ulteriore attività, il dirigente scolastico adotta un provvedimento meramente dichiarativo di cessazione dall’impiego precedente. Tale atto si configura come “dovuto” ed è propedeutico alla regolare costituzione del nuovo rapporto di lavoro.

Dunque, la verifica delle eventuali incompatibilità va effettuata al momento dell’assunzione, ossia della stipula del contratto (e della presa di servizio), per sottoscrivere il quale gli interessati non devono svolgere ulteriori attività e quindi essere liberi da qualsiasi altro lavoro.

Conseguentemente, nella summenzionata nota dell’USR Sicilia si evidenzia che, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il dirigente scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio, al fine di proseguire  l’altra attività lavorativa; analogamente, non è possibile accogliere richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro, ossia dopo la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza. 

In definitiva, il docente individuato per il ruolo ovvero per la supplenza:

  1. al momento dell’assunzione, non deve svolgere nessun’altra attività lavorativa;
  2. una volta costituito regolarmente il rapporto di lavoro può svolgere un’ulteriore attività, tra quelle consentite (vedi sopra), previa autorizzazione del DS (nel caso di docenti con prestazione lavorativa non superiore al 50%, gli stessi devono comunicate al DS l’attività svolta per i dovuti controlli in merito alla compatibilità con l’attività di insegnante e all’assenza di potenziali conflitti di interesse); nel caso di attività liberalizzate, come detto sopra, l’autorizzazione del DS non è prevista.

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