Docenti neoassunti 2022, possono presentare domanda di trasferimento ma non di passaggio di ruolo

I docenti neoassunti potranno presentare domanda di trasferimento, per l’a.s. 2023/24, al fine di ottenere la scuola di titolarità. Potranno inoltrare anche istanza di passaggio di ruolo?

Acquisizione titolarità

Il CCNI 2022/25, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, ha previsto un’apposita disposizione in merito all’acquisizione della titolarità da parte del personale docente, come leggiamo nell’articolo 2, comma 7:

Considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.
La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-
24.

Dunque, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 possono presentare domanda volontaria di mobilità territoriale, ossia di trasferimento, per acquisire la sede di titolarità; nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. La domanda, evidenziamolo, può essere presentata soltanto nel corso del primo anno di assunzione, in quanto poi scatterà il vincolo di permanenza nella scuola di titolarità

Quanto al suddetto vincolo, previsto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, ai sensi dell’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, rinvia all’articolo 13, comma 5 del D.lgs. 59/2017 (“comma 5” introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22), come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022, in caso il docente:

  • presenti domanda e venga soddisfatto, scatterà dall’a.s. del trasferimento;
  • presenti domanda e non venga soddisfatto, scatterà dall’a.s. di assunzione;
  • non presenti domanda, scatterà dall’a.s. di assunzione.

Quesito

Un nostro lettore chiede:

Un docente assunto nell’a.s. 2022/23 dalle GM del concorso ordinario per la classe di concorso AB25, secondo l’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022/25, potrà presentare domanda di mobilità volontaria anche professionale per la classe di concorso AB24 per l’a.s. 2023/24 e farsi assegnare la scuola di titolarità definitiva in un altro ordine e grado?

La risposta al quesito è negativa, in quanto la disposizione contrattuale parla esplicitamente di domanda volontaria di mobilità territoriale (ossia trasferimento) e non anche professionale (passaggio di ruolo/cattedra). In quest’ultimo caso, infatti, l’articolo 4/1 dello stesso CCNI 2022/25 prevede che l’istanza di mobilità professionale possa essere presentata dai docenti in possesso della prevista abilitazione e che abbiano superato il periodo di prova.

Il nostro lettore potrà invece presentare, come afferma lo stesso, domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24 e, in caso venga soddisfatto, il vincolo triennale scatterà dall’a.s. 2023/24; scatterà, invece, dall’a.s. 2022/23, in caso non presenti istanza di trasferimento ovvero la presenti e non sia soddisfatto.

Ricordiamo infine che, nel corso dei tre anni di vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, è possibile presentare domanda di assegnazione e/o utilizzazione provinciale e accettare incarichi a tempo determinato (al 30/06 e al 31/08), ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007.

N.B. Per la conferma della consulenza in materia di mobilità bisognerà attendere l’esito della contrattazione tra Ministero e sindacati per la stesura del nuovo CCNI. Quindi in ogni caso rimandiamo ai prossimi mesi le risposte definitive.

Mobilità docenti 2023, Ministero conferma vincoli trasferimento. Contratto durerà due anni. BOZZA testo

, 2022-10-23 13:26:00, I docenti neoassunti potranno presentare domanda di trasferimento, per l’a.s. 2023/24, al fine di ottenere la scuola di titolarità. Potranno inoltrare anche istanza di passaggio di ruolo?
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