Docenti neoimmessi in ruolo 2023/24, rinvio anno di prova possibile. Si ritarda anche il trasferimento?

I docenti, assunti a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, ove svolgeranno l’anno di prova. Quest’ultimo si può rinviare e svolgere poi in assegnazione provvisoria l’anno successivo?

Vincolo triennale neoassunti

La disciplina di riferimento è l’articolo 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

Dunque, ai docenti di tutti i gradi di istruzione, a qualunque titolo destinatari di immissione in ruolo dal 2023/24, si applica quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, in base al quale:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Da evidenziare che il vincolo in questione dovrebbe essere attenuato dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva affinché diventi vigente), in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere;
  • al personale di cui all’articolo 21 della legge 104/92.

Una volta assunti in ruolo e sottoposti al vincolo di cui sopra, i docenti neo immessi in ruolo devono svolgere l’anno di prova, disciplinato dal DM n. 226/2022. Approfondisci come si articola l’anno di formazione e prova

Il DM 226/22, ricorrendone i previsti motivi, contempla la possibilità di rinviare l’anno di prova. Nello specifico, l’anno di prova è rinviabile:

  • nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca;
  • in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

A quanto detto, aggiungiamo che il superamento dell’anno di prova è subordinato allo svolgimento di  180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche. Pertanto, se non si raggiungono i predetti giorni l’anno di prova è rinviato.

Quesiti

Rispondiamo a due quesiti relativi alla suddetta tematica e posti in redazione da due nostre lettrici:

D1. Sono stata assunta da GM il 16 agosto con surroga a 98 km da casa. Tra l’altro in un paesino di montagna dove i mezzi pubblici non arrivano facilmente soprattutto in inverno con la neve. Premetto che ho un marito con gravi patologie e due figli di 11 (12 a settembre) e 13 anni. Posso spostare l’anno di prova, chiedendo successivamente assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare, per il prossimo anno scolastico?

R1.  La lettrice non specifica se il marito è beneficiario o meno della legge 104/92 (la disabilità deve essere grave) e, in tal caso, si dovrebbe pure conoscere quando è avvenuto il relativo riconoscimento. Qualora il marito fosse beneficiario della legge 104/92, in quanto soggetto con grave disabilità, e il relativo riconoscimento sia avvenuto successivamente al termine di presentazione delle domande per la partecipazione al relativo concorso, la lettrice non sarebbe sopposta al vincolo di cui sopra, per cui potrebbe presentare domanda sia di trasferimento/passaggio (provinciale e interprovinciale) che di assegnazione provvisoria (anche interprovinciale). Viceversa, la lettrice sarebbe sottoposta al vincolo triennale in questione e, in tal caso, potrebbe solo presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione provinciale. Il vincolo, come detto sopra, potrebbe comunque essere superato grazie alla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, non per il figlio (la lettrice ha un figlio che compirà 12 a settembre, per cui quando si presenteranno le istanze di mobilità e poi di assegnazione provvisoria non rientrerà più nella disposizione contrattuale) ma per il marito, qualora lo stesso ottenesse la legge 104 (se non ne sia già in possesso). Per dare una risposta certa al riguardo, tuttavia, dobbiamo attendere la firma definitiva della citata Ipotesi e attendere che la stessa sia declinata nel prossimo CCNI sulla mobilità territoriale e professionale, nonché in quello sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Qualora ottenesse l’assegnazione provvisoria (perché non soggetta al blocco oppure perché rientrante nella deroga prevista dall’Ipotesi di CCNL), la lettrice potrebbe svolgere l’anno di prova nella scuola assegnata nel medesimo posto di immissione in ruolo (al riguardo è necessario far subito presente la situazione al dirigente scolastico). 

D2. Sono stata nominata da GM concorso. A settembre inizio il mio anno di prova su una provincia non vicina a casa. Volevo capire la questione del vincolo o se esistono future possibilità di movimenti sia provinciali che interprovinciale per avvicinarmi. Non sono sposata e non ho 104 o bimbi piccoli. Mi potrei eventualmente avvicinare a genitore anziano? E quando si possono fare queste domande di mobilità?

R2. Come detto sopra, il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione: non è previsto per ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso; potrebbe essere attenuato in caso di docenti con figli sino a 12 anni ovvero, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, che assistono una persona con disabilità, oppure che fruiscono dell’articolo 21 della legge 104/92. Considerato che la nostra lettrice non rientra in nessuna delle citate casistiche, la stessa sarà sottoposta al vincolo in questione. Le ricordiamo che durante i tre anni di vincolo può: presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità; accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, dopo aver svolto (e superato) l’anno di prova. Le domande di mobilità si presentano in genere nel mese di marzo, mentre quelle di assegnazione provvisoria/utilizzazione in estate. Quanto all’assegnazione provvisoria provinciale che potrà richiedere la lettrice, ricordiamo che la persona, cui chiedere il ricongiungimento, deve essere residente in un comune della provincia richiesta (ossia quella di titolarità), con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi dalla presentazione della domanda.

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