Domanda Mobilità, vincoli dei docenti non neo immessi in ruolo dal 20/21: le nostre FAQ

I vincoli per questi docenti sono previsti dall’art. 58 comma 2 lettera f del Decreto Legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con la Legge n. 106 del 23.7.2021 e sono stati regolamentati dal comma 3 dell’art. 2 del CCNI 22/25 che distingue tra la mobilità provinciale, dove continuano ad applicarsi le vecchie regole sui vincoli, di cui all’art. 22, comma 4, lettera a1 del CCNL del 19.4. 2018, e quella interprovinciale dove invece si applicano tutti i vincoli introdotti dalla Legge 106/2021.
1) Se otterrò un trasferimento da una scuola del Comune di Caivano (NA) ad una scuola del Comune di Napoli, indicando come preferenza nella domanda il codice del distretto 40, sarò soggetta al vincolo triennale?
No, trattasi di un trasferimento tra comuni della medesima provincia, quindi se ottiene il trasferimento in una scuola del distretto 40 con il codice sintetico, non sarà soggetta al vincolo triennale previsto dalla Legge 106/2021 a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/23.
2) Nel caso ottenga il trasferimento interprovinciale da una scuola del Comune di Casalecchio (BO) a una scuola del Comune di Ferrara, indicando come preferenza l’intero Comune di Ferrara, sarò soggetta al vincolo triennale?
Sì. Pur avendo ottenuto il trasferimento con una preferenza sintetica (Comune di Ferrara), a differenza degli anni precedenti, sarà soggetta alle nuove regole sui vincoli, previste dalla Legge 106/2021 a partire dalla mobilità 2022/23.
3) Sono interessato per l’a.s. 2022/23 ad essere trasferito dalla Provincia di Milano a quella di Napoli se, oltre alle preferenze sintetiche relative alla Provincia di Napoli, per cercare comunque un avvicinamento, indicassi subito dopo nella domanda anche tutte le scuole di altre Province con il codice sintetico Provincia e ottenessi il trasferimento interprovinciale in una di queste Province indicate nella domanda, sarei soggetto al vincolo triennale? Segnalo che sono beneficiario dell’art. 21 della Legge 104/92.
Lei partecipa ai trasferimenti interprovinciali in terza fase su di un’aliquota pari al 25% delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase, come previsto dall’art. 8 comma 6 del CCNI 22/25. Pertanto, malgrado abbia una precedenza nel trasferimento interprovinciale, le consiglierei di indicare nella domanda solo preferenze sintetiche sia per la Provincia di Napoli sia eventualmente per le altre Province. Tanto premesso, veniamo all’oggetto del suo quesito, nel suo caso, poiché beneficia della precedenza di cui al comma 1 punto III dell’art. 13 del CCNI 2022/25, art. 21 Legge 104/92, se otterrà una scuola di una provincia diversa da quella desiderata, cioè la Provincia di Napoli, non sarà soggetto al vincolo triennale nei trasferimenti, nel caso invece non fosse stato beneficiario della precedenza, sarebbe stato soggetto al vincolo.
4) Se otterrò il trasferimento nel comune di Napoli con il codice di una singola scuola, sarò soggetta al vincolo nel trasferimento e anche nel passaggio di ruolo? Ho intenzione di chiedere solo le scuole del Distretto 42, dove so che ci sono pensionamenti e dove assisto mio padre. Potrò anche presentare domanda di utilizzazione su posto di sostegno?
Sì, sarà vincolata. Lei partecipa al trasferimento nella prima fase con precedenza, ai sensi del comma 1 del punto IV dell’art. 13 del CCNI 22/25 per le scuole del distretto 42. Nella scuola ottenuta per trasferimento sarà vincolata per tre anni (aa.ss.22/23, 23/24, 24/25) e non potrà presentare sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio di ruolo in quanto la scuola è nel distretto subcomunale dove assiste suo padre. Potrà invece presentare domanda di utilizzazione con precedenza su posto di sostegno se in possesso dello specifico titolo.
5) Partecipo al trasferimento interprovinciale, sarò vincolata anche se ottenessi una scuola con la preferenza sintetica Provincia indicata come quindicesima ed ultima preferenza?
Confermo quanto già detto nella parte finale della risposta al terzo quesito. Sì, purtroppo sarà vincolata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del CCNI 2022/25 come tutti coloro che partecipano ai trasferimenti interprovinciali a partire dalla mobilità 22/23 anche indicando una preferenza sintetica come nel caso del codice della Provincia.

6) Sono stata assunta in ruolo in data antecedente al 2020/21, precisamente l’1.9.2013. Nel caso ottenga il trasferimento nella seconda fase con la preferenza singola scuola, potrò presentare successivamente domanda di assegnazione provvisoria o sarò vincolata anche in questo dalla Legge 106/2021?
Sarà vincolata per un triennio solo per la presentazione della domanda di trasferimento ed eventualmente per la domanda di passaggio di cattedra o di ruolo per gli aa.ss. 22/23, 23/24 e 24/25, per aver ottenuto in fase intercomunale il trasferimento con una preferenza analitica (scuola). Invece, ricorrendone i motivi, non le è preclusa affatto, come per i neoimmessi in ruolo dal 2020/21, la possibilità di presentare la domanda di Assegnazione Provvisoria con la sola limitazione, prevista dall’art. 7 del CCNI su Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria, quella di non poter presentare domanda di Assegnazione Provvisoria per scuole del Comune dove sarà titolare una volta ottenuto il trasferimento per il 2022/23.
7) Desidero presentare domanda di trasferimento dalla Provincia di Bologna alla Provincia di Ferrara, assisto mia figlia nel Comune di Cento (FE). Sarò soggetta al vincolo se otterrò il trasferimento con la preferenza sintetica Comune?
Nei trasferimenti interprovinciali la madre che assiste la figlia ha diritto ad una precedenza prevista dal comma 1 del punto IV dell’art. 13 del CCNI 2022/23. Ha diritto alla precedenza anche nelle Assegnazioni Provvisorie. Ciò premesso, se otterrà un trasferimento interprovinciale anche con preferenza sintetica (Comune) in una scuola del Comune di Cento, dove assiste sua figlia, sarà vincolata in tale scuola per tre anni, se invece ottiene una scuola in un altro Comune della Provincia di Ferrara, non sarà soggetta ad alcun vincolo.
8) Sono un’insegnante di scuola primaria e sono ultima nella graduatoria interna del mio Circolo; nella mia scuola si paventa una riduzione di organico per il prossimo anno scolastico. Nel caso sia individuata come perdente posto, io presenterò domanda di trasferimento condizionato in fase comunale, indicando solo singole scuole. Se avrò il trasferimento in una di queste scuole, sarò vincolata per tre anni? Potrò negli anni a seguire, come ogni anno, presentare domanda di passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado?
Non sarà vincolata in quanto lei sarà trasferita per il 2022/23 a domanda condizionata, perché perdente posto e individuata come soprannumeraria, analogamente sarebbe accaduto se fosse stata trasferito d’ufficio. Potrà quindi continuare a presentare domanda di trasferimento, le ricordo che nei successivi otto anni ha una precedenza nei trasferimenti per il rientro nel circolo dove è ora titolare, inoltre potrà continuare a presentare domanda di passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. 
Per il passaggio di ruolo, poiché è un’operazione relativa alla terza fase della mobilità sul 25% dei posti disponibili dopo la fase provinciale dei trasferimenti, le consiglio, come già ribadito in risposta a precedenti quesiti, di usare le preferenze di tipo sintetico (distretti, comuni e se il caso anche il codice della Provincia come quindicesima e ultima preferenza) e nel suo caso, poiché chiede il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, le consiglio di fare richiesta, per le preferenze indicate nella domanda, anche della cattedra orario nello stesso e tra comuni diversi della provincia.

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Pietro Guerra

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