Una dipendente con la funzione di DSGA, alterando i files di trasmissione flussi .xml generati dal programma di contabilità in dotazione alla scuola, sottraeva somme di danaro dell’Istituto che avrebbero dovuto essere destinate al pagamento di soggetti creditori dello stesso (fornitori, consulenti, famiglie, etc.). In particolare, con 76 operazioni fraudolente, la dipendente trasferiva vari importi dal conto corrente della tesoreria scolastica al conto corrente postale a lei intestato. Veniva, infatti, accertato che mentre i mandati di pagamento e le relative distinte, a firma del Dirigente scolastico (D.S.) o del D.S.G.A. (allorquando la convenuta non ricopriva più tale incarico), riportavano i nominativi e le coordinate bancarie dei legittimi creditori dell’Istituzione scolastica, i corrispondenti files in formato .xlm, inviati alla Banca, anch’essi sottoscritti dal D.S. e dal D.S.G.A., indicavano, quale beneficiario, il nominativo della sig.ra in questione , nonché l’addebito sul c/c postale a lei intestato.
La questione
Secondo l’impostazione accusatoria, la dipendente approfittava scientemente, volontariamente e intenzionalmente, della funzione svolta e del ruolo ricoperto (gestione in via ordinaria della contabilità scolastica con emissione di mandati/reversali e trasmissione dei flussi alla Banca cassiera) per impossessarsi delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità; la stessa, d’altro canto, confermava la consumazione dell’illecito. Il caso in commento è tratto dalla sentenza della Corte dei Conti del 24 maggio 2023 per il Veneto. Si tratta dell’ennesimo caso trattato da una Corte dei Conti dove si assiste ad una sottrazione di danaro pubblico ed utilizzo indebito, si tratta di casi che non devono e non possono macchiare comunque una categoria intera, quale quella del DSGA o facente funzione del DSGA che quotidianamente svolgono un lavoro dall’enorme responsabilità, con professionalità, passione e stress in abbondanza.
Le contestazioni
In particolare, dalla documentazione raccolta in sede istruttoria ed allegata agli atti, osservano i giudici, è risultato che la convenuta aveva messo in atto un meccanismo truffaldino, da lei stessa ideato, attraverso il quale alterava i files di trasmissione flussi .xml generati dal programma di contabilità in dotazione della Scuola (ARGO Bilancio), associando il mandato e/o la distinta di pagamento ai propri dati anagrafici ed alle proprie coordinate bancarie (in modo da risultare beneficiaria del pagamento), ed inviava i flussi, così modificati, all’Istituto bancario tesoriere per il pagamento, salvo poi sottoporre alla firma del Dirigente scolastico e del D.S.G.A. la documentazione contabile cartacea (distinte di pagamento e mandati), da cui risultavano formalmente, quali beneficiari, soggetti terzi (ovvero, fornitori, consulenti, famiglie, etc.). Peraltro, l’illecita distrazione delle somme, continua la Corte, è stata ammessa dalla stessa dipendente, la quale, nell’ambito del procedimento disciplinare avviato a suo carico dall’Istituzione scolastica (e definito con la sanzione del licenziamento senza preavviso), si assumeva la responsabilità dell’illecito, giustificando il proprio operato in ragione di una grave situazione economica familiare, e rendendosi disponibile a restituire la somma indebitamente percepita.
Condanna per disservizio e danno erariale in caso di appropriazione di somme destinate alla scuola
Appare in maniera inequivocabile, dunque, come il comportamento della funzionaria sia stato connotato dall’elemento soggettivo del dolo, avendo costei, intenzionalmente e volontariamente, effettuato fraudolente manomissioni al sistema informativo e alla documentazione contabile al fine di sottrarre alla scuola, presso cui prestava servizio, somme di denaro delle quali aveva la disponibilità in ragione della funzione svolta. Osserva la Corte che il suindicato pregiudizio patrimoniale arrecato all’Erario rappresenta, quindi, la conseguenza del grave illecito posto in essere dalla convenuta, nell’esercizio dei compiti di servizio alla stessa affidati in seno all’Istituzione scolastica. Ma la Corte dei Conti senza mezzi termini rileva che nel caso di specie, l’Amministrazione non solo ha remunerato un’attività amministrativa posta in essere dalla stessa a fini egoistici (in quanto rivolta all’indebita appropriazione di somme di spettanza dell’ente) e in chiara violazione degli obblighi di servizio, ma ha subito, anche, un ulteriore aggravio finanziario corrispondente ai costi sostenuti per l’accertamento dell’illecito e per l’eliminazione degli effetti negativi da questo derivanti (sottrazione di risorse finanziarie destinate a finalità pubbliche nonché al pagamento di fornitori e creditori dell’Istituto scolastico). Alla luce di quanto esposto, dunque, il Collegio ritiene di considerare unitariamente il danno da disservizio utilizzando quali parametri per la sua quantificazione, sia quota parte della retribuzione percepita dalla convenuta nel periodo in cui è stato perpetrato l’illecito sia l’ammontare delle spese di personale e di materiale resosi necessario per ricondurre a legalità l’azione amministrativa secondo criteri maggiormente rigorosi rispetto a quelli prospettati dall’Inquirente. La persona in questione è stata condannata complessivamente a quasi 100 mila euro da riconoscersi a favore della scuola
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