Entro quando si deve possedere la certificazione di grave disabilità per partecipare alle operazioni di mobilità a.s. 2024/25?
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Gentile Orizzontescuola, Sono un docente neoimmesso in ruolo (sto svolgendo l’anno di prova) e vorrei avere se possibile un chiarimento: Alla luce del nuovo CCNL, sono vincolato nella sede di assunzione per un periodo pari a 3 anni (cosiddetto vincolo triennale). Tuttavia, mio padre, a causa di motivi di salute, probabilmente otterrà entro qualche mese l’Invalidità civile ai sensi della L.104 art 3 comma 3. Le mie perplessità sono: 1) bisogna avere la 104 già prima della finestra tipica di febbraio/marzo per richiedere trasferimento o nel caso si può richiedere mobilità con riserva e attendere l’esito dell’ iter di accertamento? 2) per ottenere il trasferimento, bisogna avere la residenza nello stesso comune dove risiede mio padre? Se si da quanti mesi?
Tutti i docenti neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, come dice lo stesso lettore, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, ai sensi dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che, come modificato dal DL n. 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017. Il nostro lettore, tuttavia, allorquando al padre sarà certificata la condizione di grave disabilità, rientrerà in una delle previste deroghe indicate nel citato art. 13/5: Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni … salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Precisiamo che la condizione di disabilità può essere certificata anche in via provvisoria, ai sensi dell’art. 2/2 del DL 234/93 (convertito in legge n. 423/93) e secondo quanto indicato anche dall’OM 36/2023 (annuale OM sulla mobilità 2023/24), in base ai quali:
- nel caso in cui le commissioni mediche non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL di riferimento. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.
Dunque, il nostro lettore potrà partecipare alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/25, a condizione che il genitore avrà ottenuto la certificazione della condizione di grave disabilità entro i termini di presentazione delle domande anche in via provvisoria. Riguardo alla certificazione provvisoria, riteniamo che la stessa permetta di superare il blocco triennale, in quanto consente di fruire delle precedenze previste dal CCNI e soprattutto perché va rilasciata (come leggiamo nel succitato art. 2/2 del DL 234/93), ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 33 richiamato nella disposizione relativa al vincolo in esame).
Nel caso in cui il nostro lettore non riesca a fruire, entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento e passaggio per l’a.s. 2024/25, del previsto beneficio per superare il vincolo triennale, lo stesso potrà sfruttarlo (sempre che il genitore abbia ottenuto la certificazione) nelle operazioni di mobilità annuale (ossia di assegnazione provvisoria interprovinciale).
Per completezza di informazione, ricordiamo che l’assistenza al genitore con grave disabilità, che nel caso specifico permette di superare il vincolo triennale e quindi presentare domanda di mobilità, non costituisce titolo di precedenza nei movimenti interprovinciali. Infatti, ai sensi dell’art. 13/1 – punto IV – del CCNI 2022/25, la precedenza per assistenza al genitore si applica soltanto ai movimenti provinciali. La precedenza in questione, invece, è valida anche a livello interprovinciale nell’ambito delle operazioni di assegnazione provvisoria (appunto interprovinciale).
Illustriamo di seguito il vincolo triennale per i neoassunti.
Vincolo neoassunti
In base al combinato disposto di cui ai citati articoli 399/3 del D.lgs. 297/94 e 13/5 del D.lgs. 59/2017, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (Ciò dopo aver svolto l’anno di prova, in quanto il DM 138/2023 dispone che i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato).
Come sopra riportato (stando al DM 108/2022, che riguardo al vincolo rinvia all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94), sono esclusi dal “blocco triennale” i docenti in sovrannumero o esubero e quelli con grave disabilità o che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza al soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
Le disposizioni succitate, relative al vincolo triennale per i docenti neoassunti, saranno “ammorbidite” dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, di cui si attende la firma definitiva affinché entri in vigore. Secondo il citato articolo 34 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con:
- il figlio di età inferiore a 12 anni;
- la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01.
La deroga in esame deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.
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