Dal 1° settembre arrivano i neoassunti in ruolo nelle scuole. Questi insegnanti freschi di nomina a tempo indeterminato dovranno sostenere l’anno di prova. Tuttavia, per superare tale obbligo, bisogna sapere alcuni aspetti importanti su congedi e permessi.
A fare una panoramica dell’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, che nel corso del Question Time su OS Tv del 29 agosto ha risposto a molti quesiti giunti in diretta.
In particolare, si chiedeva se fosse possibile usufruire del congedo di maternità durante l’anno di prova.
“Tutti i periodi di congedo, aspettativa, permessi retribuiti e non, non rientrano nel computo dei 180 giorni e 120 giorni“, spiega Cannas.
“Richiedendo congedo di 6 mesi – continua l’esperta – non si farebbe in tempo a maturare i giorni richiesti per il superamento dell’anno di prova“.
“Non è una bocciatura ma un rinvio all’anno successivo“, precisa Sonia Cannas.
LA RISPOSTA INTEGRALE DI CANNAS AL MINUTO 14:23
TUTTE LE RISPOSTE
Una volta assunti in ruolo e sottoposti al vincolo triennale, i docenti neo immessi in ruolo devono svolgere l’anno di prova, disciplinato dal DM n. 226/2022. Approfondisci come si articola l’anno di formazione e prova
Il DM 226/22, ricorrendone i previsti motivi, contempla la possibilità di rinviare l’anno di prova. Nello specifico, l’anno di prova è rinviabile:
- nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Bisogna aggiungere che il superamento dell’anno di prova è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche. Pertanto, se non si raggiungono i predetti giorni l’anno di prova è rinviato.
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