Docenti neoassunti, anno di prova e formazione: cosa cè da sapere sul test finale [VIDEO]

Sta per concludersi il percorso formativo degli insegnanti impegnati nel periodo di formazione e prova. Da quest’anno scolastico il percorso si è sviluppato in quattro fasi, ovvero incontri propedeutici e di restituzione finale, laboratori formativi incentrati su tematiche considerate prioritarie, peer to peer ed osservazione in classe e formazione on line.

Sul tema riprendiamo le parole di Maria Maddalena Di Maglie, dirigente scolastica del Liceo “De Sanctis – Galilei” e formatrice di Orizzonte Scuola, che nel corso di un webinar in diretta dedicato agli interessati ha affrontato i temi più caldi del test finale e della conclusione dell’anno di formazione e prova.

Sul test finale c’è una novità – spiega la dirigente scolastica -: è la prima volta per l’anno di prova. Si era diffusa l’idea che questo test fosse una prova a crocette online ad esempio“.

Molte informazioni sbagliate si stanno diffondendo“, aggiunge.

Il senso di questo percorso di formazione – prosegue – è dare importanza e rilevanza agli aspetti metodologici, alla didattica a come si vive al scuola in aula insieme agli studenti“.

E ancora: “Sapere tante cose non significa saperle trasportarle agli alunni. Sono competenze che il docente deve acquisire nel corso della sua carriera“.

Il test finale è la discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico con espresso riferimento all’acquisizione delle competenze oggetto della rilevazione durante l’osservazione“.

Il test finale concorre, insieme alla valutazione del percorso di formazione“, conclude.

GUARDA IL WEBINAR SULL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA

Chi deve svolgere l’anno di prova

I docenti che devono svolgere l’anno di prova e formazione

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo [neoassunti da concorso o GaE]
  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova
  • I  docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato [una previsione che, verosimilmente, non trova applicazione nell’anno scolastico 2022/23]
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto-legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale
    interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59. [neoassunti GPS]
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25/05/2021, n. 73. [neoassunti concorso straordinario bis]

Non devono svolgere il periodo di prova i docenti

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

Rientrano nel calcolo dei 180 giorni di servizio effettivamente prestato:

  • tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
  • scrutini
  • esami
  • ogni altro impegno di servizio
  • il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza

Sono esclusi, invece, dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

120 giorni per le attività didattiche

Rientrano nel calcolo dei 120 giorni per le attività didattiche quelli:

  1. effettivi di insegnamento;
  2. impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Vanno computati nei giorni di cui al punto 2 sopra riportato, quelli impiegati per:

  • consigli di classe
  • collegi docenti
  • riunioni di dipartimento
  • colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe)
  • incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova
  • incontri di formazione

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

Inoltre,  il percorso di formazione e prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Valutazione anno di prova e formazione

Al termine dell’anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il Comitato di valutazione è convocato dal dirigente scolastico per esprimere il parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

Pertanto, il docente sostiene un colloquio che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

L’assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

Anno di prova docenti neoassunti: servizio, formazione, colloquio e test finale Tutte le nostre guide [LO SPECIALE]

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