Docenti neoimmessi in ruolo dalla.s. 2023/24, vincolo triennale riguarda tutti. Non dipende dal concorso vinto

Dall’a.s. 2023/24 entra in vigore la nuova disposizione relativa al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione e gli interessati si pongono mille dubbi in proposito, anche in virtù delle diverse procedure di assunzione succedetesi nel tempo. 

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Cara Lalla si fa molta difficoltà a capire come funzioni le nuove deroghe al vincolo triennale, sembra che valgano in maniera diversa a seconda del concorso vinto. Si potrebbe fare un po’ di chiarezza? Nel mio caso specifico ho fatto lo straordinario bis e inizio l’anno di prova nel 23-24, quindi sarei a tempo determinato durante l’anno di prova. Per esempio, se ho capito bene, nonostante la deroga al vincolo (avendo figli minori di 12 anni), avendo solo un cdc ed è quella per la quale sono vincitore, sembra che non si possa fare granché. Ossia concluso l’anno di prova non si può chiedere mobilità perché non sono a tempo indeterminato, non posso accettare supplenze tramite articolo 36 perché non ho altre cdc e da nota ministeriale non si può prendere sostegno, non posso fare assegnazione provvisoria perché solo interprovinciale. Avrei la possibilità di chiedere aspettativa per lavorare in università ma credo che il vincolo venga congelato durante l’aspettativa. Quindi non avendo sfruttato il congedo parentale finora, non mi resterà che prendere 2 anni di congedo parentale? Spero ci siano altre soluzioni, perché se ho capito bene l’assurdo è che chi è idoneo senza cattedra può andare dove vuole con le call veloci!
Se ho capito bene chi entra con sostegno ha anche meno deroghe… 

Rispondiamo alla nostra lettrice, partendo dalle disposizioni che disciplinano il vincolo in esame, ossia l’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 44/2023, che così dispone:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Dunque, ai docenti destinatari a qualunque titolo di nomina in ruolo, dall’a.s. 2023/24, si applica quanto disposto dall’articolo 13, comma 5, del D.lgs. n. 59/2017, ove è contenuta la disposizione relativa al vincolo. Già dal testo dell’articolo 399/3, sopra riportato, è chiaro che il vincolo triennale riguarda i docenti di tutti i gradi di istruzione comunque immessi in ruolo, indipendentemente dal concorso di partecipazione. 

Ecco cosa dispone il summenzionato articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 (cui rimanda l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94):

[…] Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti
sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Il docente neo immesso in ruolo, quindi, deve restare nella scuola di assunzione (ove svolge il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova. Ai tre anni citati, leggiamo nel testo sopra riportato, si aggiunge un altro anno scolastico per una particolare categoria di docenti, ossia quelli di cui al comma 2 dell’articolo 13 e all’articolo 18 bis dello stesso D.lgs. 59/2017. Si tratta dei docenti della scuola secondaria che parteciperanno ai previsti concorsi nell’ambito del nuovo sistema di formazione e reclutamento. Nello specifico, trattasi di:

  1. (articolo 13-comma 2) docenti, che parteciperanno ai due concorsi della fase transitoria ed anche a quelli che si svolgeranno quando il sistema entrerà a regime, con il possesso (oltre che del titolo di studio d’accesso), entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di tre anni di servizio, anche non continuativi, svolti presso le scuole statali, nei cinque anni precedenti, e valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della L. 124/99; almeno uno dei tre anni deve essere stato prestato nella specifica classe di concorso/tipologia di posto per la quale si concorre. Tali docenti, una volta vinto il concorso, saranno assunti a tempo determinato, acquisiranno 30 CFU/CFA del previsto percorso universitario, grazie ai quali si abiliteranno, e l’anno successivo saranno immessi in ruolo (da quando partirà, in pratica, il vincolo);
  2. (articolo 18-bis) docenti, che parteciperanno al primo concorso della fase transitoria (che dovrebbe durare sino al 31/12/2024, almeno sino ad oggi), con il possesso (oltre che del titolo di studio d’accesso) di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022, i quali, una volta vinto il concorso, saranno assunti a tempo determinato, integreranno i predetti crediti, conseguendone altri 36, grazie ai quali si abiliteranno, e l’anno successivo saranno immessi in ruolo (da quando partirà il vincolo);
  3. (articolo 18-bis) docenti, che parteciperanno al secondo concorso della fase transitoria, con i requisiti suddetti (i quali seguono il percorso sopra descritto), cui si aggiungono quelli in possesso (oltre che del titolo di studio) di 30 CFU del previsto percorso universitario (al riguardo, evidenziamo che gli interessati potranno partecipare con riserva, purché si siano iscritti ai relativi percorsi per conseguire i predetti 30 crediti), i quali, una volta vinto il concorso, saranno assunti a tempo determinato, integreranno i predetti crediti, conseguendone altri 30, grazie ai quali si abiliteranno, e l’anno successivo saranno immessi in ruolo (da quando partirà il vincolo);

Da quanto detto sopra in merito ai docenti che parteciperanno ai concorsi senza abilitazione e per i quali ai tre anni di vincolo si aggiunge l’anno in cui completano la formazione e si abilitano, si evince che il vincolo decorre dall’anno scolastico di assunzione in ruolo (come del resto detta l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94). Tale principio (3 anni più l’eventuale anno a tempo determinato) si applica, a rigor di logica e stando alla lettera della disposizione in questione, anche ai docenti assunti da GPS sostegno I fascia/elenchi aggiuntivi (assunti nell’a.s. 2023/24) e da concorso straordinario bis (assunti nell’a.s. 2023/24; gli assunti dallo stesso straordinario bis nell’a.s. 2022/23, hanno già svolto l’anno a tempo determinato e sono comunque sottoposti al vincolo triennale, in vigore dall’a.s. 2023/24, anno in cui gli interessati sono assunti in ruolo).

Quanto ai docenti esclusi dal vincolo in questione, si tratta di:

  1. docenti in situazione di soprannumero o esubero (che saranno costretti a presentare domanda di mobilità);
  2. docenti cui si applica l’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti
    sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Si tratta di docenti con grave disabilità personale (33, comma 6) oppure docenti che assistono un persona con grave disabilità (coniuge, parte di un’unione civile, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado). La situazione di disabilità personale ovvero del soggetto assistito devono essersi verificate, o meglio accertate, dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. 

Durante i tre anni di vincolo, sempre ai sensi della disposizione sopra riportata,  i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Sin qui il vincolo previsto dall’articolo 399, comma 3, del D. lgs. 297/94, che dovrà armonizzarsi con la disposizione contrattuale di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la firma definitiva affinché diventi vigente), in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere;
  • al personale di cui all’articolo 21 della legge 104/92.

Al riguardo, comunque, si deve attendere la firma definitiva dell’Ipotesi di contratto e la declinazione della disposizione in esame nel CCNI sulla mobilità territoriale e professionale, nonché in quello sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Conclusioni

In definitiva, rispondendo alle domande della nostra lettrice, affermiamo quanto segue:

  • il vincolo triennale riguarda i docenti di tutti i gradi di istruzione comunque immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24 (pertanto chi ha decorrenza giuridica nel 2022/23, non è soggetto al vincolo in questione), e non dipende dal concorso cui si è partecipato (tutti sono soggetti al vincolo);
  • i tre anni di vincolo comprendono l’anno di prova (per gli assunti direttamente in ruolo), mentre, per gli assunti dapprima a tempo determinato, si aggiunge un altro anno nella scuola di assunzione (come nel caso degli assunti da straordinario bis e GPS sostegno a.s. 2023/24, nonché per i docenti della secondaria che parteciperanno ai prossimi concorsi senza abilitazione);
  • sono esclusi dal vincolo i docenti in sovrannumero o esubero, nonché i docenti con grave disabilità personale ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • la lettrice, stando alla sola disposizione di cui all’articolo 399/3 del D. lgs. 297/94, una volta assunta in ruolo nel 2024/25, non potrà presentare domanda di trasferimento/passaggio sia provinciale che interprovinciale, nonché assegnazione provvisoria/utilizzazione interprovinciale; potrà invece presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità, ricorrendo le previste condizioni;
  • la lettrice, considerato che può insegnare una sola classe di concorso, superato l’anno di prova e quindi una volta assunta in ruolo nel 2024/25, non potrà accettare supplenze, in quanto l’art. 36 del CCNL 2007 (applicato per l’a.s. 2023/24) e l’art. 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (quando entrerà in vigore) non prevedono che si possa accettare la supplenza per la medesima classe di concorso di titolarità; qualora la nostra lettrice fosse specializzata anche nel secondo grado (nel quesito parla di supplenza su sostegno), quello di titolarità, dall’a.s. 2024/25, quando sarà di ruolo e quando sarà in vigore il summenzionato art. 47, potrà ottenere un’eventuale supplenza al 30/06 e al 31/08 su posto (intero) di sostegno. Infatti, il predetto articolo 47 dispone che si possano accettare supplenze anche per altra tipologia di posto;
  • la lettrice, stando alla sola disposizione di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, potrà presentare domanda di trasferimento (come anche di assegnazione provvisoria interprovinciale) nel corso dell’a.s. 2026/27 per l’a.s. 2027/28 (2023/24 è assunta a tempo determinato; vincolo per gli anni 2024/25, 2025/26 e 2026/27);
  • la lettrice, pur potendo insegnare una sola classe di concorso, una volta immessa in ruolo nel 2024/25, potrà fruire della deroga contrattuale al vincolo, in quanto ha figli minori di 12 anni, ai fini dell’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2025/26; potrebbe anche fruirne per il trasferimento (attendiamo comunque il CCNI per dare una risposta certa al riguardo);
  • quanto al congelamento del vincolo durante l’aspettativa, nella disposizione sopra riportata non si parla di “effettivo servizio”, ma che “Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica …”. L’utilizzo di tale espressione porterebbe a pensare che non si debba effettivamente prestare il servizio, tuttavia attendiamo un chiarimento da parte del MIM;
  • la lettrice, qualora non possa fruire della deroga di cui sopra ovvero non venga soddisfatta per eventuali domande presentate in virtù della stessa (deroga), potrà fruire del congedo parentale, come dice la stessa;
  • chi entra in ruolo su sostegno potrà fruire delle medesime deroghe concesse agli altri docenti (hanno in più il vincolo quinquennale su posto di sostegno, ma non si tratta di una novità);
  • quanto alla call veloce, è vero che possono presentare domanda per qualunque regione con posti disponibili, ma pur sempre in una regione diversa da quella di partecipazione (che, in genere, è quella gradita), per cui non è da considerare come un vantaggio in termini di sede lavorativa ma piuttosto per accelerare l’immissione in ruolo.

Relativamente all’assegnazione provvisoria precisiamo che, per l’a.s. 2023/24, hanno presentato istanza anche i docenti assunti da straordinario bis e GPS sostegno 2022/23, pur non essendo ancora a tempo indeterminato e, proprio per tale ragione, le istanze (presentate in modalità cartacea) sono state convalidate solo dopo il superamento del periodo di prova. Si è trattata comunque di una deroga, dovuta anche al fatto che è stato prorogato il CCNI 2019/22 (che non prevedeva alcun vincolo per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria) e il vincolo triennale per i neoassunti non era ancora entrato in vigore. Non sappiamo ancora se, una volta declinate nel nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, le previste deroghe potranno essere subito applicate anche agli assunti a tempo determinato nel 2023/24, con incarico finalizzato al ruolo, permettendo ad esempio la presentazione della domanda in modalità cartacea, come accaduto nel corrente anno scolastico.

Tabella sintesi

Tabella di sintesi sul vincolo (cosa è possibile fare e cosa no durante i tre anni e quando si può presentare domanda di mobilità) per un docente assunto in ruolo nel 2023/24 e per un docente assunto con contratto a tempo determinato, finalizzato al ruolo a.s. 2023/24 (ossia assunti GPS sostegno/elenchi aggiuntivi e da concorso straordinario bis), non considerando le eventuali deroghe di cui alla summenzionata Ipotesi di CCNL 2019/21:

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