DPCM 60 CFU, nessun limite al numero di docenti da abilitare. Ma se le domande sono troppe si programmerà laccesso [BOZZA]

Il decreto PA BIS è intervenuto sul nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria, superando la disposizione che imponeva un limite al numero di docenti da abilitare. Come si calcola fabbisogno e cos’è il livello sostenibile di attivazione dei percorsi.

Nuovo sistema

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione);
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Fabbisogno e limite abilitati (superato)

L’articolo 2-bis/2 del D.lgs. n. 59/2017, prima che sullo stesso intervenisse il decreto PA BIS (DL n. 75/2023), poneva un limite al numero di docenti da abilitare tramite i nuovi percorsi universitari e accademici abilitanti, laddove disponeva che il MIM stima e comunica al Ministero dell’Università il fabbisogno di docenti per  le scuole statali e paritarie, per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per le scuole italiane all’estero, per il triennio successivo, per tipologia di posto e classe di concorso, in modo che il sistema abiliti un numero di docenti tale da garantire la selettività delle procedure concorsuali e tale che il sistema nazionale di istruzione sia in grado di assorbire.

Il DL n. 75/2023, come suddetto, ha superato la previsione relativa alla capacità del sistema nazionale di istruzione di assorbire il numero di abilitati tramite i nuovi percorsi. Ecco il testo dell’articolo 2-bis, comma 2, del D.lgs. 59/2017, come modificato dal decreto PA BIS (tra parentesi e in grassetto la parte soppressa dal DL 75/23):

2. Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché’ il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali (senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla) … 

Dunque, abolita la sopra riportata parte in grassetto, non si prevede più per legge alcun limite al numero di docenti da abilitare con i nuovi percorsi.

Quanto ai criteri per il calcolo del fabbisogno da parte del MIM, gli stessi sono indicati nel previsto attuativo DPCM, il cui testo è stato già sottoposto al parere del CSPI e di cui attediamo la pubblicazione ufficiale. Riportiamo di seguito i criteri indicati nella bozza e, qualora dovessero cambiare anche in virtù della novità sopra riportata, comunicheremo immediatamente le eventuali modifiche. 

Calcolo fabbisogno: tempistica e criteri

Chi

Il MIM, come detto, procede al calcolo del fabbisogno di docenti non solo per le scuole statali, ma anche per le scuole paritarie e le scuole italiane all’estero, nonché per i percorsi di formazione professionale delle regioni, per i tre anni scolastici successivi.

Quando

Effettuato il calcolo del fabbisogno come di seguito illustrato, il MIM lo comunica al MUR entro il mese di febbraio di ogni anno.

Come

Il fabbisogno, come si legge nella bozza del DPCM, si stima per classe di concorso, tenuto conto di:

  • a) posti vacanti della programmazione regionale degli organici, al netto dei docenti abilitati nominati a tempo determinato;
  • b) contingente di personale docente privo di abilitazione assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente;
  • c) posti vacanti e disponibili del contingente del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado per le scuole italiane all’estero;
  • d) esigenze di personale abilitato delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. In caso di impossibilità di determinazione delle predette esigenze entro il previsto termine, ossia entro il mese di febbraio di ogni anno, le stesse sono quantificate con una maggiorazione sino al 30% del fabbisogno stimato sulla base dei primi due punti sopra riportati [lettere a) e b)]. 

Livello sostenibile attivazione percorsi

Nella bozza di DPCM leggiamo che:

  • Università e istituzioni AFAM indicano, in un’apposita banca dati e secondo le modalità definite dal MIM, il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno indicato dal Ministero dell’istruzione e del merito;
  • con decreto del MUR, da adottarsi ogni anno, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno suddetto e del potenziale formativo indicato dalle Università e dalle Istituzioni AFAM.

Il procedimento sopra descritto, in sostanza, è finalizzato ad individuare quanti aspiranti al massimo possono abilitare Università e Istituzioni AFAM, mantenendo comunque la qualità dei percorsi.

Cosa succede qualora il numero di domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso ecceda il livello sostenibile individuato con il suddetto decreto? 

La risposta è fornita dal medesimo articolo della bozza di DPCM, dedicato al livello sostenibile di attivazione dei percorsi e dove leggiamo che, nel caso suddetto (ossia di domande in eccedenza rispetto al predetto livello), le Università e le Istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal Ministero dell’università e della ricerca. Quindi, il MIM dovrà individuare le modalità d’accesso a livello locale ai percorsi, secondo la programmazione di Università e istituzioni AFAM.

NB: quanto detto in merito ai criteri di calcolo del fabbisogno e al livello sostenibile di attivazione dei percorsi si rifà alla bozza di DPCM che, anche in virtù delle modifiche apportate dal decreto PA BIS, potrebbe essere soggetto a modifiche, che comunicheremo immediatamente.

Le misure modificate dal Decreto PA bis

Decreto PA BIS

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