Docenti neoimmessi 2022: chi non ottiene il trasferimento potrà richiedere assegnazione provvisoria e poi di nuovo trasferimento. Via i vincoli

Il decreto PA ha “sbloccato” la mobilità per i docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23, che parteciperanno ai movimenti per l’a.s. 2023/24. Se non soddisfatti, potranno partecipare alle prossime assegnazioni provvisorie e poi alla mobilità per l’a.s. 2024/25.

Decreto PA

Il decreto legge n. 44/2023 (art. 5/20), il cosiddetto decreto PA, ha rinviato di un anno l’applicazione del vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione (per i neo immessi in ruolo), previsto precedentemente dall’a.s. 2022/23, e riformulato l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, disponendo quanto segue:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

A partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, dunque, ai neoassunti di tutti i gradi di istruzione si applica quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 297/94, in base al quale:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Mobilità a.s. 2023/24

Com’è noto, le domande di mobilità sono state presentate prima della pubblicazione del suddetto decreto PA e nell’incertezza il Ministero ha permesso ai docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23 di presentare domanda di trasferimento con “riserva”. Si attendeva, infatti, un apposito intervento legislativo (frutto anche delle interlocuzioni con l’UE) per sbloccare la situazione.

Tale intervento è arrivato ed è proprio il decreto di cui sopra, ragion per cui i neo immessi in ruolo (a.s. 2022/23), che hanno presentato la relativa istanza entro  il 21 marzo u.s., avranno convalidata la domanda e potranno partecipare ai movimenti. 

Chi non sarà soddisfatto nel movimento ovvero chi non ha presentato domanda potrà farlo il prossimo anno scolastico? 

Mobilità per l’a.s. 2024/25

La domanda al quesito succitato è positiva: sia chi non sarà soddisfatto sia chi non ha presentato domanda di trasferimento nel corrente anno scolastico, potrà farlo il prossimo anno per l’a.s. 2024/25.

Oltre alla domanda di trasferimento, gli interessati, almeno quelli che supereranno l’anno di prova, potranno anche presentare domanda di passaggio di ruolo/cattedra (se in possesso della prevista abilitazione).

A quanto detto aggiungiamo che:

  • potranno presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25, anche coloro i quali hanno presentato l’istanza nel corrente anno scolastico e sono stati soddisfatti in una preferenza sintetica nella provincia di titolarità (eccetto coloro i quali sono soddisfatti nel comune di titolarità);
  • non potranno presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25, coloro i quali hanno presentato l’istanza nel corrente anno scolastico e sono stati soddisfatti, nella provincia di titolarità, in una delle preferenze puntuali (scuola) indicate (a meno che non siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata oppure beneficino di una delle precedenze previste dal CCNI se soddisfatti in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza);
  • non potranno presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25, coloro i quali hanno presentato l’istanza nel corrente anno scolastico e sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella di titolarità, a prescindere dalla preferenza espressa (a meno che non siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata oppure beneficino delle precedenze di cui all’articolo 13,comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, se soddisfatti in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza).

Evidenziamo, infine, che i docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23, non essendo soggetti al vincolo triennale sopra illustrato, se non soddisfatti nella mobilità (o anche se soddisfatti), potranno presentare in estate la domanda di assegnazione provvisoria non solo provinciale (che potranno presentare anche i docenti vincolati), ma anche quella interprovinciale.

Attendiamo comunque il prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per confermare quanto detto, sebbene non dovrebbero esserci “sorprese” in merito, in quanto i vincoli succitati e le deroghe discendono tutti da disposizioni legislative.

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